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Emilia Romagna LR 35/83IPABAmministrazione delleistituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza

di Redazione

Legge Regionale 2 settembre 1983 n. 35. – Amministrazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate o
amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza.
(B.U. n. 98 del 5-9-1983)

Art. 1.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza
pubblica, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già concentrate
nei disciolti Enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente
in gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9 della
Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10, per le quali non siano in corso procedure
di estinzione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, sono amministrate:
– se gestiscono strutture assistenziali, da un unico Consiglio di amministrazione
eletto dal Consiglio Comunale in cui le istituzioni stesse hanno sede legale.
Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 o 7 membri in modo da
assicurare la presenza della rappresentanza delle minoranze, a seconda
che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore a 5.000 abitanti,
è eletto con voto limitato rispettivamente a 3 o 4 membri e dura in carica quanto
il Consiglio comunale che lo ha eletto. I componenti del Consiglio di amministrazione
eleggono nel proprio seno il Presidente e possono essere riconfermati;
– se non gestiscono strutture assistenziali, dal Comune in cui hanno sede legale, fermo
restando la separazione della gestione amministrativa e finanziaria delle attività
di assistenza di ciascuna IPAB.

Art. 2.
La Giunta regionale individua, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale regionale, le Istituzioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
di cui al precedente art. 2, il Consiglio comunale provvede all’elezione del
Consiglio di amministrazione delle Istituzioni che gestiscono strutture assistenziali.
Entro trenta giorni dalla data del decreto con cui il Presidente della
Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione, il Commissario
provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito
verbale da redigersi in contraddittorio con il Presidente del Consiglio
di amministrazione subentrante.

Art. 4.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui al precedente art. 2, il Commissario delle Istituzioni che non gestiscono strutture
assistenziali provvede ad effettuare le consegne amministrative mediante apposito
verbale da redigersi in contraddittorio con il Sindaco del Comune interessato.

Art. 5.
Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10.

Art. 6.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44, ultimo comma, dello
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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