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Emilia Romagna LR 27/92IPABCriteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza.
di Redazione
Legge Regionale 1 giugno 1992, n. 27.
Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche
regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza.
(B.U. n. 68 del 3 giugno 1992).
Art. 1.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere
regionale o infraregionale, che rientrano nelle categorie previste al
comma 1 dell’art. 2 e che svolgono attività istituzionale, possono chiedere
alla Regione la depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato.
2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui alla presente
legge e, per quanto in questa non disposto, in base
alla L.R. 23 novembre 1987, n. 35.
3. Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere al perseguimento
delle finalità della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 «Riordino e programmazione
delle funzioni di assistenza sociale».
Art. 2. Categorie di istituzioni soggette a privatizzazione.
1. Hanno diritto alla depubblicizzazione ed al contestuale riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 1, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia accertata l’appartenenza
ad una delle seguenti categorie:
a) istituzioni aventi carattere associativo;
b) istituzioni promosse ed amministrate da privati;
c) istituzioni ad ispirazione religiosa.
2. Non sono, comunque, soggette a privatizzazione le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza che risultano già amministrate dagli enti comunali
di assistenza o in questi concentrate alla data di entrata in vigore del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle amministrate da Consigli
interamente di nomina di Enti locali alla data della sentenza della Corte
costituzionale n. 396/88.
Art. 3. Istituzioni a carattere associativo.
1. Sono considerate a carattere associativo le istituzioni per le quali ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la costituzione dell’ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o
di promotori privati;
b) che l’amministrazione ed il governo dell’istituzione siano, per disposizione statutaria,
determinati dai soci, nel senso che essi eleggano una quota significativa
dell’organo collegiale deliberante, ovvero che all’assemblea dei soci siano
statutariamente riservate le competenze deliberative in ordine all’adozione
degli atti fondamentali per la vita dell’istituzione;
c) che i soci concorrano all’attività dell’istituzione con prestazioni volontarie, anche nella
forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1, la
Regione, sulla base di documentazione presentata dall’ente, accerta se nella storia dell’ente
medesimo dopo l’entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati fatti
autoritativi che abbiano snaturato l’originario carattere associativo.
Art. 4. Istituzioni promosse ed amministrati da privati.
1. Sono considerate promosse ed amministrate da privati, le istituzioni per le quali
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’atto costitutivo o di fondazione sia stato posto in essere da privati;
b) che una quota significativa dell’organo collegiale deliberante sia, per disposizione
statutaria, designata da privati;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da:
– 1) beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione degli stessi;
– 2) beni restaurati con contributi pubblici finalizzati alla conservazione
dei beni artistici e culturali;
– 3) beni conseguiti con contributi pubblici assegnati a qualsiasi titolo da più di dieci
anni dall’entrata in vigore della presente legge;
– 4) beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale, ivi comprese
le strutture socio-assistenziali acquistate, costruite o ristrutturate con contributi
regionali assegnati ai sensi dell’art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le tre condizioni di cui al comma 1,
la Regione, sulla base di documentazione presentata dall’ente, accerta se nella storia
dell’ente medesimo dopo l’entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 si
siano verificati fatti autoritativi che abbiano modificato l’originaria designazione
di cui alla lett. b) del comma 1.
Art. 5. Istituzioni ad ispirazione religiosa.
1. Sono considerate ad ispirazione religiosa le istituzioni per le quali ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’attività istituzionale persegua, per statuto, indirizzi religiosi o comunque inquadri
l’opera di beneficenza e assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa;
b) che l’istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa mediante la designazione nel
consiglio di amministrazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto,
di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose
ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso, come modo qualificante di
gestione del servizio.
2. Nel caso in cui non siano congiuntamente presenti le due condizioni di cui al comma 1, la Regione,
sulla base di documentazione presentata dall’ente, accerta se nella storia dell’ente medesimo dopo
l’entrata in vigore della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 si siano verificati fatti autoritativi che
abbiano modificato l’originaria ispirazione religiosa.
3. Sono comunque considerate ad ispirazione religiosa:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi
dell’art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività
inerenti alla sfera educativo-religiosa, sempre che esse non abbiano cessato di svolgere le
attività in relazione alle quali è stato ottenuto il riconoscimento;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, per finalità statutaria, gestiscono
seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per persone addette ad attività di
servizio religioso, ovvero che svolgano attività finalizzate prevalentemente a sostegno del clero.
Art. 6. Domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata.
1. La domanda di riconoscimento quale persona giuridica privata è deliberata dal
competente organo amministrativo dell’istituzione pubblica di assistenza e
beneficenza richiedente, ed è rivolta al Presidente della Giunta regionale.
2. Alla domanda è unita, oltre alla predetta deliberazione, ogni altra opportuna
documentazione, relativa sia all’accertamento dell’appartenenza alle categorie
che danno titolo alla privatizzazione che al possesso dei requisiti generali delle
persone giuridiche.
3. Copia della domanda e della documentazione deve essere altresì presentata, a cura
dell’istituzione richiedente, al Comune nel quale essa ha sede legale per il parere
di cui all’art. 8.
4. Notizia della domanda è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche
ai fini dell’eventuale partecipazione al procedimento secondo quanto disposto
dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7. Facoltà del rappresentante degli interessi originari.
1. Il consigliere della istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che rappresenti,
per statuto, gli interessi originari, può chiedere che il competente organo amministrativo
sia convocato per deliberare sulla richiesta di privatizzazione.
Art. 8. Decisione regionale.
1. Il Presidente della Giunta regionale decide sulla domanda, sentito il Comune interessato.
2. Il Comune formula il parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 3 dell’art. 6. Decorso tale termine, la decisione è assunta
anche in mancanza di esso.
3. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti insufficiente, il
Presidente invita l’istituzione richiedente a completarla o a fornire elementi
integrativi di giudizio.
4. La determinazione del Presidente della Giunta regionale è assunta entro 120 giorni
dalla presentazione della domanda.
5. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, determina la cessazione della natura pubblica della
istituzione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai
sensi dell’art. 12 del codice civile.
Art. 9. Iniziative di riordino.
1. La Regione promuove il riordino istituzionale delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, con l’obiettivo di adeguare la rete dei servizi pubblici
alle esigenze locali, anche attraverso la loro integrazione con le risorse private
esistenti nel territorio.
Art. 10. Norma finale.
1. Le istituzioni la cui attività consiste esclusivamente nell’erogare contributi
economici possono presentare istanza di depubblicizzazione e contestuale riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato sempre che nell’ultimo triennio antecedente
alla presentazione dell’istanza abbiano destinato a tale attività una quota di risorse
non inferiore al 2% del valore, attestato da apposita perizia giurata, del solo patrimonio
idoneo a produrre reddito.
Art. 11. Norma transitoria.
1. Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui
al comma 4 dell’art. 8 è determinato in 240 giorni.
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