Sostenibilità
Elettrosmog: Tar Puglia bacchetta Tim
Il tribunale amministrativo dà torto alla Tim che, a Ostuni, pretendeva di considerare un ripetitore come "opera di urbanizzazione primaria", e quindi di sottrarlo alle norme urbanistiche
Il Tribunale Aamministrativo della Puglia, con ordinanza dell’8 novembre 2001 n. 1392, ha stabilito che le antenne per la telefonia cellulare non sono opere di urbanizzazione primaria, quindi devono rispettare le norme urbanistiche previste per le zone omogenee. Lo rende noto oggi il portale della sicurezza e dall’ambiente greenlab.it.
L’ordinanza respinge un ricorso prsentato da Tim, dopo che il Comune di Ostuni aveva negato una concessione edilizia per la costruzione di un?antenna per telefonia mobile in quanto ha un?altezza superiore a quanto previsto previsto dalle norme urbanistiche.
Secondo il Tar Puglia, le antenne per i cellulari non sono opere di urbanizzazione primaria, quindi si riafferma che devono rispettare le norme urbanistiche ed edilizie.
Il tentativo delle compagnie telefoniche è quello di equiparare la rete telefonica alla rete stradale, ai parcheggi alla linea elettrica, alle fognature, alla rete idrica e del gas, agli spazi di verde attrezzato (queste sono ricomprese nelle urbanizzazioni primarie): senza telefono non si può vivere né abitare: la rete telefonica è essenziale al vivere.
Il Tribunale è di parere contrario. Recita infatti la sentenza che «gli impianti del tipo di quello in oggetto (Stazioni Radio Base per telefonia cellulare) non sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria, sub specie di infrastrutture tecnologiche (come tali compatibili con ogni zonizzazione, ed insensibili a qualsivoglia limitazione di carattere urbanistico edilizio)». Secondo il tribunale amministrativo « dette opere sono pertanto assoggettabili ad ogni prescrizione urbanistico-edilizia che sia compatibile con la loro natura, ivi comprese prescrizioni che, come nella specie, fissano un?altezza massima per le costruzioni».
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