Sostenibilità

Elettricità. dal 1° luglio sarà libera

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per la liberalizzazione del mercato

di Redazione

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per la liberalizzazione del mercato dell’energia. In particolare il Cdm ha approvato il dl che interviene ”con misure di tutela per fare in modo che chi vuole muoversi verso nuove offerte”, dal primo luglio, ”possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi”. Per chi vuole invece rimanere con il proprio vero fornitore potra’ farlo ”continuando ad avere le garanzie attuali fino a quando il processo di liberalizzazione non sara’ completamente realizzato”.

Per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas, ”l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) indichera’ condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas”. Per i clienti domestici e per le pmi che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero, si prevede che possano ”continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall’approvvigionamento tramite Acquirente Unico”. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell’Authority ”a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumento dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”. Agli altri clienti non domestici che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore ”e’ assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela della continuita’ della fornitura”. Questo servizio, si precisa nel Dl, ”sara’ temporaneamente svolto dalle imprese di distribuzione o dalle loro societa’ di vendita, ma al piu’ presto il ministero dello Sviluppo economico individuera’ i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in poco tempo, utilizzando, quindi la salvaguardia solo come servizio temporaneo”.

Con l’obbligo di separazione societaria tra attivita’ di vendita ed attivita’ di distribuzione di energia elettrica, con la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale ed il resto dell’attivita’ (separazione estesa anche all’attivita’ di stoccaggio del gas), ”alla totale apertura del mercato da lato della domanda -si sottolinea nel decreto legge- corrispondera’ una completa apertura dal lato dell’offerta, favorendo lo sviluppo di una piena concorrenza a beneficio dei consumatori e garantendo la neutralita’ della gestione delle infrastrutture di rete”. La stessa finalita’ ”verra’ perseguita anche anche con la garanzia di accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati di misura relativi ai consumi dei clienti finali elettrici e del gas. Il riferimento e’ strettamente circoscritto ai dati necessari alla formulazione di offerte commerciali e alla gestione delle forniture”. I fornitori di energia elettrica, si evidenzia nel dl, ”sono obbligati a informare i propri clienti finali circa il mix energetiche utilizzato per la produzione dell’energia fornita e a indicare le fonti informative disponibili sull’impatto ambientale della produzione, secondo modalita’ operative che saranno definite dal ministero, sentito il parere del ministero dell’Ambiente, su proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas”.

Il decreto legge, quindi, prevede l’obbligo di separazione societaria tra l’attivita’ di vendita e l’attivita’ di distribuzione per le imprese di distribuzione con almeno 100 mila clienti finali che svolgono al 30 giugno 2007 l’attivita’ di vendita di energia elettrica in forma integrata. Il decreto, in particolare, stabilisce le imprese di distribuzione di energia elettrica che svolgono in forma integrata attivita’ di vendita di energia elettrica “debbano costituire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, una o piu’ societa’ per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita’ e le passivita’ relativi alla vendita”.


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