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Ecco la banca del Dna

La norma è passata con il sostegno delle opposizioni

di Redazione

di Francesco Dente

 

Si fa più difficile la vita per i criminali. La magistratura e le forze di polizia potranno contare su un arma in più per contrastare i reati penali. Il Senato, con il sostegno delle opposizioni, ha dato il via libera definitivo al Trattato di Prum che istituisce la banca dati del Dna e il laboratorio centrale dell’apposita banca. L’obiettivo dell’accordo, siglato il 27 maggio 2005, è rafforzare la cooperazione in materia di indagini fra gli otto Paesi aderenti attraverso lo scambio di informazioni relative al profilo biologico di assassini, delinquenti, immigrati illegali ma soprattutto terroristi.


Le attività
Queste le attività che svolgerà l’archivio nazionale: raccolta del profilo del Dna dei soggetti indicati dalla legge, del profilo di reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Avrà il compito, soprattutto, di raffrontare i profili biologici ai fini dell’identificazione personale.


I soggetti
Ma su chi potrà essere effettuato il prelievo forzoso di campioni biologici? Chi è sottoposto a una misura di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; i detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;i soggetti, infine, ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva per avere commesso un fatto previsto come un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. La legge di recepimento del Trattato indica anche il lungo elenco di reati per i quali non è ammesso il prelievo. Fra questi quelli previsti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, il dna sarà acquisito solo dopo la convalida da parte del giudice.


Il prelievo
Come si procederà? I soggetti saranno sottoposti a prelievo di «campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria». Chi effettuerà il prelievo dovrà agire nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Sarà redatto verbale delle operazioni.


Trattamento, accesso ai dati e tracciabilità dei campioni
I profili del Dna e i relativi campioni biologici non conterranno le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto a cui sono stati prelevati. Solo nel caso in cui l’incrocio di due profili genetici darà esito positivo sarà possibile risalire al nome della persona interessata. Sarà assicurata, inoltre, la tracciabilità. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati, cioè, saranno effettuati «con modalità tali da assicurare l’identificazione dell’operatore e la registrazione di ogni attività». L’accesso alle informazioni sarà consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria solo ai fini dell’identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia.


Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni
Il profilo genetico sarà cancellato e i relativi campioni biologici distrutti nel caso di assoluzione con sentenza o qualora le operazioni di prelievo siano state compiute in violazione delle disposizioni che le regolano. I dati genetici potranno essere conservati nella banca dati nazionale per non più di quaranta anni mentre il campione biologico sarà tenuto al massimo per venti anni.


Modifiche al codice di procedura penale
Sarà possibile anche effettuare prelievi forzosi durante le indagini anche nei confronti di chi non risulta neanche iscritto nel registro degli indagati. Nel caso in cui si proceda «per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge», se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale e non c’è il consenso dell’interessato il giudice, anche d’ufficio, con ordinanza motivata potrà disporre l’esecuzione coattiva. Sempre che, però, sia «assolutamente indispensabile per la prova dei fatti». Inoltre, in casi particolarmente urgenti, si potrà effettuare il prelievo su ordine del Pubblico ministero. In questo caso, però, la necessaria convalida del giudice dovrà giungere entro 48 ore.


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