Volontariato

Ecco il reato di guida in stato di ebbrezza (in bicicletta)

Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che le sanzioni riferite al reato di guida in stato di ebbrezza si applicano anche in caso di uso di veicoli non motorizzati. La reazione del presidente della Fiab Giulietta Pagliaccio: «un’assurdità, fra poco arriveranno a punire anche i pedoni?»

di Anna Spena

Sei “brillo”? Allora non metterti al volante, non guidare un ciclomotore e non provare più a salire in sella per smaltire la sbornia! Per la Cassazione pedalare ubriachi può essere rischioso.

Viene cosi introdotto il reato di guida in stato d’ebrezza anche per i ciclisti: la volante può fermare il ciclista e fare la prova del palloncino con le stesse tecniche e garanzie che valgono per l’automobilista, se l’etilometro è positivo scatta la sanzione amministrativa o penale in base alla gravità. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4893/15 licenziata il  2.02.2015.

Ma non tutti sono d’accordo con la sentenza. Per qualcuno è una vera e propria assurdità. «Se guidi ubriaco», dice Giulietta Pagliaccio, presidente della Fiab, «levano i punti dalla patente. Se vai in biciletta ubriaco, cosa fanno? Te la sequestrano?».

Per i giudici della corte di cassazione guidare una bicicletta in stato d’ebrezza può effettivamente interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada.

«Per chi guida un mezzo di trasporto come la macchina, dove la pericolosità nei confronti di terzi è molto alta», continua la Pagliaccio, «è giusto applicare misure di controllo rigide. Ma applicare gli stessi criteri anche per i ciclisti mi sembra inutile. A questo punto facciamo l’alcool test anche a tutti gli ubriachi che camminano in strada. Se sono ubriaco e cammino o vado in bicicletta , ledo principalmente me stesso non agli altri». 

Foto: Flickr, Till Krech

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