Welfare
Ecco gli incentivi per le agenzie di somministrazione
Agevolazioni per chi assumerà anche per pochi mesi lavoratori svantaggiati. Il 15 marzo lInps ha pubblicato la circolare 44 con tutta la procedura per godere dei benefici previsti...
L?inserimento lavorativo delle persone svantaggiate? Meglio affidarsi alle agenzie di somministrazione di lavoro. Se per le coop sociali di inserimento lavorativo questa legislatura è stata magra di riconoscimenti, sono in arrivo agevolazioni per le agenzie di somministrazione che assumeranno, anche per pochi mesi, lavoratori svantaggiati.
Il 15 marzo l?Inps ha pubblicato la circolare 44 con cui ha definito le istruzioni che consentiranno alle agenzie di somministrazione di lavoro di poter godere di uno dei due benefici previsti dall?articolo 13 del decreto legislativo 276 del 2003 in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati.
Il primo consentirebbe alle agenzie, in caso di contratto non inferiore a sei mesi, definizione di un piano formativo individuale e assistenza di un tutor, di non essere obbligate a garantire al lavoratore svantaggiato inserito lo stesso trattamento retributivo e normativo previsto per un lavoratore assunto dall?impresa utilizzatrice.
Il secondo incentivo, che sarà pienamente operativo a partire dal prossimo 15 maggio, prevede per le agenzie di somministrazione di lavoro che assumono con contratto di durata non inferiore a nove mesi lavoratori svantaggiati che ricevono un trattamento economico di disoccupazione, mobilità o altre forme di sussidio sempre legate allo stato di disoccupazione, un doppio beneficio, per un periodo massimo di 12 mesi, o fino alla scadenza del trattamento previdenziale se inferiore. Le agenzie, infatti, avranno diritto a detrarre dalla retribuzione lorda del lavoratore svantaggiato l?importo dell?indennità che l?Inps continuerà a erogare. Inoltre, potranno scontare dai contributi complessivamente dovuti, un importo pari ai contributi figurativi riconosciuti sull?indennità previdenziale. Quest?ultimo beneficio è riservato alle sole assunzioni di lavoratori che ricevono il trattamento di mobilità e disoccupazione mentre non può essere richiesto per chi, durante l?erogazione del trattamento, maturi i requisiti pensionistici.
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