La L.68 del 12 marzo 1999 all’articolo 3 comma 5, ha chiarito quali sono i datori di lavoro che devono essere sospesi dall’obbligo di far ricorso al collocamento obbligatorio.
Essi sono stati individuati in tutti i datori di lavoro le cui aziende sono nella seguente condizione:
a) in cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) in amministrazione controllata;
c) applicano contratti di solidarietà;
d) hanno dato inizio alla procedura di mobilità;
e) quando la procedura di mobilità si conclude con almeno cinque licenziamenti;
f) quando hanno aperto la procedura di licenziamento collettivo.
L’obbligo di ricorrere al collocamento obbligatorio viene sospeso per tutta la durata dei programmi previsti nella richiesta di intervento in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa, e per ogni ambito provinciale (art.3 comma 5 L.68/1999)
L’azienda che intende usufruire della sospensione riferita al collocamento obbligatorio, è tenuta ad inviare una apposita comunicazione all’ufficio designato da ogni singola provincia, allegando copia del provvedimento amministrativo con il quale viene riconosciuta l’esistenza di una delle condizioni che da diritto ad usufruire dell’esonero. E’ stato stabilito che in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono alla azienda di usufruire della sospensione dal collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può inviare una esplicita richiesta al competente servizio provinciale per usufruire della sospensione temporanea.
Soltanto dopo aver accertato e valutato la reale situazione dell’azienda, è possibile che il competente servizio provinciale autorizzi la sospensione temporanea che non può essere superiore a tre mesi e può essere rinnovata soltanto una seconda volta.
Infine è stato specificato che la sospensione di assunzione deve avvenire anche nei riguardi dei lavoratori per cui è prevista una differente collocazione in vista di una disciplina organica del diritto del lavoro, ovvero:
a) orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di servizio, o di guerra, od in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata a seguito di tali cause;
b) coniugi e figli di persone riconosciute come grandi invalidi a causa di guerra, di servizio e di lavoro;
c) coniugi e figli di profughi italiani rimpatriati.
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