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È reato l’uso improprio del pass invalidi?
Secondo una recente sentenza della Cassazione sembrerebbe di no, ma è meglio esser cauti, perché occorre chiarire alcuni aspetti della condotta costituente reato
Alcuni organi di stampa hanno recentemente titolato che non è reato l’uso improprio del pass invalidi. Di conseguenza, si richierebbe soltanto una sanzione pecuniaria, impropriamente detta “multa”.
Il caso all’esame della Corte di Cassazione (Sentenza n. 18080/2010) riguarda una vicenda accaduta a Firenze, dove un automobilista aveva parcheggiato in divieto di sosta (e quindi non nei posti riservati, contrassegnati con strisce gialle), esponendo indebitamente il contrassegno invalidi intestato ad altra persona di famiglia.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto non esserci dolo, ovvero volontarietà nella condotta illecita, assumendo che con tutta probabilità l’automobilista aveva semplicemente dimenticato il contrassegno esposto in auto.
Più precisamente, i giudici hanno deliberato che la semplice esposizione del contrassegno invalidi, da parte di persona diversa dal titolare (non presente il legittimo titolare, cioè l’invalido, a bordo dell’auto) “… in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra quella condotta positiva necessaria per ravvisare il delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., che consisterebbe dunque nel tantativo di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalido”.
Per potersi ravvisare il reato è perciò necessario che vi sia un comportamento “… positivo, suscettibile di trarre in inganno”.
Nei fatti all’esame della Corte ciò non è stato ritenuto, giacché verosimilmente il permesso è rimasto esposto per pura dimenticanza a bordo dell’autovettura, che in altre occasioni era effettivamente stata utilizzata per il trasporto della persona invalida.
Così riassunta la vicenda giudiziaria, che ha mandato assolto l’automobilista fiorentino, occorre comunque prestare attenzione a non esporre indebitamente il “contrassegno speciale invalidi” (questa è la denominazione ufficiale del pass invalidi), cioè quando il legittimo titolare non è presente a bordo dell’auto né questa può comunque considerarsi al suo servizio.
È il caso, per esser chiari, dei contrassegni ancora intestati a persone decedute. Ricorrendo una situazione del genere, non aspettiamoci certo “comprensione” da parte dei giudici penali.
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L’argomento relativo al contrassegno speciale invalidi è ampiamente trattato nel testo “Interventi a sostegno del disabile motorio”, adottato nel Corso per Amministratore di sostegno ed esperto per le categorie deboli dell’Istituto Cortivo di Padova.
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