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E’ maggiorenne: lo posso adottare?

L’adozione di un adulto è possibile, non prevede limiti d’età e interessa il Tribunale ordinario

di Marco Scarpati

Per una cittadina italiana di 72 anni è possibile adottare una ragazza di 19 anni, di cittadinanza boliviana, che le è stata affidata fin dalla sua nascita, mentre era missionaria, per la morte della madre e l?abbandono da parte del padre ? Quali sono i documenti necessari per l?adozione ?
G. Carlo C. (email)

Risponde Marco Scarpati
Storicamente l?adozione serviva non tanto per dare una famiglia a un bambino che ne aveva bisogno, bensì per dare un erede a delle persone facoltose che non avevano avuto eredi diretti e che rischiavano di veder disperso il proprio patrimonio. Ovvero a potenti per poter tramandare il loro potere e il loro cognome. Un?adozione assai diversa da quella che attualmente va per la maggiore: al giorno d?oggi l?adozione serve (unicamente?) a dare una famiglia a un bambino che si trova in stato di abbandono morale e materiale.
In un caso come quello descritto occorre, quindi, prima capire cosa si intende per adozione. Le forme di adozione attualmente previste dalla legge sono fondamentalmente due, fra loro assai diverse per funzioni e conseguenze giuridiche.
La prima è appunto quella che nasce esclusivamente nell?interesse di un minore in stato di bisogno. L?adozione di norma cancella la precedente situazione giuridica del minore che, alla fine del procedimento, risulta essere nato (eventualmente in località straniera) dalla coppia di adottanti. Il minore perde il cognome e interrompe ogni forma di rapporto giuridico con la vecchia famiglia, tant?è che ogni riferimento alla sua precedente vita viene cancellato o, perlomeno, nascosto a tutti (per certi versi a lui compreso).
Nasce, cioè, una nuova persona che ha il cognome dei nuovi genitori ed egli assume, nei confronti della sua famiglia (ivi compresi tutti i parenti dei suoi genitori, che automaticamente divengono anche i ?soli? suoi parenti) tutte quelle obbligazioni che ?naturalmente? ogni figlio assume per il solo fatto di essere nato da quella coppia di genitori.
Esiste poi una seconda forma di adozione, più ?arcaica? e che non è fatta nel mero interesse dell?adottato. In questo caso non ci sono limiti di differenza di età, e l?adottato può essere anche maggiorenne. Ovviamente il rapporto che ne nasce non è ?perfetto, esclusivo e pieno? come nella precedente adozione: l?adottato forma dei rapporti esclusivamente con l?adottante e al suo cognome aggiunge quello del nuovo genitore. Non solo: i rapporti con la precedente famiglia non cessano ed egli continua ad avere obbligazioni di mantenimento e vincoli ereditari con i suoi vecchi parenti. I documenti da predisporre sono assai differenti, come anche le giurisdizioni cui rivolgersi: mentre la prima adozione si svolge interamente avanti al Tribunale per i minorenni, la seconda si svolge avanti al Tribunale ordinario.
Appare quindi che la signora può agire esclusivamente per tale ultima strada. La faccenda si può complicare se entrambe le persone si trovano in territorio straniero. In questo caso la missionaria potrebbe forse avvalersi anche della normativa straniera. (che però, pur essendo professore di Diritto di famiglia comparato, onestamente, conosco solo a grandi linee). Per la descrizione dei documenti necessari e per le prassi adottate dal Tribunale l?interessata può rivolgersi direttamente alla cancelleria della volontaria giurisdizione del suo Tribunale, non necessitando l?ausilio di un legale per svolgere l?intera pratica (anche se l?occhio di un esperto non può che essere d?aiuto).

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