Welfare
E l’amministrazione di sostegno si apre ai tossicodipendenti
Anche una persona tossicodipendente può essere assistita dallamministratore di sostegno: a stabilirlo, con una sentenza che non mancherà di lasciare traccia nella giurisprudenza...
Anche una persona tossicodipendente può essere assistita dall?amministratore di sostegno: a stabilirlo, con una sentenza che non mancherà di lasciare traccia nella giurisprudenza, il Tribunale di Modena, con un decreto dell?8 febbraio 2006.
L?amministrazione di sostegno è nata per introdurre nel nostro ordinamento un istituto più flessibile – e meno stigmatizzante sul piano sociale – dell?interdizione e dell?inabilitazione, che consenta di fornire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà nell?esercizio dei propri diritti. La casistica aperta da questa nuova figura è amplissima: si va dagli anziani colpiti da ictus o affetti da morbo di Alzheimer; persone alcolizzate; portatori di handicap; persone temporaneamente immobilizzate o malati terminali. Tutti possono, dunque, far ricorso anche in via temporanea all?amministratore di sostegno, che è una figura volontaria e svolge la sua prestazione gratuitamente. Nel caso trattato dal Tribunale di Modena, i nonni di una ragazza tossicodipendente, rimasta orfana e madre di due figli minorenni, hanno promosso ricorso al fine di chiedere un amministratore di sostegno, dal momento che la nipote, lavoratrice part time con un modestissimo stipendio, per effetto dell?eredità era diventata nuda proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare.
Per assisterla nella gestione di questi beni (anche in funzione del futuro dei figli), il Giudice tutelare le ha affiancato, con il suo stesso consenso, un amministratore, incaricato di predisporre e realizzare un progetto di sostegno a tutela della sua salute e dei suoi interessi, a cominciare dalla ricerca di un lavoro dignitoso.
La condizione di tossicodipendente è stata perciò riconosciuta come una situazione di menomazione psico-fisica tale da escludere la possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi, con conseguente opportunità della nomina di un amministratore di sostegno.
Costituirà un precedente? «Se leggiamo questa sentenza come la risposta al caso specifico di questa signora, certamente ha un suo senso e un?importante finalità », commenta Celestino Zanoni, vicepresidente della Fict – Federazione italiana comunità terapeutiche. «Ma se questa dovesse rappresentare un precedente ed essere generalizzata, allora dovrei dirmi non poco perplesso», prosegue. «La tossicodipendenza non è una disabilità e l?equiparazione fatta da questa sentenza rischia di aprire a una ?medicalizzazione estrema? nella gestione del problema droga. Credo che si debba sempre tenere presente che l?abuso di droghe, per quanto terribile e autodistruttivo, resta una scelta dell?individuo. E l?assegnazione di una figura che ne curi gli interessi, per quanto flessibile e tutelante, può trasformarsi in una violazione della libertà».
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