Welfare

E il correntista vessato riuscì ad avere giustizia

Illegittime alcune clausole previste dalle banche

di Redazione

La mia banca ha pagato un assegno che mi era stato rubato senza che me ne accorgessi. La firma era evidentemente falsa; in risposta alle mie rimostranze, allo sportello mi hanno fatto notare che tra le clausole da me approvate con l?apertura del conto corrente, ce n?è una che prevede l?esonero della responsabilità della banca in caso di mancata comunicazione dello smarrimento o sottrazione di assegni. È vero? L.T. (Ge) Tanti lettori si lamentano dello squilibrio nei rapporti : le banche sempre pronte a manlevarsi, i clienti sempre responsabili. In alcuni casi ciò è previsto da clausole contrattuali che però non devono considerarsi valide perché vessatorie, ossia troppo sfavorevoli per una delle parti (sempre il soggetto più debole). Una recente sentenza della seconda sezione del Tribunale di Roma (depositata il 21/1/2000) ha dato ragione alla onlus Cittadinanza Attiva-Mfd che aveva impugnato in difesa dei consumatori ben 42 clausole presenti nei contratti della Banca Popolare di Milano e della Fideuram. Anche l?ABI (Associazione bancaria italiana) è stata coinvolta nel processo, poiché emana direttive valide per tutte le banche, e di conseguenza invitata a correggere il tiro su alcune questioni. Tra le più rilevanti: l?illegittimità delle clausole che prevedono l?esonero o la limitazione della responsabilità delle banche (sulle cassette di sicurezza, mancata comunicazione dello smarrimento o sottrazione di assegni). Sono vessatorie le clausole che consentono il recesso della banca dalle aperture di credito, da fidi o da altri rapporti bancari, senza preavviso e senza giustificato motivo; quelle che impongono, in caso di controversia, l?obbligo di rivolgersi al giudice competente nella circoscrizione della banca (c.d. foro esclusivo); le clausole che esonerano la banca dal comunicare al correntista le modifiche in senso sfavorevole del tasso indicizzato; quelle che impongono modalità di tempo molto rapide per la presentazione dei reclami e quelle che stabiliscono l?assoluto valore probatorio delle scritture contabili e degli estratti conto della banca; è vietato applicare interessi su interessi (c.d. clausole anatocistiche), agire direttamente nei confronti dei beni personali dei coniugi per debiti personali o compensare unilateralmente rapporti attivi e passivi (ad esempio, tra un conto con saldo positivo e uno con saldo negativo). Col diritto alla privacy, la banca non può pretendere il trattamento dei dati personali come condizione imprescindibile alla conclusione del contratto. In conseguenza della sentenza le banche sono condannate a sostituire le clausole incriminate e l?Abi ad informare tutte le banche sulle nuove regole.


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