Non profit

È annullabile il licenziamento qualora si rientri nel collocamento obbligatorio

E' importante capire la consistenza dell'organico aziendale.

di Giulio D'Imperio

Sono affetta da sclerosi multipla, la malattia è ferma e ciò mi permette di lavorare in un?azienda privata con più di 15 dipendenti. Usufruisco della legge 104, ma solo dell?art. 3 c. 1: la commissione Asl mi ha dato l?invalidità al 46%. Quali sono le agevolazioni? In azienda parlano di ridurre il personale. Io sono tutelata? La mia invalidità mi permette di rientrare nelle categorie protette?

Andrea K.(email)

Sarebbe interessante verificare se la sua azienda ha rispettato l?obbligo del collocamento obbligatorio previsto dalla l. 68/99. Avendo lei un?invalidità superiore al 45% (il 46%), ha diritto a rientrare tra chi può essere inserito nel collocamento obbligatorio in base all?articolo1 c.1 lett. a) di questa legge. Se rientra nella quota del collocamento obbligatorio per l?azienda, il suo eventuale licenziamento per riduzione del personale diverrebbe annullabile, in base all?art. 10 c. 4 della l. 68/99, se il numero rimanente dei lavoratori assunti obbligatoriamente risulti inferiore a quello minimo previsto per legge. È importante capire la consistenza dell?organico aziendale, perché l?art. 3 c. 1 della legge prevede l?obbligo di assunzione di un lavoratore, se l?organico è compreso tra 15 e 35; di due lavoratori, se l?azienda ne occupa tra 36 e 50; del 7% dei lavoratori se l?azienda occupa più di 50 dipendenti. In definitiva questa è l?unica opportunità concreta che lei può sfruttare.

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