Non profit
Due condizioni per essere onlus musicali
Le associazioni che promuovono la musica possono rientrare nella definizione della 460. Ma solo se hanno fini di solidarietà o ricevono contributi solo dallo Stato
Si può costituire un’associazione musicale onlus, con lo scopo di promuovere la musica presso il pubblico e con particolare riguardo alle categorie “svantaggiate” (musicoterapia ecc.), senza aver preventivamente ottenuto il contributo statale? A me sembrerebbe di no, ma gradirei una conferma.
Davide D’Orazio (email)
Rispondono Carlo Mazzini e Sara Gianni
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), disciplinate dal Dlgs. 460 del dicembre 1997, nascono dall’intenzione del legislatore di contribuire allo sviluppo del settore non profit. Un intento attuato mediante la creazione di una figura autonoma e distinta di sola rilevanza fiscale, destinataria di un regime tributario agevolativo in materia di imposte dirette, di Iva, di altre imposte indirette nonché di ulteriori specifici tributi.
La qualifica di onlus può essere assunta però solo in presenza di determinati requisiti statutari richiesti dalla normativa, fra i quali risultano determinanti lo svolgimento di una o più attività indicate in modo tassativo, ma non esaustivo, e la presenza della finalità di solidarietà sociale, intendendo per tale, come specificato ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 10, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
La Circolare del Dipartimento delle Entrate del 26 giugno 1998 n. 168 individua, a titolo esemplificativo, le persone svantaggiate nelle categorie dei disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani non autosufficienti, dei minori abbandonati, ecc.
Nell’ambito delle attività elencate nell’articolo 10, comma 1, rientra la promozione della cultura e dell’arte. Come per tutte le altre, la normativa richiede che tale attività venga svolta perseguendo la finalità della solidarietà sociale. Un ente che abbia come fine stabilito dallo Statuto la promozione della cultura e dell’arte, dunque, per potersi fregiare della denominazione di onlus, dovrà indirizzare la propria attività a persone svantaggiate.
Accanto a questa figura, il legislatore, al comma 4 dell’articolo 10, ha però previsto un’eccezione. Lo svolgimento di attività di promozione della cultura e dell’arte può avvenire prescindendo dalla finalità solidaristica, a condizione che ci si avvalga di apporti economici erogati esclusivamente da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (questo presupposto diventa conditio sine qua non per essere ammessi a fruire della normativa onlus – Cir. 168/98).
Dalla lettura del dettato normativo e dai chiarimenti esposti nella Circolare del Dipartimento delle Entrate n. 168/98 si può quindi affermare che la costituzione di un’associazione musicale, che intenda classificarsi nel settore della «promozione della cultura e dell’arte» con qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, può avvenire seguendo le due linee legislative distinte e alternative:
1 – Attività di promozione della cultura e dell’arte avente come destinatari persone svantaggiate;
2 – Attività di promozione della cultura e dell’arte – con erogazioni da parte dell’amministrazione centrale dello Stato – che non necessita però di categorie predefinite di destinatari.
Se giustamente la diffusione della musica verso il pubblico rientra nelle attività di sviluppo culturale, la promozione di musicoterapia o di altre specifiche applicazioni della musica a persone con deficit psichici può avere oltre alla suddetta finalità, anche scopi terapeutici determinati. Suggeriamo quindi di verificare se sia possibile catalogare diversamente le attività che si desiderano promuovere.
Con questo intendiamo cioè chiederci se un’attività che nasce come “culturale”, ma che produce effetti soprattutto nella sfera “sanitaria-sociale”, dal momento che viene rivolta a disabili, non sia preferibile e più corretto qualificarla in tal senso. L’inserimento in una classe di attività piuttosto che nell’altra ha, infatti, riscontri sul campo dell’applicazione legislativa. Definiti i requisiti per l’acquisto della qualifica onlus per le attività di promozione della cultura e dell’arte, la descrizione dei presupposti per l’attività socio-sanitaria è stata semplificata dal legislatore: rientra, infatti, fra quelle il cui svolgimento si considera comunque inerente alla finalità della solidarietà, non necessitando dunque un definito soggetto destinatario. Risulterebbe quindi, a questo punto, meno arduo l’ottenimento dell’attestazione di onlus.
In ogni caso, l’attuazione di funzioni socio-sanitarie non impedirebbe comunque la possibilità di porre in essere anche delle attività di tipo culturale.
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