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Due anni di congedo anche per i figli

Una sentenza della Corte Costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale considera illegittima la normativa oggi in vigore

di Gabriella Meroni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 5 del 04 febbraio 2009 la Sentenza 26 gennaio 2009 , n. 19 della Corte Costituzionale, che sancisce l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che prevedeva la concessione dei congedi lavorativi retribuiti biennali ai soli genitori che assistano figli con handicap grave o, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile.

La nuova sentenza, che torna su un argomento che la Consulta aveva già affrontato altre due volte, si pronuncia sul dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Tivoli rispetto all’esclusione dai congedi lavorativi biennali retribuiti ai figli che assistano il genitore con handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Nella Sentenza, la Corte rileva che «La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l’unico soggetto in grado di provvedere all’assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell’istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall’età e dalla condizione di figlio di quest’ultimo».

Secondo gli esperti del sito Handylex, che svolge un approfondimento puntuale della norma, dopo la Sentenza i lavoratori che assistono un genitore con handicap grave hanno diritto al congedo, ma a due precise condizioni:

1) i figli devono essere effettivamente conviventi con il genitore bisognoso di assistenza;

2) non ci devono essere altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore stesso.

«La Consulta», nota Handylex, «non precisa cosa significhi idonee, il che lascia aperti dubbi interpretativi che potrebbero essere interpretati in modo restrittivo dagli Istituti previdenziali o dalle aziende e, quindi, ingenerare contenziosi».

Per leggere l’approfondimento di Handylex clicca qui

Per leggere la Sentenza completa così come pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui


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