Non profit

Dubbi d’identità: meglio Onlus o Aps?

Non esiste incompatibilità tra le due realtà.

di Carlo Mazzini

Stiamo costituendo un gruppo per svolgere attività nelle cure palliative per malati terminali, oncologici e non. Assistenza domiciliare gratuita, centro di ascolto etc. Il quesito è questo: poiché alcuni di noi si dedicheranno a tempo pieno come scelta di vita a questa attività, dovremmo retribuirli. Se soci di associazione di volontariato non potranno fruire di tale possibilità. Dunque, secondo voi, è più opportuno un?associazione di promozione sociale o una onlus? E può una Aps avere anche i requisiti di onlus?

G.V. (email)

Il vostro operato sarà configurabile come attività socio-sanitaria o come attività di assistenza sociale; la differenza tra i due ambiti non è sempre agevole, ma almeno in termini definitori consisterebbe nel fatto che solo nel primo caso l?assistenza «si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale» (Circolare 48 E/04).
In merito alla qualifica onlus, le due tipologie di attività sono trattate dal decreto legislativo 460/97 in modo identico, dato che il legislatore ha ritenuto che ambedue avessero caratteristiche tali che le rendono immanentemente solidaristiche. Ciò significa che dette attività sono, per così dire, ontologicamente ?da onlus?, in quanto si ritiene che le persone aiutate non possano essere altro che persone svantaggiate, data la loro condizione di malati terminali.
Pertanto, nel caso si decida per il profilo onlus, si suggerisce di qualificare l?ente per più di un?attività, anche nella speranza che si riesca ad accedere sia alle linee di finanziamento sociali sia a quelle sanitarie.
Sulla questione della compatibilità tra onlus e Associazioni di promozione sociale (Aps), cerchiamo di confrontarci su tre aspetti.
Primo punto. Una onlus associativa possiede verosimilmente tutti i requisiti sostanziali e formali per essere (o diventare) una Aps. Non è affatto vero il contrario. Infatti le richieste di legge – per le onlus – in merito a definizione di attività di solidarietà sociale, a tenuta di contabilità, e a esplicitazioni statutarie anche sul tema dell?indiretta distribuzione di utili sono molto più dettagliate e stringenti di qualsiasi altra veste giuridico tributaria del non profit, comprese quelle che acquisiscono lo status onlus per legge (organizzazioni di volontariato, ong, cooperative sociali).
Secondo punto. Nessuno ha mai paventato l?incompatibilità tra le due vesti, almeno a livello ufficiale, e in nessun punto delle rispettive leggi (l. 383/00 e dlgs 460/97) si trova un incrocio ?negativo? tra Aps e onlus.
Nella legge sulle onlus, in realtà, si fa riferimento alla normativa precedente delle Aps, ammettendone al regime solo quelle parti compatibili con l?attività solidaristica. Ma come spesso succede a un legislatore distratto e indifferente verso il non profit (quindi pasticcione), in sede – successiva – di promulgazione della l. 383/00 non si è provveduto a correggere il riferimento legislativo, né con formula generale, né esplicitamente.
Terzo punto. Esistono Aps che sono onlus? Certo, e sono soprattutto quelle realtà nazionali che per far assurgere le proprie sezioni locali a uno status automatico di Aps locale (con benefici diversi), pur essendosi già qualificate come onlus non hanno avuto alcun timore a chiedere e ottenere l?iscrizione al Registro nazionale delle Aps. Tutto ciò esula in parte dal quesito, in quanto il gruppo si è appena formato, e non aspira ad avere già 20 sezioni provinciali e cinque regionali come richiesto dalla legge 383/00. Ma è interessante rilevare che – a parte i sopra citati casi di organizzazione nazionale – non vi è alcuna valida ragione (non una agevolazione fiscale significativa in più o migliorativa) per mettere il classico piede in due scarpe.

Il punto
Le attività sanitarie e assistenziali di una realtà dedicata alle cure palliative dei malati terminali sono ?ontologicamente? da onlus. Essa, del resto, facilmente ha i requisiti per essere una Aps e, a livello ufficiale, nessuno ha mai paventato l?incompatibilità tra le due realtà. Ma la ?doppia identità?, in realtà, non comporta vantaggi aggiuntivi.

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