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DPR 616/77 art. 22-26IPABAttuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in
Gazz. Uff., 29 agosto 1977, n. 234, s.o.). –
Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382

TITOLO III
SERVIZI SOCIALI

Capo III
BENEFICENZA PUBBLICA (1)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1990, n. 363,
ha stabilito che non spettano allo Stato né poteri di vigilanza nei
confronti di istituzioni pubbliche, né poteri di controllo nei
confronti della Regione. Con sentenza 16 ottobre 1990, n. 466, la
stessa Corte ha riconosciuto allo Stato il potere di emanare il
d.p.c.m. 16 febbraio 1990 recante direttive alle Regioni per la
depubblicizzazione delle IPAB.

Art. 22.
Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla materia > concernono tutte le attività che attengono, nel quadro
della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in
denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque
sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate,
escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di
natura previdenziale.

Art. 23.
Specificazione.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo
precedente le attività relative:
a) all’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose
dei defunti e delle vittime del delitto;
b) all’assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a
provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della
competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8
e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 24.
Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o
calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di
rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e,
per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo
strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di
riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in
altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti
alle Forze armate dello Stato, all’Arma dei carabinieri, agli altri
Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro
familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione
tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in
attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti
dalla legge in attuazione dell’art. 38 della Costituzione, ivi
compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della
Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l’attività dei CPABP strettamente limitata all’esercizio delle
funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento
dell’assistenza pubblica.

Art. 25.
Attribuzioni ai comuni.

Tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed
alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai
precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi
dell’art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli
ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e
sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali
territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere
contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle
comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte
dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza operanti nell’ambito regionale sono
trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le
modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma
dell’assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979
(1).
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione
composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell’ANCI –
Associazione nazionale dei comuni d’Italia, tre dell’ANEA –
Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un
rappresentante dell’UNEBA – Unione nazionale enti di beneficenza ed
assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla
nomina, l’elenco delle I.P.A.B. Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in
quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo-religiosa (2).
L’elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979,
non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto
comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di
attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a
comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei
successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della
I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l’utilizzo dei beni
e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla
riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in
attuazione del presente articolo (1).
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i
rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi
comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie
leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e
delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni,
nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della finanza
locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza
attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni
degli ECA – Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al
presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
limitatamente alle parole: > e alle parole >.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 1981, n. 173,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
limitatamente alle parole: >.

Art. 26.
Attribuzioni alla provincia.

La provincia nell’ambito dei piani regionali approva il programma
di localizzazione dei presìdi assistenziali ed esprime il parere
sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

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