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DPR 09/72IPABTrasferimento alleRegioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali inmateria di beneficenza pubblica e del relativo personale

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (in
Gazz. Uff., 2 febbraio 1972, n. 30, s.o.). –
Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di beneficenza pubblica e del relativo personale

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8

Art. 1.

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono
trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto
ordinario.
Il trasferimento riguarda, tra l’altro, le funzioni concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste
dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed
integrazioni, che operano nel territorio regionale;
b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno
1937, n. 847, e successive modificazioni;
c) le controversie in materia di spedalità di cui all’art. 80
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e
integrazioni; nell’ipotesi che tali controversie insorgano tra enti
appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a
decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che
ha usufruito delle cure di spedalità;
d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle
condizioni di cui all’articolo 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e siano segnalati dalla autorità locale di pubblica sicurezza agli
organi regionali; le rette per l’ospitalità di minori presso istituti
educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la
disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
f) l’assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
g) l’assistenza in natura da effettuare con distribuzione di
materiale vario agli assistibili bisognosi; l’assistenza in natura e
l’assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie
assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
h) gli interventi in favore dei profughi italiani e dei
rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge
19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.
568;
i) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e
dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di
beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi
articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle
altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano
nel territorio regionale sono esercitate dall’organo regionale di
controllo, previsto dall’art. 130 della Costituzione, e si svolgono
con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati
nell’art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni.

Art. 2.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al
riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli
altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse
esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al
precedente art. 1.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello
Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le
disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente articolo 1
facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti
locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o
periferici dello Stato.

Art. 3.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente
decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza
degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od
urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli
enti assistenziali nelle diverse regioni;
3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di
beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a)
e b) dell’art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall’art. 4
del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a
vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in
quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con
enti pubblici, fino a quando la materia non sarà disciplinata con
successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;
4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in
attuazione dell’art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi
civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli
orfani dei caduti per servizio; all’assistenza delle famiglie dei
militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui
alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli interventi di prima
assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui
alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio
1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai
sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che
attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli
obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi
internazionali.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello
Stato degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale
operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le
attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi
dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere
nazionale o pluriregionale.

Art. 5.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che,
pure essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla
materia di cui al presente decreto riguardano materie non comprese
nell’art. 117 della Costituzione.

Art. 6.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi
del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di
legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro o
con i Ministri competenti.
L’esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere
delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato
interministeriale per la programmazione economico (C.I.P.E.) per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza
oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro
competente quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a
fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del
commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici
ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni
nella materia di cui al precedente decreto.

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8

REGIONI
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA
IMPIEGO PUBBLICO

Art. 7.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque
entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le
amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi
descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli
uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni
amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e
relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli
disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o
disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Art. 8.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano
comportato assunzione di impegni, ai sensi dell’art. 49 della legge
di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto,
rimane di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del
bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento
delle funzioni alle regioni, qualora l’impegno relativo alla prima
annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al
detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza
degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il
loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai
termini del secondo comma dell’art. 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano
riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla
data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in
aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo di cui all’art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni
compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate.
Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio,
alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato
interministeriale per la programmazione economica determinerà, in
relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9
della legge n. 281 e tenuto anche conto dell’originaria destinazione
delle somme medesime.

Art. 9.

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173,
continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della
legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a
statuto ordinario con il presente decreto.

Art. 10.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo,
compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario
con effetto dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni
amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è
indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per
qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di
ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con
decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli
organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale
appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma
del trasferimento alle regioni, l’immissione nei ruoli e contingenti
regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la
prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1972, all’amministrazione del personale da
trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei
successivi articoli, l’amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo
inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative
allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività,
previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Nell’ambito della regione i trasferimenti di sede del personale
statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme
dell’art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento della
amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente
quinto comma ne dà notizia all’amministrazione statale di provenienza
del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al
personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che
provvederanno altresì a versare all’amministrazione statale di
provenienza l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento
delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti
all’impiegato ed operaio messo a disposizione o trasferito verrà
effettuato dall’amministrazione di provenienza salvo il successivo
rimborso.

Art. 11.

Entro due mesi dalla data di inizio dell’esercizio da parte delle
regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il
personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai,
indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno
anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici
non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano
funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo
dall’amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati
ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio
presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale
ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire,
l’amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel
primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli
impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza
a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con
quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui
all’art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande,
l’amministrazione provvede d’ufficio, sentito il consiglio di
amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli
impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli
indicati dall’art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo, che viene
trasferito a sede diversa da quella dell’ufficio statale di
provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di
missione e di trasferimento, compresa l’indennità di prima
sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La legge della regione concernente l’inquadramento nei ruoli
regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà
al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli
stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera
ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel
ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni
previste dall’art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n.
249, quale risulta sostituito con l’att. 12 della legge 28 ottobre
1970, n. 775.
Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma
precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di
diritto trasferito a domanda.
Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi
regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque
disponibili, dopo effettuato l’inquadramento previsto nel primo
comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante
concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e
di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del
presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti
con le normali procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello
Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di
consigliere regionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dalla
messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni,
sino alla scadenza dell’attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai
sensi dell’art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n.
108.

Art. 13.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell’art. 18
della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del
Ministero dell’interno e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in conseguenza del trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al
presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti
indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di
funzionamento, restano determinate come segue:
(Omissis).
Per l’anno 1972, in relazione al disposto del decreto legge 28
dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio
dell’esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle
funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello
Stato del fondo comune indicato nell’art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai
sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello
Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo
e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma
saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell’ammontare
delle riduzioni stesse.

Art. 14.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al
presente decreto sono determinate, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando gli ammontari delle
soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma
del precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per
cento;
c) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l’anno 1972, l’ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta
applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle
soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in
milioni 5.733,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121.
All’onere relativo si provvede, per l’anno medesimo, con una
corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1972.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle
funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121.

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