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Dpcm Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L’Aquila

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009
Dichiarazione  dell’eccezionale  rischio  di  compromissione  degli interessi  primari  a  causa  del  terremoto  che  ha  interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre  2002,  n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (09A03967)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  gli  articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  gli  articoli  2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Considerato  che  il  territorio  della  provincia di L’Aquila e di altri  comuni della regione Abruzzo e’ stato colpito il 6 aprile 2009 alle  ore 3,40 circa da un terremoto di magnitudo 5.8 scala Richter e da successive scosse di forte intensita’;
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno provocato crolli diffusi in numerosi  comuni  della  provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo,  causando  la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di  molti  immobili e che l’estensione del terremoto e’ stata tale da determinare un elevato numero di sfollati per i quali occorre trovare urgente   sistemazione   anche   al  fine  fornire  immediato  riparo
all’incolumita’ delle persone;
  Rilevato  altresi’  che  a causa del terremoto e’ messa in pericolo anche  la  sicurezza  dei  beni  pubblici  e  privati  e  sussiste la necessita’  di  intervenire  tempestivamente  per  fornire  ogni tipo d’assistenza  alle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici nonche’ per  assicurare  la  funzionalita’  della  circolazione sulle reti di
trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l’arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;
  Considerata  l’eccezionalita’  della situazione emergenziale, anche tenuto  conto  delle  informazioni acquisite nell’ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  novembre  2006  indetto in data odierna, che ha fatto emergere la necessita’ di interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite  e  che  lascia  ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica  incolumita’  e  per il normale svolgimento della convivenza civile   anche   con   riferimento  alla  piena  funzionalita’  della circolazione  sul  territorio colpito dal sisma e su quello nazionale direttamente   o   indirettamente  interessato  o  utilizzato  per  i soccorsi;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
  Sentito il presidente della regione Abruzzo;                            

Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, e dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge  27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in  premessa, e’ disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali   del   Servizio  nazionale  della  protezione  civile  per fronteggiare  l’emergenza  derivante  dai  fenomeni sismici che hanno interessato  la  provincia  di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo.
  2.   Al   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e’ attribuito l’incarico di Commissario   delegato   per   l’adozione   di   ogni  indispensabile provvedimento  su  tutto  il  territorio  interessato  dal  sisma per assicurare  ogni  forma  di  assistenza  e  di tutela degli interessi pubblici  primari  delle popolazioni interessate, nonche’ ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.
  Il  presente  decreto  verra’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

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