Formazione

Dopo sentenze è ok trattenere gli immigrati nei Cpt

Lo sostiene una circolare del Viminale inviata alle Questure italiane dopo le sentenze della Corte Costituzionale

di Paolo Manzo

La pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge Bossi-Fini ”non ha intaccato ne’ il comma 5-ter che dispone l’obbligo dell’esplusione con accompagnamento, ne’ quella parte del comma 5-quinquies che prevede la facolta’ del trattenimento in un centro di permanenza temporanea”. Lo chiarisce, apprende l’Adnkronos, una circolare del Viminale inviata alle Questure italiane dopo le sentenze della Corte Costituzionale, precisando che si possono quindi applicare anche in queste circostanze le procedure di convalida. Nel ribadire la possibilita’ di accompagnare l’immigrato nei centri di permanenza temporanei, la circolare ottempera anche alla sentenza n. 223 della Corte Costituzionale con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’arresto dell’immigrato che non abbia obbedito all’intimazione del questore di abbandonare il territorio nazionale entro cinque giorni. ”Stante il principio secondo cui in materia di contravvenzioni l’arresto in flagranza deve essere espressamente previsto -si legge nella direttiva- si ritiene che in mancanza di un intervento legislativo correttivo, non sia consentito neppure l’arresto facoltativo, fermo restando l’obbligo di segnalazione del reato alla competente autorita’ giudiziaria”. La circolare ricorda poi che con la sentenza 222 la Consulta ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della normativa nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. La sentenza, sottolinea il Viminale, ”non incide sulle disposizioni sostanziali che dispongono l’accompagnamento stesso” per effetto della sentenza, pero’, ”mancando una norma espressa sul procedimento di verifica giudiziaria, in contraddittorio, della legittimita’ del decreto di esplusione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, risulta in definitiva impossibile procedere all’espulsione stessa”.


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