Welfare
Dopo di noi: oggi si apre la fase concreta
Entro la fine di marzo il Governo valuterà le linee generali di indirizzo regionali inviate oggi dalle Regioni. A quel punto le Regioni potranno definire specifici atti normativi regionali. «È fondamentale che le Regioni colgano subito il potenziale delle reti nate dal basso sui singoli territori, fra il mondo istituzionale con funzioni di regia, il mondo associativo, la cooperazione sociale, le fondazioni di erogazione e il mondo delle professioni». Perché la legge 112 ha in qualche modo fato scoprire la necessità di lavorare insieme.
Con l’invio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle linee di indirizzo dei programmi regionali per l’attuazione della Legge 112/2016, avvenuto il 28 febbraio, si apre la fase di applicazione concreta della legge sul dopo di noi nei singoli territori del nostro paese.
Dal 23 novembre ad oggi le Regioni hanno lavorato per definire e indicare all’interno di apposite griglie sinottiche fornite dal Ministero il quadro generale degli obiettivi con cui perseguire l’attuazione della Legge nelle politiche di welfare di ciascuna Regione ed anche le principali associazioni della disabilità hanno formulato diverse ed articolate proposte in merito.
In particolare il ministero ha fornito alle Regioni quattro schede per la definizione dei contenuti principali dei progetti regionali, con la richiesta di declinare i seguenti ambiti di intervento:
- Indicazione delle modalità per l’individuazione delle équipe multi professionali (Scheda 1)
- Descrizione delle procedure per la valutazione multidimensionale (Scheda 1)
- Descrizione dei processi per la definizione dei progetti personalizzati (Scheda 1)
- Descrizione delle modalità di definizione del Budget di Progetto (Scheda 1)
- Descrizione degli interventi relativi alle attività finanziabili con le risorse del Fondo (Scheda 2)
- Descrizione degli interventi infrastrutturali (Scheda 3)
- Adempimenti delle Regioni (Scheda 3)
Progetti di Vita e Budget di Progetto
L’analisi dei contenuti dello schema generale fornito dal Ministero alle Regioni conferma i principali elementi distintivi della legge: centralità del progetto di vita da definirsi attraverso una valutazione multidimensionale e multi professionale bio-psico-sociale coerente con i principi ICF; progetti personalizzati finalizzati a promuovere il miglioramento della qualità della vita; strutturazione di un budget di progetto costruito per fornire risposte personalizzate ai bisogni di sostegno.
Risorse Aggiuntive beneficiari degli interventi e attività finanziabili
Per quanto riguarda i beneficiari degli interventi si ribadisce che si tratta di tutte le persone con disabilità grave e gravissima attualmente in possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104, senza alcuna distinzione tra categorie di disabilità e intensità dei sostegni necessari. Gli interventi finanziabili con le risorse del fondo devono essere aggiuntivi rispetto agli interventi ed ai servizi ad oggi garantiti così come precisato dall’art. 5 comma 6 del decreto 23 novembre 2016 e le attività finanziabili con le risorse del fondo riguardano le seguenti aree di intervento:
- Percorsi programmati per l’emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali;
- Interventi di supporto alla domiciliarità in contesti abitativi che non accolgano complessivamente più di due nuclei abitativi separati composti ciascuno da quattro persone con l’aggiunta di un posto per accoglienza temporanea;
- Programmi di accrescimento della consapevolezza per l’abilitazione e lo sviluppo di autonomie necessarie alla vita quotidiana;
- Interventi temporanei in soluzioni abitative extrafamiliari per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza
Emancipazione e de-istituzionalizzazione
L’emancipazione dai genitori e la possibilità di favorire percorsi di de-istituzionalizzazione si confermano come le finalità portanti della legge da realizzarsi attraverso progetti personalizzati a partire dalle scelte personali dei soggetti interessati supportati dai loro genitori e/o dai loro amministratori di sostegno nel caso di persone con disabilità intellettive. Il presupposto fondamentale del percorso di emancipazione dai genitori o dalla struttura residenziale diviene in questo modo la scelta del proprio percorso e progetto di vita in coerenza con i principi dell’art.19 della Convenzione Onu, richiamati dall’art. 1 della legge 112.
Vita indipendente significa poter scegliere qual è il mio progetto di vita; dove e con chi vivere. Io posso scegliere la struttura o la casa. Ed è proprio nell’esercizio di questa scelta che si determina l’atto che determina se la mia vita è dipendente (cioè imposta dalle circostanze, dalle mancanze di opportunità di scelta, quindi senza possibilità di scelta) oppure indipendente (cioè autodeterminata, scelta da me solo o con l’aiuto dei miei genitori e o del mio amministratore di sostegno o tutore). Tutti hanno il diritto di scegliere tra un progetto di vita a casa propria e/o un progetto di vita in una struttura, sulla base dei propri obiettivi di vita e dei propri bisogni di sostegno: da questo punto di vista il compito più delicato che dovranno svolgere gli enti locali nell’applicazione della legge sarà quello di individuare, tra le persone che scelgono un percorso di vita a casa al proprio domicilio nelle forme previste dalla legge o di de-istituzionalizzazione, quali e quante sono le priorità su cui intervenire una volta valutate tutte le istanze di progetto individuale per il dopo di noi che saranno presentate ai Comuni e/o ambiti territoriali competenti, ai sensi dell’art.14 legge 328.
Aspettative attuali del mondo associativo e della cooperazione sociale
Il Governo a partire dai prossimi giorni valuterà le linee generali di indirizzo regionali inviategli e avvierà una discussione con le singole regioni per approvarne il contenuto entro la fine del mese di marzo. A quel punto le Regioni potranno definire all’interno di specifici atti normativi regionali, gli obiettivi, le azioni e le misure per l’utilizzo dei fondi stanziati dallo Stato ed affidati alle Regioni per promuovere i primi progetti di vita per il Dopo di noi da attuarsi attraverso la legge 112/2016.
In questo momento pertanto l’aspettativa delle diverse associazioni della disabilità, della cooperazione sociale e di tutto il comparto del terzo settore già impegnato attivamente a supporto delle persone e delle famiglie con disabilità è quella di conoscere nel dettaglio i contenuti delle linee di indirizzo regionali e di poter successivamente accompagnare ogni singola regione nella declinazione specifica di ciascun piano attuativo regionale che dovrà prevedere indicativamente le seguenti fasi:
- Campagna informativa regionale contenente a) le misure che la legge finanzia, b) i requisiti soggettivi per l’accesso alla legge, c) le modalità di presentazione dell’istanza (progetto individuale art. 14 legge 328);
- Avvio delle valutazioni multidisciplinari dei progetti di vita;
- Individuazione delle priorità di intervento;
- Individuazione delle realtà con comprovata esperienza deputate ad affiancare eventuali progetti sganciati da referenti istituzionali e/o enti o associazioni;
- Assegnazione dei fondi sulla base dei progetti presentati e degli interventi ritenuti prioritari;
- Monitoraggio e verifica
Cambiamento e innovazione
La legge 112 ha già stimolato alcune possibilità di cambiamento e di innovazione all’interno di diversi territori con particolare riguardo al dialogo tra istituzioni associazioni e cooperazione sociale ma anche al dialogo ed alla collaborazione tra persone, famiglie, associazioni, cooperazione sociale e terzo settore. Stanno crescendo le proposte e le ricerche di dialogo e di collaborazione tra i diversi settori e le diverse realtà impegnate sul tema, quasi come se ciascuno dei soggetti fino ad oggi attivi, di fronte all’impianto della legge 112, abbia in qualche modo scoperto la necessità di lavorare insieme per applicare al meglio la legge.
Da questo punto di vista appare importantissimo e fondamentale che le Regioni colgano da subito il potenziale di eventuali forme di collaborazione nate dal basso sui singoli territori attraverso l’attivazione di reti che comprendano il mondo istituzionale con funzioni di regia (Aziende Sanitarie Localie – Comuni e/o Piani di Zona), il mondo associativo insieme al mondo della cooperazione sociale e delle fondazioni di erogazione quali soggetti di proposta e di attuazione, comprendendo anche il mondo delle professioni (notai, commercialisti insieme al mondo del credito e delle assicurazioni) con funzioni di supporto qualificato alle scelte dei progetti di vita.
Marco Bollani, Tecnico Fiduciario Anffas e Consigliere Regionale Federsolidarietà Confcooperative Lombardia
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