Non profit

Donne schiave, la libertà è soltanto sulla carta

Rimasta a metà la legge sullo sfruttamento sessuale

di Redazione

Sto collaborando a Madrid con un?associazione impegnata a promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema del traffico di donne con fini di sfruttamento sessuale. Vorrei sapere se, e come, i Paesi europei affrontano la questione e se si prevedono punizioni per i trafficanti. Mi sembra ci sia un vuoto legale grave e sconcertante tranne che in Svezia e in alcuni Pesi del nord Europa. Qual è la situazione in Italia a livello legislativo? Paola Nacamulli (Madrid)(e:mail) Risponde Cristina Calzolari Nel marzo del 1998 è entrata in vigore in Italia la nuova legge quadro sull?immigrazione (n. 40 del 6.3.1998). Questa legge, insieme alle disposizioni precedenti ancora in vigore, hanno dato origine ad un testo unico delle norme in materia di immigrazione e trattamento degli stranieri (D. Lgs. n.286/98). Per quanto riguarda il problema del traffico e sfruttamento della prostituzione di donne straniere, la legge ha introdotto misure per tutelare coloro che, volendo sottrarsi ai condizionamenti delle organizzazioni criminali e collaborando quindi con la giustizia, incorrono proprio per questo in gravi situazioni di pericolo per la loro incolumità. Due i tipi di misure. Innazittutto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale: quasi sempre, infatti, si tratta di donne prive di qualsiasi autorizzazione al soggiorno, soggette quindi all?espulsione; il tentativo di uscire dal ?giro?, denunciando i propri sfruttatori significherebbe per loro senza tale misura, l?automatico rientro coatto in patria, con tutte le conseguenze in termini di pericolo personale che è facile immaginare. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha una durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o più secondo le esigenze di giustizia. La seconda misura, collegata alla prima, è la previsione di ?programmi di assitenza e integrazione sociale? per le vittime , per fornire nel periodo di protezione, la tutela personale e le condizioni materiali di vita necessarie. Da rilevare due elementi importanti. Il primo: queste misure si applicano, al momento dell?uscita dal carcere, anche agli stranieri che abbiano commesso reati durante la minore età, se naturalmente la persona dà prova concreta di partecipazione ai programmi di assitenza e integrazione sociale. La seconda: al termine del periodo di protezione il permesso di soggiorno può essere convertito in normale permesso di soggiorno per lavoro. Purtroppo, tali misure non sono ancora operative, in quanto a tutt?oggi non è ancora entrato in vigore il Regolamento di applicazione della Legge n.40 (che doveva essere varato entro settembre 1998).


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