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Donazioni via posta o banca: il donatore potrà detrarle o dedurle dalle tasse

La detrazione é possibile in base alla caratterizzazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione.

di Salvatore Pettinato

Siamo una piccola associazione senza scopo di lucro riconosciuta dalla regione e iscritta all?albo di quelle di promozione sociale. Una persona fisica ci ha fatto donazione in denaro. Serve fargli una ricevuta perché possa detrarla dalle tasse? La possibilità per il benefattore di dedurre, o detrarre, quanto erogato in beneficenza, dipende dalla natura giuridica e dall?area operativa del soggetto beneficiario, nonché dalla natura giuridico-reddituale del benefattore. Ci pare di capire che l?associazione è legalmente riconosciuta, si occupa di beneficenza e si caratterizza per l?intervento di promozione sociale riconosciutole dalla Regione. Ecco perché il benefattore potrebbe detrarre le somme donate in virtù della caratterizzazione di promozione sociale del beneficiario, in base a quanto stabilito dall?art.13-bis, comma 1, lett. i-quater) del Tuir: in denaro e con importo massimo pari a 2.065,82 euro. L?erogazione deve avvenire con specifiche modalità: il versamento va fatto tramite banca, posta o altre modalità per consentire all?amministrazione finanziaria di svolgere efficaci controlli.


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