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Donazioni: ecco tutte le nuove regole

Le associazioni di volontariato e le onlus in genere non dovranno pagare imposte sulle liberalità che ricevano.

di Carlo Mazzini

Siamo un?associazione non riconosciuta che ha recentemente ricevuto una liberalità. A questo punto vorremmo sapere se siamo tenuti al versamento dell?imposta sulle donazioni. Questo anche alla luce delle nuove normative di cui abbiamo sentito parlare e letto sui giornali abbastanza spesso. Purtroppo, nonostante i ripetuti articoli pubblicati sui giornali, non riusciamo a trovare le informazioni dettagliate per il non profit. M. C. (email) All?articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ?Primi interventi per il rilancio dell?economia?, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre, si legge: ?L?imposta sulle successioni e donazioni è soppressa?. Parliamo prima delle successioni; l?imposta sulle successioni è totalmente abolita, indipendentemente dal destinatario della stessa, ma è ancora obbligatorio compilare la dichiarazione conseguente. Quest?ultima deve essere presentata utilizzando i vecchi modelli, fino a quando quelli previsti dal collegato alla finanziaria 2001 non saranno pronti. Se l?oggetto della successione è un immobile, destinato indifferentemente a un erede o a un legatario (per esempio un?associazione), non sarà necessario adempiere ad altre comunicazioni oltre alla predetta dichiarazione, in quanto essa verrà inoltrata dagli stessi uffici presso i quali è stata presentata, ai Comuni nei territori dove sono ubicati gli immobili. Questo si traduce, inoltre, in un onere in meno per il contribuente che non dovrà quindi compilare la dichiarazione Ici (l?imposta comunale sugli immobili). In riferimento all?imposta sulle donazioni, è necessario precisare che anch?essa è abolita, ma che sopravvivono carichi fiscali nel caso in cui si avverino le seguenti due condizioni: a) la donazione o liberalità tra vivi sia diretta a soggetti diversi da parenti fino al quarto grado (e questo è ovviamente il caso delle associazioni); b) l?importo della donazione o liberalità sia superiore a 350 milioni di lire (180.759,91 euro). Per quanto riguarda la sua associazione (dal momento che nella lettera non viene specificato il valore della liberalità di cui siete stati fatti oggetto), se il valore dei beni supera il limite, verranno applicate le imposte ordinariamente attribuite ai trasferimenti a titolo oneroso, ovvero l?imposta di registro o alternativamente l?Iva, ma solo per la parte eccedente il predetto limite; ricordiamo che il limite viene elevato a 1 miliardo (516.456,90 euro) se il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave (in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104). Inoltre, in presenza di più beneficiari di una donazione, la franchigia va applicata singolarmente; pertanto, se vengono donati da un privato 700 milioni di lire (361.519,83 euro) a favore di due associazioni da dividere in parti uguali, entrambe le associazioni potranno applicare la franchigia di 350 milioni di lire, risultando di conseguenza esonerate dal pagamento di qualsiasi imposta. Si rammenta che continuano ad essere applicate le imposte ipotecarie e catastali se l?oggetto della successione o della donazione è un bene immobile o dei diritti reali immobiliari. La nuova legislazione mantiene in vita le agevolazioni e le esenzioni previste dalla precedente normativa. Ciò si traduce in una previsione maggiormente favorevole per le onlus dato che, in forza dell?articolo 19 del decreto legislativo 460/97, esse si vedono del tutto esentate dall?imposta sulle successioni e sulle donazioni e non devono pertanto scontare la franchigia di 350 milioni di lire. La riforma (della quale presentiamo anche un utile schema riassuntivo) è entrata in vigore il 25 ottobre di quest?anno, e si applica a tutte le successioni e donazioni ancora in corso o successive a questa data. La riforma per le sucessioni e donazioni 1. Sono abolite le imposte di successione e donazione; 2. La dichiarazione di successione deve essere compilata, ma in riferimento agli immobili e ai diritti reali sugli stessi non deve essere presentata la dichiarazione ICI; 3. Sia per le successioni sia per le donazioni, si applicano le imposte cata- stali e ipotecarie se hanno ad oggetti beni immobili o diritti reali sugli stessi 4. In presenza di donazioni e liberalità, si applicano le imposte relative ai tra- sferimenti a titolo oneroso SOLO SE si verificano contemporaneamente: a) trasferimenti di beni a favore di soggetti diversi dai parenti fino al quarto grado; b) il valore dei beni oggetto della donazione hanno un valore superiore a 350 milioni di lire (elevato a 1 miliardo per soggetti portatori di handicap) 5. Per le Onlus e per altre tipologie di enti non esiste limite di valore della donazione


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