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Donazioni al non profit, si detrae di più

La nuova legge è in Gazzetta Ufficiale: nel 2013 si potrà detrarre il 24% di ciò che si dona al non profit e dal 2014 il 26%. Ma secondo Antonio Cuonzo «sarebbe stato più logico lavorare sulla più dai meno versi»

di Sara De Carli

Si chiama legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. È dunque ufficiale: a partire dal 2013 le donazioni alle onlus saranno detraibili in una quota più alta di oggi ed equiparata a quella per le erogazioni liberali ai partiti.

Le nuove percentuali
Lo prevede, per l’esattezza, l’articolo 15 della legge “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali". Dall’attuale 19% si passa al 24% per l'anno 2013 e al 26% a decorrere dall’anno 2014. L’aumento della quota detraibile vale «per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

Le condizioni
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
In conseguenza di questa novità il Governo prevede minori entrate per 47,4 milioni  di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per  l'anno  2015  e  33,2 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.

I partiti
Oltre ai contributi per ricoprire le spese elettorali, l’articolo 2 prevede un ulteriore contributo, agganciato alle donazioni che i partiti ricevono: un “premio” di 0,50 centesimi per ogni euro ricevuto. Ecco il passaggio: «ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2  del  presente  articolo  un  contributo  annuo  volto  a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni  euro  che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e  di  erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche  o  enti».  Per calcolare questo contributo extra sono  prese  in  considerazione le quote associative e le erogazioni liberali percepite, con un tetto massimo di 10mila euro annui per ogni persona fisica o ente erogante.

Carità della politica?

È questa davvero la strada migliore per agevolare il  settore e favorire le donazioni? Lo abbiamo chiesto a Antonio Cuonzo, commercialista esperto di non profit. Che fa innanzitutto questa premessa: «L’ampliamento di detraibilità per le erogazioni liberali suona un po’ come “un’attenuazione politica”,perché un mancato innalzamento di esse a fronte invece di un cambiamento delle stesse aliquote per le erogazioni e i contributi ai partiti politici sarebbe stato molto impopolare». C'è poi da dire che «altre tipologie di erogazioni liberali sono rimaste con l’aliquota del 19%: in primo luogo i contributi alle società di mutuo soccorso che restano disciplinate da ciò che resta del modificato comma 1, lett. i-bis, ma anche ad esempio le erogazioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (regolate dalla lettera i-ter che non ha subito modifiche)».

Sarebbe stato meglio lavorare sulla Più Dai Meno Versi o procedere così? «A mio personale avviso e a prescindere dagli effetti pratici di tassazione, sarebbe stato più logico, volendo agevolare il settore, continuare ad operare con modifiche sulla Più dai meno versi ma, proprio alla luce delle premesse (si trattava di parificare l’aliquota adesso prevista per le contribuzioni ai partiti) il tema non è stato preso in considerazione. La scelta è stata  condizionata», dice Cuonzo. «Se poi raffrontassimo il sistema della detrazione con il sistema della deduzione, oltre che considerare più logico il secondo dei due (con la deduzione non vengono assoggettati a tassazione gli importi che le persone erogano in beneficenza mentre con la detrazione le somme donate vengono sottoposte a tassazione e si concede al donatore uno “sconto” sulle imposte), bisognerebbe notare che una detrazione piena (pari al 100% dell’importo donato) sarebbe sicuramente più conveniente di una deduzione, ma in realtà la detrazione non è mai piena. Quindi innalzando l’aliquota di detrazione certamente si amplia l’effetto di convenienza per la detrazione rispetto alla deduzione ma il tema, almeno in astratto, rimare nella sostanza identico. Inoltre la detrazione ha un tetto di applicabilità agli importi di € 2.065 e quindi per importi alti la disposizione ha poco senso».

 


 


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