Donazioni sempre più incentivate
Donare agli ETS è sempre più incentivato.
L’incentivazione passa attraverso misure e modalità diverse.
A cominciare dalla disposizione che, con il Codice del Terzo Settore (art. 83), ha innalzato le soglie di deducibilità e detraibilità IRPEF delle erogazioni liberali ricevute, portandola al 30% (fino ad un massimo di 30.000 euro) per tutti gli ETS, ad eccezione delle ODV, per le quali la soglia è ulteriormente elevata al 35%.
Per quanto concerne l’IRES, invece, è prevista la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo netto del soggetto erogatore (con possibilità del riporto dell’eccedenza entro il quarto periodo d’imposta successivo).
Da notare, al riguardo, che le previsioni di cui all’art. 83 si applicano agli enti del Terzo Settore non commerciali (di cui all’art. 79, comma 5, del cts), ma anche a quelli commerciali, in forza del rinvio, effettuato dal comma 6 dell’art. 83, al comma 1 dell’art. 82 (che ricomprende tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma societaria).
A ciò si aggiungano anche altre misure, come nel caso del c.d. social bonus, introdotto dall’art. 81, sotto forma di credito d’imposta (65% per persone fisiche e 50% per enti e società) per tutte le donazioni effettuate in favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali.
Si tenga presente, inoltre, che le disposizioni di cui agli artt. 81 e 83 del cts, trovano già applicazione transitoria a decorrere dal 1 gennaio 2018, per effetto di quanto previsto dall’art. 104, comma 1, del cts, in relazione ad Onlus, Odv e Aps, già iscritte nei propri e rispetti registri.
Ma, si sa, la donazione costituisce una liberalità e, come tale, un atto libero! E questa libertà, spesso, si manifesta anche rispetto ai tanti formalismi fiscali che consentirebbero di avvantaggiarsi della deducibilità/detraibilità della donazione.
Chi dona, spesso, non ricorda più di averlo fatto, rinunciando, di fatto, ad avvalersi di un “risparmio fiscale” che gli spetterebbe di diritto.
Donazioni sempre più facilitate
Da oggi, tuttavia, è prevista una facilitazione in più che deve interessare, innanzitutto, gli stessi enti del Terzo settore destinatari di donazioni.
Con decreto del 30 gennaio 2018, il MEF consente agli ETS di comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro, deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.
Ciò significa che, già a partire da quest’anno, nella dichiarazione precompilata per il 2017, alcuni contribuenti potranno trovare i dati relativi alle loro donazioni, senza necessità di ulteriori adempimenti (salva l’eventuale verifica circa l’esattezza dell’importo).
Facoltà (non obbligo) per gli enti donatari
Si tratta, tuttavia, di una facoltà degli ETS e non di un obbligo; almeno fino alla conclusione del periodo sperimentale, prevista per il periodo d’imposta 2019.
Ne deriva che, fino a quel momento, in caso di mancata comunicazione, non saranno applicabili le sanzioni, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
La comunicazione dei dati, che renderà possibile ritrovare le suddette donazioni direttamente nella dichiarazione precompilata del donante, sarà effettuata da quegli enti che vorranno, in questo modo, contribuire ad una maggior fidelizzazione dei propri donors, esentandoli dai relativi oneri dichiarativi.
Ma attenzione! Per la comunicazione dei dati relativi al 2017, c’è tempo fino al 28 febbraio 2018!
Gli enti non profit interessati
Gli enti interessati dalla suddetta facoltà comunicativa sono:
- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ivi comprese le Onlus di diritto e, come tali, le ODV di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266);
- le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
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