Non profit
Donare all’Abruzzo, facciamo un po’ di chiarezza
Deducibilità e detraibilità, un esperto ci guida
di Redazione
Per le donazioni alle onlus vale la +Dai -Versi. Ma se si aderisce alle raccolte di giornali o altri soggetti al cittadino non è dovuta alcuna agevolazione fiscale. A meno che non venga applicata la legge ViscoSe è vero che «chi dona non aspetta mercede», come scriveva Carlo Goldoni, se poi la mercede arriva, sotto forma di agevolazione fiscale, nessuno la butta via. Abbiamo chiesto a un esperto tributarista, Antonio Cuonzo dello studio legale e tributario Cba, di farci una panoramica delle principali agevolazioni che spettano a quanti, privati e aziende, decidono di effettuare una donazione a favore dei terremotati.
La situazione più semplice è quella in cui un cittadino doni con carta di credito o bonifico su conto corrente a favore di una onlus o di un’associazione senza fine di lucro intervenuta a favore delle popolazioni colpite dal sisma. «In questo caso», dice Antonio Cuonzo, «si applicano le norme della +Dai -Versi (dl 35/05) che prevede una deduzione fino al 10% del reddito dichiarato a patto di non superare la somma di 70mila euro». La deduzione vale quindi praticamente per tutti (visto che probabilmente sono pochissimi, se ci sono, i privati che in un anno fanno donazioni liberali per più di 70mila euro), aziende comprese. Resta comunque valida la “vecchia” norma del Tuir (art. 15, lettera i-bis per le onlus e i-quater per le associazioni di promozione sociale), che prevede la detrazione di imposta del 19% per le erogazioni liberali sino a 2.065,83 euro.
Se invece un cittadino decide di effettuare un versamento su uno dei tanti conti correnti pro terremotati aperti da soggetti diversi (sindacati, associazioni di categoria o mass media), deve sapere che non gli è dovuta alcuna agevolazione fiscale. C’è un’eccezione, però: «Se chi fa appelli per la raccolta ha formato un comitato secondo quanto previsto dalla legge Visco, questa potrebbe concedere le agevolazioni». La legge Visco (133/99) è importante, sottolinea Cuonzo, perché venne varata nel 1999 in piena emergenza profughi dell’Albania, nel corso della guerra in Kosovo, quando venne lanciata Missione Arcobaleno. In sostanza la norma – integrata da due dpcm del 2000 – prevede che per le aziende siano deducibili al 100% le erogazioni di fondi o beni (derrate alimentari, tende, attrezzature varie ecc.) a favore di popolazioni colpite «da calamità ed eventi straordinari», anche all’estero, a condizione che siano donati a onlus, fondazioni, associazioni, comitati ed enti che abbiano come finalità interventi umanitari d’emergenza, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (tra cui la Protezione civile).
«Il problema è che la legge così com’è prevede che i soggetti che raccolgono fondi per le calamità italiane siano individuati con decreti dei prefetti delle province, mentre per le calamità estere questi soggetti sono stati individuati dai citati dpcm del 2000. In mancanza dei decreti prefettizi, dunque, la norma apparirebbe bloccata per l’Abruzzo». «Se questa lettura fosse corretta», prosegue l’esperto, «forse basterebbe modificare di poco la norma e dire che i dpcm del 2000 valgono anche per le tragedie italiane. Se così non fosse, saremmo felici di aver letto male la disposizione».
«C’è comunque un’altra norma, la 388 del 2000», conclude Cuonzo, «che all’art. 138, comma 14 prevede l’applicabilità a quelle stesse erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuate da persone fisiche tramite i soggetti citati dalla Visco, della detraibilità delle erogazioni liberali fatte da persone fisiche alle onlus. Ovvero della detraibilità tradizionale prevista dal Tuir».
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