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DL 132/99Interventi urgenti in materia di protezione civile.Convertito con L 226/99.

di Redazione

Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n.
112). – Interventi urgenti in materia di protezione civile.
Convertito con L 226/99

Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi
per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni
Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di
Cosenza, e nella Provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per il territorio della Regione Campania colpito dalle
colate di fango del maggio 1998, nonchè per gli eventi calamitosi che
hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per
interventi indifferibili di protezione civile; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio
1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i
beni e le attività culturali e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e
Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a
disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9
settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del
Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione
civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni
per il completamento degli accertamenti tecnici. I presidenti delle
regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi
dell’art. 1 dell’ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21
settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza
avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque,
nel termine della durata dello stato di emergenza.
2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei
risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su
deliberazione delle rispettive giunte, il programma finanziario di
utilizzazione delle disponibilità di cui all’art. 4. Nel programma
vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei
familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o
parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il
recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture
pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano
degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati. La Regione
Basilicata provvede, altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle
disponibilità di cui all’art. 4, comma 1, un programma di interventi
per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli
eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 1:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: >;
al comma 2, al primo periodo, le parole da: > fino a: > sono
sostituite dalle seguenti: >; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: <, ivi="" compresi="" gli="" interventi="" di="" ricostruzione="" e="" riparazione="" degli="" immobili="" oggetto="" di="" sgombero="" per="" inagibilità="" conseguente="" a="" dissesti="" idrogeologici="" verificatisi="" anteriormente="" al="" sisma="" del="" 9="" settembre="" 1998="" nei="" territori="" individuati="" dalle="" ordinanze="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" e="" per="" i="" quali="" non="" sono="" stati="" concessi="" altri="" contributi="">>; al terzo periodo, dopo la parola: > sono
inserite le seguenti: <, sulla="" base="" degli="" accertamenti="" tecnici="" e="" dei="" criteri="" di="" intervento="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="">> e le parole: > sono sostituite dalle
seguenti: >.

Art. 2.

Disciplina degli interventi.

1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all’art. 1
si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli
interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di
particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o
danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli
interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni
principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente
inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive,
nonchè agli interventi per il recupero della funzionalità delle
strutture ed infrastrutture pubbliche.
2. Per l’anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre
1998 è concesso dal Ministero dell’interno un contributo
straordinario rispetto alle risorse in godimento nell’anno 1998 pari
al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente
per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili
superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del
totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo
ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e
dall’imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L’onere,
valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità
di cui all’art. 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare
direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di
apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero
dell’interno.
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero
per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni
ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono
autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero
per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con
la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a
decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l’anno
2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità
speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli
edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono
essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di
restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto
dell’art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato
dall’art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Con ordinanze, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed
accelerazione delle procedure per l’attuazione degli interventi di
cui al presente decreto, nonchè, di adeguamento della normativa di
cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle
esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì,
stabiliti i parametri tecnici per l’ammissibilità del danno subito
per effetto degli eventi di cui all’art. 1 al contributo pubblico e
disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli
enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in
analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma
14, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, nel limite del 2 per
cento dei rispettivi stanziamenti.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 2:
al comma 1, dopo le parole: <30 marzo="" 1998,="" n.="" 61,="">> sono
inserite le seguenti: >;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: > sono inserite le seguenti: >;
al comma 4, dopo le parole: <30 marzo="" 1998,="" n.="" 61,="">> sono
inserite le seguenti: >; le parole:
> sono sostituite dalle seguenti: > e le parole: > sono sostituite dalle seguenti: >.
Dopo l’art. 2, è inserito il seguente:
>.

Art. 3.

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61/1998 – disposizioni varie relative a eventi calamitosi.

1. Le disposizioni di cui all’art. 12 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi
del comma 3 del medesimo art. 12 ed i cui termini sono aggiornati con
ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche
per i territori di cui all’art. 1, mantenendosi in bilancio fino alla
stessa data le relative disponibilità finanziarie.
2. All’art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: >.
3. All’art. 5, comma 2, della decreto-legge n. 6 del 1998, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: >.
4. Per l’attuazione degli interventi di ricostruzione nel
territorio dei comuni della Provincia di Messina interessati
dall’evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla Regione
siciliana, per l’anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con
ordinanze ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vengono stabilite le relative disposizioni operative per l’esecuzione
degli interventi.
5. Il termine di cui all’art. 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16
luglio 1997, n. 228, così come modificato dall’art. 23, comma
6-quinquies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al
20 luglio 2000.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<1. le="" disposizioni="" di="" cui="" all'art.="" 12="" della="" legge="" 27="" dicembre="" 1997,="" n.="" 449,="" e="" del="" decreto="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" 28="" settembre="" 1998,="" n.="" 499,="" adottato="" ai="" sensi="" del="" comma="" 3="" del="" medesimo="" art.="" 12="" ed="" i="" cui="" termini="" sono="" aggiornati="" con="" ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile,="" si="" applicano="" fino="" al="" 31="" dicembre="" 2000,="" nei="" limiti="" delle="" relative="" disponibilità="" finanziarie,="" che="" sono="" mantenute="" in="" bilancio="" fino="" alla="" stessa="" data.="" le="" disposizioni="" di="" cui="" all'art.="" 12,="" commi="" 1="" e="" 2,="" della="" citata="" legge="" n.="" 449="" del="" 1997="" si="" applicano,="" fino="" al="" 31="" dicembre="" 2000="" e="" nei="" limiti="" delle="" relative="" disponibilità="" finanziarie,="" anche="" per="" i="" territori="" di="" cui="" all'art.="" 1="">>;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
<2-bis. al="" comma="" 3="" dell'art.="" 4="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" dopo="" le="" parole:="" "servizi="" di="" agriturismo"="" sono="" aggiunte="" le="" seguenti:="" ",="" e="" comprende,="" per="" queste="" ultime,="" anche="" l'adeguamento="" igienico-sanitario".="" 2-ter.="" il="" comma="" 4="" dell'art.="" 4="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" sostituito="" dal="" seguente:="" "4.="" i="" contributi="" di="" cui="" ai="" commi="" 1,="" 2,="" 3="" e="" 5="" sono="" concessi,="" nei="" limiti="" delle="" risorse="" finanziarie="" di="" cui="" all'art.="" 15,="" solo="" ai="" soggetti="" titolari="" del="" diritto="" di="" proprietà="" sugli="" edifici="" alla="" data="" in="" cui="" si="" è="" verificato="" il="" danno="" per="" effetto="" della="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997,="" ovvero="" ai="" soggetti="" usufruttuari="" o="" titolari="" di="" diritti="" reali="" di="" garanzia,="" rispetto="" agli="" stessi="" edifici,="" che="" si="" sostituiscano="" ai="" proprietari="" nella="" richiesta="" dei="" contributi="" spettanti="" qualora="" i="" proprietari,="" per="" qualsiasi="" motivo,="" non="" esercitino="" tale="" diritto.="" il="" proprietario="" che="" aliena="" il="" suo="" diritto="" sull'immobile="" a="" soggetti="" diversi="" dai="" parenti="" o="" affini="" fino="" al="" quarto="" grado,="" dal="" locatario,="" dall'affittuario,="" dal="" mezzadro,="" dagli="" enti="" pubblici,="" prima="" del="" completamento="" degli="" interventi="" di="" ricostruzione="" o="" di="" riparazione="" che="" hanno="" beneficiato="" di="" tali="" contributi,="" è="" dichiarato="" decaduto="" dalle="" provvidenze="" ed="" è="" tenuto="" al="" rimborso="" delle="" somme="" percepite,="" maggiorate="" degli="" interessi="" legali,="" da="" versare="" all'entrata="" del="" bilancio="" dello="" stato".="" 2-quater.="" al="" comma="" 5="" e="" al="" comma="" 6="" dell'art.="" 4="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" le="" parole:="" "del="" 26="" settembre="" 1997"="" sono="" sostituite="" dalle="" seguenti:="" "in="" cui="" si="" è="" verificato="" il="" danno,="" per="" effetto="" della="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997".="" 2-quinquies.="" dopo="" il="" comma="" 5="" dell'art.="" 4="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" inserito="" il="" seguente:="" "5-bis.="" nei="" casi="" disciplinati="" dall'art.="" 2="" dell'ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" n.="" 2947="" del="" 24="" febbraio="" 1999,="" pubblicata="" nella="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 50="" del="" 2="" marzo="" 1999,="" il="" contributo="" spettante="" può="" essere="" utilizzato="" anche="" per="" l'acquisto="" di="" alloggi="" nel="" territorio="" dello="" stesso="" comune.="" l'area="" di="" sedime="" dell'edificio="" demolito="" o="" da="" demolire="" viene="" acquisita="" al="" patrimonio="" indisponibile="" del="" comune="" e="" i="" diritti="" dei="" terzi="" sull'immobile="" originario="" si="" trasferiscono="" sull'immobile="" acquistato"="">>;
al comma 3, dopo le parole: > sono inserite le
seguenti: >;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
<3-bis. dopo="" il="" comma="" 6-bis="" dell'art.="" 5="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" sono="" aggiunti="" i="" seguenti:="" "6-ter.="" i="" contratti="" di="" locazione="" relativi="" ad="" immobili="" adibiti="" ad="" abitazione="" principale="" e="" a="" quelli="" di="" cui="" all'art.="" 27="" della="" legge="" 27="" luglio="" 1978,="" n.="" 392,="" siti="" nei="" comuni="" delle="" regioni="" umbria="" e="" marche="" e="" che="" devono="" essere="" lasciati="" temporaneamente="" liberi="" per="" ragioni="" connesse="" all'effettuazione="" di="" interventi="" strutturali="" sull'edificio="" di="" cui="" fanno="" parte,="" conseguenti="" ai="" danni="" provocati="" dalla="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997,="" sono="" sospesi="" e="" riprendono="" efficacia,="" con="" lo="" stesso="" conduttore,="" dal="" momento="" del="" completo="" ripristino="" dell'agibilità="" dell'edificio,="" salvo="" disdetta="" da="" parte="" del="" conduttore.="" il="" periodo="" di="" inagibilità="" non="" è="" computato="" ai="" fini="" del="" calcolo="" della="" durata="" della="" locazione.="" il="" canone="" di="" locazione="" può="" essere="" rivalutato="" ad="" un="" tasso="" non="" superiore="" all'interesse="" legale="" sul="" capitale="" impiegato="" nelle="" opere="" e="" nei="" lavori="" effettuati,="" dedotti="" le="" indennità="" e="" i="" contributi="" di="" ogni="" natura="" che="" il="" locatore="" abbia="" percepito="" o="" che="" successivamente="" venga="" a="" percepire="" per="" le="" opere="" eseguite.="" l'aumento="" decorre="" dalla="" data="" in="" cui="" sono="" state="" ultimate="" le="" opere,="" se="" la="" richiesta="" è="" fatta="" entro="" trenta="" giorni="" dalla="" data="" stessa;="" in="" caso="" diverso="" decorre="" dal="" primo="" giorno="" del="" mese="" successivo="" al="" ricevimento="" della="" richiesta.="" 6-quater.="" allo="" scopo="" di="" favorire="" il="" trasferimento="" delle="" attività="" commerciali,="" artigianali,="" turistiche="" e="" dei="" servizi="" aventi="" sede="" operativa="" nei="" comuni="" delle="" regioni="" umbria="" e="" marche,="" che="" devono="" essere="" temporaneamente="" delocalizzate="" per="" permettere="" l'effettuazione="" di="" interventi="" strutturali="" sull'edificio="" in="" cui="" le="" medesime="" attività="" si="" svolgono,="" conseguenti="" ai="" danni="" provocati="" dalla="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997,="" possono="" essere="" stipulati,="" in="" deroga="" a="" quanto="" previsto="" dagli="" articoli="" 27="" e="" 28="" della="" legge="" 27="" luglio="" 1978,="" n.="" 392,="" contratti="" di="" locazione="" ad="" uso="" diverso="" da="" quello="" di="" abitazione="" di="" durata="" inferiore="" a="" sei="" anni.="" tali="" contratti="" si="" rinnovano="" per="" un="" periodo="" massimo="" di="" due="" anni="" su="" richiesta="" del="" conduttore="" e="" ad="" essi="" non="" si="" applica="" l'indennità="" per="" la="" perdita="" dell'avviamento="" prevista="" dall'art.="" 34="" della="" citata="" legge="" n.="" 392="" del="" 1978="" e="" successive="" modificazioni".="" 3-ter.="" il="" comma="" 7="" dell'art.="" 8="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" sostituito="" dal="" seguente:="" "7.="" il="" ministero="" per="" i="" beni="" e="" le="" attività="" culturali="" provvede="" a="" potenziare="" il="" personale="" delle="" soprintendenze="" e="" dell'ufficio="" del="" commissario="" delegato="" di="" cui="" all'art.="" 1="" dell'ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" n.="" 2669="" del="" 1°="" ottobre="" 1997,="" pubblicata="" nella="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 235="" dell'8="" ottobre="" 1997;="" a="" tale="" fine="" è="" autorizzata,="" nel="" limite="" massimo="" del="" 3="" per="" cento="" degli="" stanziamenti="" di="" cui="" al="" comma="" 4,="" e="" comunque="" nel="" limite="" delle="" complessive="" disponibilità="" di="" cui="" al="" medesimo="" comma="" 4,="" l'applicazione="" delle="" misure="" di="" potenziamento="" previste="" dall'art.="" 14,="" comma="" 14,="" nonchè="" di="" altre="" misure="" necessarie="" al="" pieno="" funzionamento="" degli="" uffici="" con="" riferimento="" alle="" attività="" connesse="" alla="" ricostruzione,="" ivi="" compresi="" distacchi="" temporanei="" da="" altre="" soprintendenze".="" 3-quater.="" dopo="" il="" comma="" 1="" dell'art.="" 13="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" inserito="" il="" seguente:="" "1-bis.="" i="" periodi="" di="" percezione="" dell'indennità="" pari="" al="" trattamento="" straordinario="" di="" integrazione="" salariale="" concessa="" ai="" sensi="" dell'art.="" 10="" dell'ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" n.="" 2694="" del="" 13="" ottobre="" 1997,="" pubblicata="" nella="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 241="" del="" 15="" ottobre="" 1997,="" ai="" lavoratori="" dipendenti="" dai="" datori="" di="" lavoro="" privati="" e="" ai="" soci="" delle="" cooperative="" di="" lavoro="" operanti="" nei="" comuni="" individuati="" ai="" sensi="" dell'art.="" 1,="" comma="" 2,="" della="" medesima="" ordinanza,="" sono="" coperti="" da="" contribuzione="" figurativa="" utile="" a="" tutti="" gli="" effetti="" ai="" fini="" pensionistici.="" all'onere,="" pari="" a="" lire="" 8="" miliardi="" per="" l'anno="" 1999,="" si="" provvede="" mediante="" corrispondente="" riduzione="" delle="" disponibilità="" derivanti="" dai="" mutui="" di="" cui="" all'art.="" 50,="" comma="" 1,="" lettera="" d),="" della="" legge="" 23="" dicembre="" 1998,="" n.="" 448.="" le="" regioni="" provvedono="" a="" versare="" direttamente="" all'inps="" le="" relative="" spettanze,="" sulla="" base="" di="" specifica="" richiesta="" da="" parte="" dello="" stesso="" istituto".="" 3-quinquies.="" dopo="" il="" comma="" 6-novies="" dell'art.="" 13="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" sono="" aggiunti="" i="" seguenti:="" "6-decies.="" in="" favore="" del="" consorzio="" della="" bonificazione="" umbra="" di="" spoleto,="" in="" aggiunta="" a="" quanto="" previsto="" dall'art.="" 1-bis="" del="" decreto-legge="" 27="" ottobre="" 1997,="" n.="" 364,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" 17="" dicembre="" 1997,="" n.="" 434,="" è="" erogato="" un="" contributo="" di="" lire="" 516="" milioni="" per="" l'anno="" 1999="" per="" l'ulteriore="" perdita="" di="" gettito="" contributivo="" conseguente="" alla="" sospensione="" dei="" pagamenti="" di="" cui="" al="" medesimo="" art.="" 1-bis.="" 6-undecies.="" gli="" edifici="" ubicati="" nelle="" regioni="" umbria="" e="" marche,="" oggetto="" di="" ordinanze="" sindacali="" di="" sgombero,="" perchè="" inagibili="" totalmente="" o="" parzialmente="" per="" effetto="" della="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997,="" sono="" esonerati,="" fino="" al="" 31="" dicembre="" 2000,="" dal="" pagamento="" dei="" contributi="" di="" bonifica="" fino="" alla="" definitiva="" ricostruzione="" ed="" agibilità="" degli="" edifici="" stessi;="" alla="" richiesta="" di="" esonero="" da="" parte="" dei="" contribuenti="" deve="" essere="" allegata="" copia="" dell'ordinanza="" sindacale="" di="" sgombero="" dell'edificio.="" 6-duodecies.="" in="" favore="" del="" consorzio="" della="" bonificazione="" umbra="" di="" spoleto="" e="" del="" consorzio="" di="" bonifica="" del="" musone,="" potenza,="" chienti,="" asola="" e="" alto="" nera,="" per="" le="" minori="" entrate="" derivanti="" dall'applicazione="" delle="" disposizioni="" di="" cui="" al="" comma="" 6-undecies,="" è="" disposta="" l'erogazione="" da="" parte="" delle="" regioni="" umbria="" e="" marche="" di="" un="" contributo="" rispettivamente="" di="" lire="" 240="" milioni="" e="" di="" lire="" 100="" milioni="" per="" ciascuno="" degli="" anni="" 1999="" e="" 2000.="" l'erogazione="" a="" favore="" dei="" consorzi="" di="" bonifica="" è="" disposta="" non="" oltre="" il="" 30="" giugno="" di="" ciascuno="" dei="" predetti="" anni".="" 3-sexies.="" i="" contributi="" di="" cui="" al="" comma="" 3-quinquies="" sono="" erogati="" dalle="" regioni="" umbria="" e="" marche="" in="" favore="" dei="" consorzi="" di="" bonifica.="" al="" relativo="" onere,="" pari="" a="" lire="" 856="" milioni="" per="" l'anno="" 1999="" e="" a="" lire="" 340="" milioni="" per="" l'anno="" 2000,="" si="" provvede="" mediante="" corrispondente="" riduzione="" delle="" disponibilità="" derivanti="" dai="" mutui="" di="" cui="" all'art.="" 50,="" comma="" 1,="" lettera="" d),="" della="" legge="" 23="" dicembre="" 1998,="" n.="" 448.="" 3-septies.="" il="" primo="" periodo="" del="" comma="" 14="" dell'art.="" 14="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" sostituito="" dal="" seguente:="" "per="" le="" attività="" previste="" dal="" presente="" decreto="" le="" regioni="" e="" gli="" enti="" locali="" provvedono,="" per="" un="" periodo="" massimo="" di="" tre="" anni="" e="" in="" deroga="" alle="" vigenti="" disposizioni="" di="" legge,="" al="" potenziamento="" dei="" propri="" uffici="" attraverso="" la="" dotazione="" di="" strumenti="" e="" di="" attrezzature="" e="" assunzioni="" di="" personale="" tecnico="" e="" amministrativo="" a="" tempo="" determinato,="" a="" corrispondere="" al="" personale="" dipendente="" compensi="" per="" ulteriore="" lavoro="" straordinario="" effettivamente="" prestato,="" nel="" limite="" di="" cinquanta="" ore="" pro-capite="" mensili,="" nonchè="" ad="" avvalersi="" di="" liberi="" professionisti="" o="" dei="" soggetti="" di="" cui="" all'art.="" 10="" del="" decreto="" legislativo="" 1°="" dicembre="" 1997,="" n.="" 468,="" o="" di="" università="" e="" di="" enti="" pubblici="" di="" ricerca,="" di="" società="" e="" di="" cooperative="" di="" produzione="" e="" lavoro".="" 3-octies.="" per="" le="" finalità="" di="" cui="" al="" comma="" 14="" dell'art.="" 14="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998="" e="" successive="" modificazioni,="" è="" autorizzata="" la="" spesa="" fino="" ad="" un="" massimo="" del="" 4="" per="" certo="" delle="" disponibilità="" derivanti="" dai="" mutui="" di="" cui="" all'art.="" 50,="" comma="" 1,="" lettera="" d),="" della="" legge="" 23="" dicembre="" 1998,="" n.="" 448,="" intendendosi="" corrispondentemente="" ridotte="" le="" medesime="" disponibilità.="" le="" regioni="" provvedono="" a="" ripartire="" le="" risorse="" secondo="" un="" piano="" allo="" scopo="" predisposto="" sulla="" base="" dei="" relativi="" fabbisogni,="" che="" tiene="" conto="" anche="" delle="" esigenze="" finanziarie="" connesse="" alle="" verifiche="" di="" cui="" al="" comma="" 13="" dell'art.="" 14="" del="" citato="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" e="" delle="" esigenze="" finanziarie="" per="" contribuire="" alle="" spese="" di="" deposito="" dei="" beni="" mobili="" sgomberati="" per="" dare="" corso="" ai="" lavori="" di="" ricostruzione="" e="" riparazione="" degli="" edifici="" danneggiati.="" 3-novies.="" all'art.="" 17,="" comma="" 1,="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" dopo="" la="" parola:="" "parma,"="" è="" inserita="" la="" seguente:="" "piacenza,".="" 3-decies.="" al="" comma="" 1="" dell'art.="" 1-ter="" del="" decreto-legge="" 27="" ottobre="" 1997,="" n.="" 364,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" 17="" dicembre="" 1997,="" n.="" 434,="" come="" modificato="" dall'art.="" 13,="" comma="" 5,="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" le="" parole:="" "1998="" e="" 1999"="" e="" le="" parole:="" "fino="" al="" 31="" dicembre="" 1999"="" sono="" sostituite,="" rispettivamente,="" dalle="" seguenti:="" "1998,="" 1999="" e="" 2000"="" e:="" "31="" dicembre="" 2000".="" 3-undecies.="" ai="" fini="" della="" concessione="" delle="" provvidenze="" di="" cui="" al="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998="" e="" successive="" modificazioni,="" non="" costituiscono="" cause="" di="" decadenza="" l'alienazione="" dell'azienda="" o="" di="" un="" suo="" ramo,="" anche="" se="" perfezionata="" prima="" del="" completamento="" degli="" interventi="" di="" ricostruzione,="" e="" l'alienazione="" di="" immobili="" adibiti="" ad="" attività="" produttive,="" conseguente="" a="" procedure="" concorsuali="" o="" ad="" esecuzioni="" forzate.="" tale="" disposizione="" si="" applica="" anche="" nel="" caso="" di="" alienazioni="" perfezionate="" dopo="" il="" 30="" marzo="" 1998.="" 3-duodecies.="" per="" l'esecuzione="" degli="" interventi="" di="" ricostruzione="" e="" di="" recupero="" conseguenti="" alla="" crisi="" sismica="" iniziata="" il="" 26="" settembre="" 1997,="" i="" comuni="" interessati="" possono,="" garantendo="" in="" ogni="" caso="" l'equilibrio="" dei="" rispettivi="" bilanci,="" deliberare="" l'esonero="" dal="" pagamento="" della="" tassa="" per="" l'occupazione="" di="" spazi="" ed="" aree="" pubbliche="">>;
al comma 5, le parole: <30 gennaio="" 1998,="" n.="" 6,="" è="" prorogato="" al="" 20="" luglio="" 2000="">> sono sostituite dalle seguenti: >;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<5-bis. il="" termine="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" dell'art.="" 5-ter="" del="" decreto-legge="" 3="" maggio="" 1995,="" n.="" 154,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" 30="" giugno="" 1995,="" n.="" 265,="" già="" prorogato="" al="" 31="" dicembre="" 1998="" dall'art.="" 23,="" comma="" 6-quater,="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" è="" differito="" al="" 30="" giugno="" 2000.="" entro="" trenta="" giorni="" dalla="" data="" di="" entrata="" in="" vigore="" della="" legge="" di="" conversione="" del="" presente="" decreto,="" il="" ministro="" delle="" finanze="" provvede="" ad="" adeguare="" alla="" presente="" disposizione="" i="" termini="" di="" cui="" al="" decreto="" del="" ministro="" delle="" finanze="" del="" 15="" settembre="" 1998,="" pubblicato="" nella="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 229="" del="" 1°="" ottobre="" 1998="">>.
Dopo l’art. 3, sono inseriti i seguenti:
>.

Art. 4.

Norma di copertura.

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2,
commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la
Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti
creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della
protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41
miliardi annui per la Regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui
per la Regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la Regione
Campania, a decorrere dall’anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere,
pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale > dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’esercizio finanziario 1999, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All’onere di cui all’art. 2, comma 3, si provvede, per l’anno
2000, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui ad
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare
il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l’anno
2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte capitale > dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. All’onere di cui all’art. 3, comma 4, si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello
Stato dell’8 per mille dell’IRPEF, iscritta nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999 ai sensi dell’art. 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 4:
al comma 2, le parole: > sono sostituite
dalle seguenti: >.

Art. 5.

Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi.

1. Le disposizioni del presente articolo e dell’art. 6 sono volte a
disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di
emergenza nei territori della Regione Campania colpiti dalle colate
di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi
alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998
e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte a completare gli
interventi strutturali di emergenza nei territori dell’Emilia-Romagna
e della Toscana già avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
2. Il presidente della Regione Campania, nominato commissario
delegato attua, nei limiti di spesa di cui all’art. 7 e nei territori
dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui
all’art. 2 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, con priorità per
quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo
e la riduzione del rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e
Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all’art. 7, gli
interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle
ordinanze, adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. La Regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i
territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato,
interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei
mesi di ottobre, novembre edicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al
fine degli interventi di cui al presente articolo e all’art. 6.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 6 del
1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere
adottate ordinanze ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a
Cancello è concesso dal Ministero dell’interno un contributo
complessivo di lire 6 miliardi, per l’anno 1999, per compensare le
minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonchè le maggiori
spese connesse all’emergenza.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 5:
nella rubrica le parole: > sono sostituite dalle
seguenti: <, toscana="" e="" piemonte="">>;
al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: >;
al comma 3, le parole: > sono sostituite
dalle seguenti: <, toscana="" e="" piemonte="" attuano,="" anche="" attraverso="" gli="" enti="" locali="" interessati,="">> e dopo le parole: <4 febbraio="" 1992,="" n.="" 225="">> sono inserite le seguenti: <, e="" nell'art.="" 17,="" comma="" 1,="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998="" e="" successive="" modificazioni="">>;
al comma 4, le parole: >
sono sostituite dalle seguenti: >;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<4-bis. nei="" territori="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" gli="" interventi="" di="" ricostruzione="" e="" recupero="" degli="" edifici="" pubblici="" delle="" regioni="" e="" degli="" enti="" locali="" distrutti="" o="" gravemente="" danneggiati="" comprendono="" anche="" le="" opere="" strettamente="" necessarie="" per="" l'adeguamento="" degli="" impianti="" tecnici="" e="" per="" l'abbattimento="" delle="" barriere="" architettoniche="" previsti="" dalla="" normativa="" vigente,="" nei="" limiti="" di="" spesa="" di="" cui="" all'art.="" 7="">>.
Dopo l’art. 5, è inserito il seguente:
<1. a="" favore="" dei="" soggetti="" privati="" e="" delle="" attività="" produttive="" danneggiati="" dagli="" eventi="" calamitosi="" di="" cui="" all'art.="" 5,="" comma="" 1,="" si="" applicano="" i="" benefici="" e="" le="" modalità="" di="" cui="" agli="" articoli="" 4,="" comma="" 6,="" 5,="" comma="" 4,="" e="" 18,="" commi="" 1,="" 2,="" 3="" e="" 4,="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998="" e="" successive="" modificazioni,="" fatte="" salve="" le="" misure="" già="" stabilite="" nelle="" ordinanze="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile.="" per="" i="" territori="" di="" cui="" agli="" articoli="" 1="" e="" 5,="" comma="" 1,="" i="" benefici="" di="" cui="" all'art.="" 4,="" comma="" 6,="" del="" medesimo="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998="" e="" successive="" modificazioni,="" si="" applicano,="" nei="" limiti="" delle="" risorse="" di="" cui="" agli="" articoli="" 4="" e="" 7="" del="" presente="" decreto,="" anche="" a="" favore="" del="" personale="" militare="" avente="" sede="" operativa="" nei="" comuni="" danneggiati.="" per="" la="" ricostruzione="" degli="" immobili="" privati="" distrutti="" o="" da="" demolire="" nei="" territori="" dei="" comuni="" della="" regione="" campania="" danneggiati="" dalle="" colate="" di="" fango="" del="" 5="" e="" 6="" maggio="" 1998,="" classificati="" ad="" elevato="" rischio="" sismico="" ai="" sensi="" dell'ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" n.="" 2788="" del="" 12="" giugno="" 1998,="" pubblicata="" nel="" supplemento="" ordinario="" n.="" 112="" alla="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 146="" del="" 25="" giugno="" 1998,="" si="" applicano,="" in="" luogo="" dei="" benefici="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" dell'art.="" 18="" del="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998,="" convertito,="" con="" modificazioni,="" dalla="" legge="" n.="" 61="" del="" 1998,="" quelli="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" lettera="" a),="" e="" al="" comma="" 2-bis="" dell'art.="" 4="" del="" medesimo="" decreto-legge="" n.="" 6="" del="" 1998="">>;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<2. nelle="" aree="" direttamente="" investite="" dalle="" calamità="" idrogeologiche="" del="" 1998="" e="" dei="" primi="" mesi="" del="" 1999="" nelle="" regioni="" friuli-venezia="" giulia,="" liguria,="" toscana="" e="" piemonte="" è="" vietato="" procedere="" alla="" ricostruzione="" di="" manufatti="" ed="" immobili="" distrutti="" e="" alla="" riparazione="" di="" quelli="" gravemente="" danneggiati="" oggetto="" di="" ordinanze="" di="" sgombero="" per="" inagibilità="" totale,="" nonchè="" realizzare="" nuovi="" insediamenti="" anche="" produttivi.="" le="" regioni="" territorialmente="" competenti,="" entro="" il="" termine="" del="" 30="" settembre="" 1999,="" provvedono="" alla="" individuazione="" e="" perimetrazione="" delle="" aree="" ad="" elevato="" rischio="" idrogeologico="" interessate="" dalle="" predette="" calamità.="" se="" le="" regioni="" non="" provvedono="" entro="" tale="" termine,="" l'individuazione="" e="" la="" perimetrazione="" sono="" disposte="" con="" decreto="" del="" presidente="" del="" consiglio="" dei="" ministri,="" adottato,="" su="" proposta="" del="" ministro="" dei="" lavori="" pubblici,="" d'intesa="" con="" il="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" e="" con="" il="" ministro="" dell'ambiente,="" previa="" diffida="" e="" decorso="" il="" termine="" di="" quindici="" giorni="" dalla="" comunicazione="" della="" diffida="" medesima="" alla="" competente="" regione.="" in="" tali="" aree="" ad="" elevato="" rischio="" idrogeologico="" sono="" dettate="" misure="" di="" salvaguardia="" fino="" alla="" realizzazione="" degli="" interventi="" strutturali="" di="" emergenza="" e="" di="" messa="" in="" sicurezza="" di="" cui="" all'art.="" 5="" e="" conseguente="" riperimetrazione="" delle="" aree="" a="" rischio.="" per="" i="" territori="" della="" regione="" campania="" colpiti="" dagli="" eventi="" calamitosi="" del="" 5="" e="" 6="" maggio="" 1998="" per="" i="" quali="" è="" stata="" già="" effettuata="" la="" perimetrazione="" delle="" aree="" a="" rischio="" e="" sono="" state="" fissate="" le="" conseguenti="" misure="" di="" salvaguardia,="" la="" prima="" riperimetrazione="" delle="" aree="" ad="" elevato="" rischio="" idrogeologico="" è="" effettuata="" sempre="" entro="" il="" 30="" settembre="" 1999="" ai="" sensi="" dell'art.="" 1,="" comma="" 3,="" lettera="" b),="" dell'ordinanza="" del="" ministro="" dell'interno="" delegato="" per="" il="" coordinamento="" della="" protezione="" civile="" n.="" 2980="" del="" 27="" aprile="" 1999,="" pubblicata="" nella="" gazzetta="" ufficiale="" della="" repubblica="" italiana="" n.="" 102="" del="" 4="" maggio="" 1999.="" le="" successive="" riperimetrazioni="" saranno="" stabilite,="" di="" volta="" in="" volta,="" con="" le="" stesse="" procedure="" ed="" in="" relazione="" agli="" interventi="" di="" salvaguardia="" realizzati="" e="" programmati,="" previa="" verifica="" delle="" condizioni="" di="" sicurezza="">>;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<3. entro="" trenta="" giorni="" dalla="" perimetrazione="" delle="" aree="" a="" rischio="" di="" cui="" al="" comma="" 2="" i="" comuni="" interessati="" provvedono="" ad="" individuare,="" d'intesa="" con="" la="" regione="" o="" con="" la="" provincia,="" ove="" delegata,="" le="" aree="" per="" la="" ricostruzione="" degli="" edifici="" pubblici="" e="" delle="" unità="" immobiliari="" totalmente="" distrutti="" o="" da="" demolire="" come="" previsto="" dal="" comma="" 4.="" la="" deliberazione="" del="" comune="" e="" la="" relativa="" intesa="" con="" l'amministrazione="" regionale="" o="" con="" l'amministrazione="" provinciale,="" ove="" delegata,="" costituiscono="" variante="" agli="" strumenti="" urbanistici="" vigenti="" ed="" altresì="" dichiarazione="" di="" pubblica="" utilità,="" indifferibilità="" ed="" urgenza="" delle="" opere="" previste.="" la="" superficie="" delle="" aree="" per="" la="" ricostruzione,="" nonchè="" i="" parametri="" e="" gli="" indici="" edificatori="" per="" esse="" stabiliti,="" devono="" essere="" strettamente="" commisurati="" all'entità="" delle="" unità="" immobiliari="" totalmente="" distrutte="" o="" da="" demolire="" come="" previsto="" dal="" comma="" 4;="" possono="" essere="" ammessi="" per="" le="" predette="" unità="" immobiliari="" limitati="" incrementi="" delle="" superfici="" edilizie="" correlati="" esclusivamente="" a="" comprovabili="" necessità="" di="" adeguamenti="" funzionali="" e="" igienico-sanitari,="" previsti="" dalle="" norme="" tecniche.="" le="" predette="" aree="" sono="" acquisite,="" tramite="" espropriazione,="" al="" patrimonio="" del="" comune="" e="" conseguentemente="" cedute="" ai="" soggetti="" proprietari="" delle="" unità="" immobiliari="" da="" ricostruire="" ad="" un="" prezzo="" pari="" al="" costo="" di="" acquisizione,="" maggiorato="" di="" quello="" delle="" opere="" di="" urbanizzazione="" realizzate.="" ove="" gli="" immobili="" non="" vengano="" ricostruiti="" nel="" medesimo="" sito,="" i="" relitti="" dei="" medesimi="" sono="" demoliti="" e="" l'area="" di="" risulta="" è="" acquisita="" al="" patrimonio="" indisponibile="" del="" comune="">>;
al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: > sono
inserite le seguenti: >; dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: >;
al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: >.
Dopo l’art. 6, è inserito il seguente:
>.

Art. 7.

Norma di copertura.

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con
esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre
mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo
sociale del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri
enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con
contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui
per la Regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la Regione
Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la Regione
Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la Regione Toscana, a
decorrere dall’anno 2000 fino al 2019, nonchè a lire 3,5 miliardi
annui per la Regione Toscana, a decorrere dall’anno 2001 e fino al
2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per
l’anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l’anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni
medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale > dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’esercizio finanziario 1999, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All’onere di lire 304 miliardi per gli interventi di cui agli
articoli 5 e 6 nella Regione Campania, si fa fronte con
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.
12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’onere di cui all’art. 5, comma 5, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l’anno
1999, nell’ambito dell’unità previsionale di parte corrente > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente
decreto.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 13.07.1999 n. 226 ALL UNICO]
All’art. 7:
al comma 2, dopo le parole: > sono inserite
le seguenti: >;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<3-bis. per="" l'attuazione="" degli="" interventi="" di="" cui="" all'art.="" 5="" è="" autorizzata="" l'ulteriore="" spesa="" di="" lire="" 15="" miliardi="" per="" l'anno="" 2000="" e="" lire="" 45="" miliardi="" per="" l'anno="" 2001="" in="" favore="" della="" regione="" emilia-romagna="" e="" di="" lire="" 15="" miliardi="" per="" l'anno="" 2000="" e="" lire="" 10="" miliardi="" per="" l'anno="" 2001="" in="" favore="" della="" regione="" piemonte.="" al="" relativo="" onere="" si="" provvede="" mediante="" riduzione="" delle="" proiezioni="" per="" gli="" anni="" medesimi="" dello="" stanziamento="" iscritto,="" ai="" fini="" del="" bilancio="" triennale="" 1999-2001,="" nell'ambito="" dell'unità="" previsionale="" di="" base="" di="" conto="" capitale="" "fondo="" speciale"="" dello="" stato="" di="" previsione="" del="" ministero="" del="" tesoro,="" del="" bilancio="" e="" della="" programmazione="" economica="" per="" l'anno="" 1999,="" allo="" scopo="" parzialmente="" utilizzando="" l'accantonamento="" relativo="" alla="" presidenza="" del="" consiglio="" dei="" ministri="">>.

Art. 8.

Altri interventi di protezione civile.

1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e per il
completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo
spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate
la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, nonchè la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l’anno 2001. All’onere
complessivo di lire 20 miliardi per l’anno 1999, si provvede,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota
dello Stato dell’8 per mille dell’IRPEF, iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999 ai sensi dell’art. 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222. All’onere di lire 20 miliardi per
l’anno 2000 e di lire 25 miliardi per l’anno 2001 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente > dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’esercizio finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala
1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000
e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale >
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’esercizio finanziario 1999,
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Al fine di garantire la continuità dell’espletamento delle
attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato
l’acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto,
adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le
relative risorse finanziarie sono reperite attraverso la stipula di
apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee
strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare,
la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di
ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi
a decorrere dall’anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a corrispondere
alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il
finanziamento del fondo per la protezione civile.
4. Per le esigenze connesse all’attività di protezione civile, il
personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori
ruolo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, è mantenuto in
servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.
5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo
Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla
rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità
speciali, fino all’esecuzione degli interventi per i quali i fondi
sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell’esercizio
finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione
dello stato di emergenza di cui all’art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
6. Le disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal
Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli
enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all’entrata
del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai
sensi del comma 3 dell’art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
nonchè quelli di cui all’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, e
non erogati agli enti locali interessati. Il

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