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Divorziata con figli a carico, le negano ogni detrazione
Risponde Riccardo De Marco Consulente Caaf Acli.
di Redazione
Sentenza di divorzio pronunciata nel ?94, stato libero per l?anagrafe, ho 2 figli conviventi sullo stato di famiglia. Non percepisco nulla dall?ex coniuge: né per me né per loro. Dichiaro con atto notorio di provvedere da sola, completamente, al mantenimento. Non mi sono risposata. Ho diritto alla detrazione per coniuge a carico del 1° figlio e, in misura doppia per il 2°, mancando di fatto l?altro genitore? L?Ufficio Imposte è diviso. Per avere detrazioni devo sperare che l?ex coniuge muoia? Mi vogliono vedova?
L.R. (Va)
Risponde Riccardo De Marco Consulente Caaf Acli
L?art.12 (Detrazioni per carichi di famiglia) del D.P.R. 22/12/86 (Testo unico imposte sui redditi) cita al co. 2: ?Se il reddito manca…, la detrazione prevista alla lettera a) del com.1 (detrazione per il coniuge) si applica per il 1° figlio; per gli altri si applica la detrazione prevista dalla lett.b) (detrazione per i figli per l?intero importo)?. L?individuazione del significato da attribuire a ?mancanza del coniuge? agli effetti della detrazione di cui all?art. sopra, sorta dall?entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma tributaria 72-73, è a tutt?oggi irrisolta. Due tesi al riguardo. Una, negativa o restrittiva: la detrazione deve ritenersi operante solo per il caso di effettiva ?assenza fisica del coniuge? cioè solo in favore del genitore nello status di celibato o vedovanza. L?altra è positiva: la detrazione deve ritenersi operante anche nei confronti del coniuge separato o divorziato (a condizione che i figli siano a esclusivo carico del genitore stesso). Per i sostenitori della seconda tesi, infatti, la ?mancanza del coniuge? va interpretata in senso lato: la ratio della norma è quella di accordare un?agevolazione fiscale al contribuente in condizioni di maggiore onerosità riguardo all?obbligo del sostentamento dei figli; pertanto se lo stato coniugale è venuto meno (sentenza di divorzio) o è cessata in modo permanente la convivenza (separazione) finiscono, in sostanza, con l?assimilarsi alle fattispecie in cui il coniuge non è mai esistito (celibato) o deceduto. L?Amministrazione finanziaria sostiene la tesi restrittiva. Nella guida alla compilazione del modello Unico 99-Persone fisiche (approvato con D.M. 1/4/ 99) è scritto: “Si ha invece diritto per il 1° figlio alla detrazione per il coniuge a carico e per gli altri figli all?intera detrazione quando l?altro genitore manca perché deceduto e non ha riconosciuto il figlio”. Nell?orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie negli anni passati è prevalsa la tesi negativa; di recente si è assistito a un?inversione di tendenza. Anche la Corte di Cassazione Sez. I Civile con decisione n.11082 del 10/10/92 si è espressa a favore della “tesi positiva”.
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