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Disposizioni urgentiin materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno delreddito e nel settore previdenziale

di Redazione

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (in Gazz. Uff., 2 ottobre 1996,
n. 231, s.o.), conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608 (in Suppl. ord.
alla Gazz. Uff., 30 novembre 1996, n. 281). — Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale

Art. 1.

Disposizioni per l’attivazione dei lavori socialmente utili.

1. Al fine di consentire l’attivazione di lavori socialmente utili,
il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa
della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui
si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a
questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella
recata dall’articolo 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai
sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la
promozione e l’attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini
dell’approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in
deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto
previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
c) l’amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell’art. 27
della L. 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l’impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l’impiego, provvedono,
anche attraverso apposite sottocommissioni, all’approvazione del
progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale,
dell’emergenza occupazionale, modalità straordinarie per
l’assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi
compresa l’adozione di criteri quali il carico familiare, l’età
anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell’interno, designa un
commissario che provvede all’esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme dell’articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l’assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l’attuazione dei progetti e si
consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi
aziendali, di settore o di area, l’assegnazione avvenga limitatamente
a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto
medesimo. Omissis.
3. Omissis.
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
finanziamento dei piani per l’inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di
lire 669 miliardi per l’anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l’anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l’anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall’anno 1998. Le risorse del Fondo per l’occupazione di
cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l’attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate
nell’esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello
successivo. Nell’ambito delle disponibilità, per l’anno 1995, un
importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello
regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e
all’articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il
finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all’articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31
maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali
non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell’importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell’articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a
carico del Fondo per l’occupazione di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un
sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura del 70 per cento dell’ultimo trattamento di integrazione
salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale
misura non può essere comunque superiore all’importo derivante dalla
misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30
per cento; tale misura non può essere comunque superiore all’importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione
professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all’articolo 3, anche per i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che
sommato a quello del corso di formazione non può superare dodici
mesi.
8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali per l’impiego ovvero le agenzie per
l’impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all’articolo 3
non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad
attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici
della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio è
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l’occupazione di
cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di
cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità,
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell’utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai
medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate
dalla commissione regionale per l’impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l’impiego la
prosecuzione dell’impegno di questi lavoratori nel progetto e
segnalano alla competente sede territoriale dell’INPS l’elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell’INPS provvede d’ufficio ad erogare
il sussidio. Quest’ultima provvede altresì a segnalare all’ente
utilizzatore, ai fini della determinazione dell’eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di
integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai
lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed
all’articolo 3. Per i progetti approvati dal 1° agosto 1995 e sino al
31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto,
e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio
1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non
abbiano più diritto all’indennità di mobilità. Essi, se avviati per
progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio
di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente
alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di
cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti
lavoratori si applica la disposizione di cui all’articolo 6, comma
5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai
lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni
circoscrizionali per l’impiego del luogo di residenza la loro
disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato
detta disponibilità in applicazione dell’articolo 27, comma 3, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale
il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente
utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di
cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione delle liste medesime da parte delle competenti
Commissioni regionali per l’impiego. L’inserimento è disposto dal
responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, le quali inviano
tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di
mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità
o di vecchiaia vengono comunicati dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti
lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi
ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della
disciplina di cui al presente articolo ed all’articolo 9, comma 1,
lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti nominativi
vengono altresì comunicati dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale alla Commissione regionale per l’impiego.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui all’articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l’articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall’articolo 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall’articolo 6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l’anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l’anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l’anno 1997 ed in lire
691,3 miliardi a decorrere dall’anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l’anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l’anno 1996, e a lire
514,3 miliardi a decorrere dall’anno 1997, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di
previsione per l’anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l’anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell’anno 1995, conservate ai sensi dell’articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dell’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l’anno
1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96; quanto a lire 200 miliardi per l’anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui
al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l’anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui
all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l’anno 1996, a lire 77 miliardi
per l’anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall’anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche
nell’anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31
gennaio 1996, a L. 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda
i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per
l’impiego possono modificare, d’intesa con i soggetti proponenti, i
progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1°
febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere
presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell’ambito
dell’attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti
possono prevedere che l’assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l’attività della cooperativa deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell’articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci,
rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei
dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile
ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando
almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio
lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie
per l’impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all’INPS, i
lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l’occupazione di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già
approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1° gennaio 1996, le commissioni
regionali per l’impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell’assegnazione
dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior
bisogno e delle professionalità acquisite nell’attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l’impiego destinano un importo
non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per
l’approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all’articolo 25, comma 5, lettera
a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal comma
2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o
di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le
risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte
delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell’applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali
risorse competono, con l’applicazione della disciplina di cui al
presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi
benefìci accessori; l’erogazione può essere effettuata dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell’articolo 14 del
decreto – legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire
società miste ai sensi dell’articolo 4 del decreto – legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni
di lire a condizione che il personale dipendente delle predette
società sia costituito nella misura del quaranta per cento da
lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del
quaranta per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La
partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a
cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi,
aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse
a quelle svolte nell’ambito di progetti di lavori socialmente utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi
per l’anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell’ambito dei mutui
autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n.
548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l’impiego
e dall’INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull’andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità e
del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per età, sesso,
professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione.
Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono
dell’indennità di mobilità e di disoccupazione speciale per
l’edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito
l’andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione
salariale.

Art. 2.

Misure di carattere previdenziale e contributivo.

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1° gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all’allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. L’articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito
di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all’articolo 25
del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ;
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo
dell’indennità di buonuscita di cui all’articolo 32 del regolamento
del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L’importo
dell’indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e,
comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il
diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All’importo
dell’indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 2120
del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
b) è autorizzata l’erogazione di un contributo al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l’anno 1994, 8,6 miliardi per l’anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l’anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l’anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l’anno 1994 e corrispondente capitolo per quello
successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l’anno 1995 a carico del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire 13 miliardi a decorrere dall’anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell’articolo 8 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, i
contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei
dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1° ottobre 1991-31
dicembre 1992 ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti d’ufficio all’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione
dell’interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all’articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28
febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in
conseguenza dell’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 2, comma
22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al
riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata
l’erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del
predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l’anno 1995, a lire 173
miliardi per l’anno 1996, a lire 147 miliardi per l’anno 1997 e a
lire 127 miliardi a decorrere dall’anno 1998.
7. All’onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35
miliardi per l’anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall’anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi; quanto a lire 126 miliardi per l’anno 1996, a lire 100
miliardi per l’anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall’anno
1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività
dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
dell’articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, si applicano alla Società italiana autori editori (SIAE) e
all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L’ENPALS può
stipulare convenzioni con la SIAE e l’UNIRE per l’acquisizione degli
elementi per l’accertamento e la riscossione dei contributi
previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello
sport.
9. L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi
dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell’industria. I versamenti contributivi effettuati in
applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla
data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.
10. Omissis.
11. Alle minori entrate per l’Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall’articolo 5,
commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l’anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede: quanto a lire 40 miliardi per l’anno 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
12. Il disposto di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della
provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l’obbligo
contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall’articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i
periodi precedenti la data di entrata in vigore dell’articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate per l’INPS si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalità dall’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in
attività di servizio è assicurato all’INAIL secondo la normativa
vigente e l’Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi
premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell’INAIL tutte le rendite e tutte
le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale
navigante dell’Ente ferrovie S.p.a. è assicurato all’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio
di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le
altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi
infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell’INAIL e dell’IPSEMA, dal 1°
gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché
di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi
infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31
dicembre 1995, l’Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una
riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro
il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti
l’INAIL e l’IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonché
l’Ente stesso.
16. Omissis.
17. Omissis.

Art. 3.

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e
dall’INSAR.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove
attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di
rifinanziamento disposte dall’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per
effetto della costituzione di società miste con amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, per i lavoratori di cui all’articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all’obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell’INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità
e ferma restando l’iscrizione degli stessi nella lista di mobilità
anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative
indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei
requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle
disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di
vecchiaia e di anzianità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l’8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell’indennità di
mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in
misura pari al sussidio di cui all’articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall’INSAR ai sensi dell’articolo 7,
commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall’articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31
maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all’articolo 1, comma 5.
4. L’articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l’indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l’INSAR rimangono fermi, nei confronti dei
lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai
sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l’INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche
attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all’articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori socialmente utili, non può superare la durata complessiva di
dodici mesi.
7. L’impegno della GEPI e dell’INSAR previsto dal comma 5 viene
meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l’INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull’aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in
nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già
esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di
autoimpiego;
b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e
riqualificazione professionale;
d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l’anno successivo.
10. I fondi conferiti all’INSAR per le sue attività istituzionali a
qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società
anche per l’attuazione dei compiti assegnati all’INSAR dal presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo nonché
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto legge 26
aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1994, n. 402.
11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori è autorizzata, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società
per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi
pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell’ambito delle risorse previste
dall’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l’anno 1995 e di lire 20
miliardi per l’anno 1996, può promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I soggetti
in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all’articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, La Nova, società
costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad
effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei
lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 6, 7 e 8,
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all’articolo 7, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all’anno 1996 nei
limiti delle risorse allo scopo preordinate.

Art. 4.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.

1. Omissis.
2. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio
1995, per i lavoratori rientranti nell’area di applicazione delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari
al sussidio di cui all’articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di
cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all’obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento
di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il
medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da
inoltrarsi agli uffici provinciali dell’INPS, da parte dei soggetti
interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di
disoccupazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell’impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del
predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilità. In tali casi il trattamento è pari all’80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell’impresa.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di
soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito
dall’articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall’articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993,
nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell’articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità
relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 9 del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato
articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all’uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto
Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può
stipulare convenzioni con istituti di credito. L’erogazione da parte
dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all’effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che non danno luogo ai particolari benefìci previsti dai commi 2 e 4
dell’articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne l’entità del trattamento di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 13, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per
lire 230 miliardi per l’anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla
richiesta dell’impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell’articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la
proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell’articolo 2, comma
2-ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.
Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
occupazionali, può altresì disporre, nel limite delle risorse allo
scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi
nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 4, la concessione
del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la
medesima azienda di cui all’art. 3, comma 3, del citato D.L. n. 299
del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza
entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da
aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già
stipulati ai sensi dell’articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64,
ed operanti alla data di approvazione dell’accordo stesso, il
trattamento di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti
previsti dall’accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della citata legge
n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni,
nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all’articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell’ambito delle attività di cui all’art. 18, primo comma,
lettera h), della L. 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere
organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano
da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate all’esercizio di attività alle quali risultino funzionali
i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative
stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture
competenti per territorio verificheranno la regolarità delle
cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci
all’organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all’articolo 7, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31
dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di
mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell’articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All’articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: > aggiungere le seguenti: >.
16. La percentuale di commisurazione dell’importo del trattamento
ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1° gennaio 1995 al 30 per
cento.
17. é differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione
alla lista di mobilità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, prevista dall’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. é differito al 31 dicembre 1996 il termine per l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati
dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità,
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresì, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei
confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994
che siano licenziati o sospesi nel corso dell’anno 1995, con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai
relativi oneri si provvede, con l’estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all’articolo 1,
comma 4, del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli artt. 1,
2, 3 e 4 del citato D.L. n. 199 del 1993.
20. Omissis.
21. L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato protocolli d’intesa o intese di programma con le regioni
ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree
interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in
deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità
produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle aree ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, un protocollo d’intesa o una intesa di programma sulla
reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali.
L’azienda richiedente deve allegare all’istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l’impiego ovvero, anche in
deroga all’articolo 1, un progetto elaborato dall’agenzia per
l’impiego e gestito dall’impresa. Nei casi di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo
incarico all’agenzia per l’impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per i periodi successivi alla concessione del trattamento,
l’erogazione di quest’ultimo è subordinata all’effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata
per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all’articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall’articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l’indennità di mobilità, con onere a
carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l’impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalità dall’articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all’articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato
tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse,
effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali
territoria

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