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Disposizioni urgenti relative al trattamento dipersone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.

di Redazione

Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (in Gazz. Uff., 15 maggio 1993, n. 112), conv. in l. 14 luglio 1993, n. 222 (in Gazz. Uff., 14 luglio 1993, n. 163). — Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti. Art. 1 Omissis Art. 2. Omissis Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e della giustizia . 2. Per l’attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonché per l’istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all’articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Art. 4. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesan con i Ministri della giustizia, della sanità e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari. Art.da 5 a 13 – Omissis


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