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disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

di Redazione

DL 1-00: disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000

Art. 1.
Omissis
Art. 2.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace
1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative
alla partecipazione di personale militare alle operazioni
in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia,
a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
2. E’ altresi’ autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000
la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero
dell’interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo,
ivi impegnato a decorrere dall’11 agosto 1999.
3. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487,
relativo alla partecipazione di personale militare alla
missione di pace a Timor Est, e’ prorogato fino al 31 marzo 2000
4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai
commi 1, 2 e 3 l’indennita’ di missione prevista dal
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e’ corrisposta
nella misura del novanta per cento per tutta la durata
del periodo.
5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui
ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania, nonche’ al personale di cui al comma 2;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies,
comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77,
al personale militare che partecipa alle missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia,
in Albania ed a Hebron;
c) l’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269,
al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed
in Macedonia, nonche’ al personale di cui al comma 2;
d) l’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487,
al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.
6. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, in caso di
necessita’ ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni
di contabilita’ generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5
miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo
di prefabbricati per le necessita’ alloggiative della componente
del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).
6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno
delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000,
e’ autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l’anno 2000,
da iscrivere in apposita unita’ previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’interno.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 6-bis,
per l’anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, commi da 1 a 6,
per l’anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi,
si provvede:
a) quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per
l’anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella
A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come
da elenco allegato n. 1;
b) quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione degli importi,
stabiliti per l’anno 2000 nella tabella C della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi
elencate nell’allegato n. 2;
c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l’utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste per l’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata
allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), iscritta nell’unita’ previsionale
di base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato” – cap. 3870 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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