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Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiaregli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi inmateria di protezione civile, ambiente e agricoltura

di Redazione

Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 (in Gazz. Uff., 20 maggio 1997,
n. 115), conv. in l. 16 luglio 1997, n. 228 (in Gazz. Uff., 19 luglio
1997, n. 167). — Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare
gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in
materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

Art. 1

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997.

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e
di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul
territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette, è
autorizzata, per l’anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le
esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili
antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli
elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione
e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle
relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad
avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair
CL-215 e CL-415 fino all’espletamento delle procedure concorsuali in
atto per l’affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente,
non oltre il 31 dicembre 1997.
3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative
all’approvvigionamento, nonché al potenziamento dei mezzi e delle
attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri
necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo
dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense
obbligatorie di servizio e all’erogazione di compensi per lavoro
straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla
legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l’anno
1997, la spesa di lire 10 miliardi.
4. All’onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo
dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell’8
per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1997, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
4-bis. Omissis.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433.

1. Al fine di accelerare l’opera di ricostruzione e di rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991,
n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Omissis
b) Omissis
c) Omissis
d) Omissis
1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati
inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un’indennità di
locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla
liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente,
previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da
copia del contratto di locazione. L’indennità, pari all’80 per cento
dell’importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000
mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene
liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale
periodo.
1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700
milioni per l’anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la
realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera
b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
adotta, d’intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei
lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Lo stanziamento dell’articolo 8, comma 6, della legge 31
dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l’anno
1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all’articolo 1,
comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).
4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere
effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato
Stato-regione di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n.
433, avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto
da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti
del Dipartimento della protezione civile. Tale comitato tecnico
nominato dal presidente della regione siciliana sentito il
Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano
degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate
ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede
alla revisione del programma di cui all’articolo 2 della legge 31
dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La regione
siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il
soggetto attuatore

Art. 2-bis.

Esperti tecnico-amministrativi.

1. Per le finalità di cui all’articolo 2 del presente decreto e
all’articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di
esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di
diritto privato annuale.
2. All’onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni
per l’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2-ter.

Disposizioni per personale addetto alla protezione civile.

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione
civile, il personale di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell’area del supporto
amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a
domanda nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno per le
esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio
anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto
a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2-quater.

Provvidenze a favore della regione Umbria.

1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati
distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti
idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e
gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo
straordinario di lire 2 miliardi per l’anno 1997. Un ulteriore
contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per
dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del
centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio
1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario
di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto
idrogeologico che interessano l’abitato. All’onere di lire 12
miliardi per l’anno 1997 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2-quinquies.

Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria.

1. I contributi di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26
maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello
stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono
anche la spesa per l’attuazione del miglioramento sismico, secondo
quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29
dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato
tecnico-scientifico previsto dall’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza
citata.

Art. 2-sexies.

Disposizioni concernenti i beni culturali.

1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati
nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito
dall’articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e
dall’articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall’articolo 4 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.

Art. 2-septies.

Modifica dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

1. Omissis.

Art. 3.

Disposizioni concernenti l’Istituto nazionale di geofisica.

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza
sismica del territorio da parte dell’Istituto nazionale di geofisica,
per conto del Dipartimento della protezione civile, fino
all’attuazione del comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 26
luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di
lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del
programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui
all’articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. All’onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta
del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si
provvede, per l’anno 1997, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23
dicembre 1996, n. 663.

Art. 4.

Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione
civile e di risanamento ambientale.

1. Omissis.
2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano
nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di
cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una
maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse comunitarie, i
Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei
suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati
siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 582, il settimo e l’undicesimo periodo sono soppressi.
3-bis. Omissis.
3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato
ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio
1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorché
relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

Art. 4-bis.

Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell’area
di Secondigliano interessata dall’evento disastroso del 23 gennaio
1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza.

1. Per l’attuazione ed il completamento degli interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310,
convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli,
o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione
dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e
di quelli che possono costituire ostacolo all’attuazione di un
programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale
della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con
conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile
del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di
emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti
attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che
tuttora occupano i fabbricati da demolire.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo
restando il contributo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 3
giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e
rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il
sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità
del bilancio comunale, all’occupazione ed espropriazione degli
immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori
deroghe ove necessarie.

Art. 4-ter.

Disposizioni finanziarie.

1. Omissis

Art. 4-quater.

Provvidenze per la provincia di Latina.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere,
di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino
danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le
quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall’articolo
3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla
base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di
Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore
dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300
milioni. All’erogazione del contributo provvede il prefetto di
Latina.
2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l’anno 1997 si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

Art. 4-quinquies.

Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio
di esondazione.

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di
servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle
fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate
dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
dell’articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati
destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi
alluvionali che hanno colpito l’Italia settentrionale nel novembre
1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in
condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate
fasce fluviali, nell’ambito del territorio del medesimo comune o di
altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle
risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla
Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa ai
sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree
idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle
attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni
funzionali all’impresa stessa nel limite della pari capacità
produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse.
Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa
prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per
spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per
cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche
alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità
produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi
restando i relativi oneri a carico dell’impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di
servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti
previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive
modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del
novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed
il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a
carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.
5. Le condizioni e le modalità dell’intervento agevolativo del
Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa sui finanziamenti concessi
dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non
già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e con il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle
agevolazioni si applica l’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n.
489.
6. I limiti e le condizioni di cui all’articolo 3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 8 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui
conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai
fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane S.p.a. Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.
6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica all’unità previsionale di base 3.2.1.8
“Sviluppo dell’esportazione e della domanda estera”, ai titolari di
aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti
agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si
applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni
relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
nonché il comma 5 del presente articolo.
6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente
articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle
fasce A e B del piano-stralcio adottato dall’Autorità di bacino del
fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili,
iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nell’ambito dell’unità
previsionale 3.2.1.8, >, ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di
avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5
per cento degli stessi venga destinato ad interventi di
rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli
oneri relativi alla bonifica e all’adeguamento ad uso agricolo del
terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo
scopo riservata, all’avviamento dell’attività produttiva ed
all’acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti
stabiliti all’ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono
essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi.
L’esercente l’attività agricola deve assicurare idonea manutenzione
anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi
di rinaturalizzazione, pena l’avvio del procedimento di revoca del
credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell’intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, ove non già
disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma
5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro
dei lavori pubblici, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile.

Art. 4-sexies.

Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di
ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate.

1. Omissis

Art. 4-septies.

Contributi finalizzati all’acquisizione e al potenziamento delle
attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione
tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile.

1. I contributi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere
concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e
possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi
concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L’importo
complessivo dei contributi non può superare l’importo della spesa
effettivamente sostenuta o da sostenere.

Art. 5.

Fermo biologico della pesca.

1. Per l’anno 1997 il Ministro delle politiche agricole e forestali
è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il
fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca
costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e
traino pelagico.
2. Per l’attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 9, commi 1, 5, 6 e
9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo
biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del
fermo non è consentito l’esercizio della pesca con i sistemi a
strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i
compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità
provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del
predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza
di pesca per trenta giorni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle
disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca,
al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle
risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui
al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n.
3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995.
4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in
lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni,
mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni,
mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il
credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a
carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.

Art. 6.

Controlli veterinari straordinari.

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una
rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle
aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità
sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza
, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione
possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con
compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni
capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per
l’anno 1997, si provvede, per l’importo di 2 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all’uopo utilizzando quota parte dell’accantonamento relativo
al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i
restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con
conseguente riduzione per lo stesso importo, per l’anno 1997,
dell’accantonamento destinato all’indennità per l’abbattimento di
animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del
presente decreto.

Art. 6-bis.

Bacini imbriferi montani.

1. Il sovracanone previsto dall’articolo 2 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista
dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la
costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari
di grandi derivazioni d’acqua per forza motrice su apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo
affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente
fruttifero acceso presso la Banca d’Italia ai sensi della predetta
legge n. 959 del 1953.
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell’anno
1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa
ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni
di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall’esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il
sovracanone è versato direttamente ai comuni.

Art. 6-ter.

Stabilimenti di macellazione e mercati ittici.

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997
per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare
concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9
dell’articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, introdotto dall’articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro
della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro
il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di
non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
motivi che non sono loro imputabili.
2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall’articolo 19, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, è prorogato al 31 dicembre 1997.
3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già
differito dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per
le aste ed ai mercati ittici all’ingrosso, al 31 dicembre 1997.

Art. 7.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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