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Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.

di Redazione

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 (in Gazz. Uff., 27 gennaio, n. 21). –
Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.

1. A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di
istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria
è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di
un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di
istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire
nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo di
istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a
conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di
scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione o prosciolti
dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell’istruzione
secondaria superiore è garantito, nell’ambito della programmazione
dell’offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative
volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese
quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1,
in coerenza con i princìpi di autonomia di cui all’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, le istituzioni
scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi
della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a
favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno, sia iniziative di
orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni
le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio
progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio
dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso
di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al
comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di
formazione e di maturazione, è rilasciata all’alunno una
certificazione che attesta l’adempimento dell’obbligo di istruzione o
il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo,
indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
5. In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo di
istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti gli alunni che nell’anno scolastico precedente hanno
frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione
degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall’obbligo già
negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare
in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza
sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con
i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione
del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.
8. In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, le
istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l’autonomia
didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi,
sia dell’inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste
dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29
maggio 1998, che potranno all’uopo essere modificate e integrate. A
tal fine è autorizzato l’incremento della dotazione del fondo di cui
all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997 n. 440, nella misura di lire
174.285 milioni per l’anno 1998, di lire 149.823 milioni per l’anno
1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall’anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni
in materia di integrazione scolastica nella scuola dell’obbligo
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l’anno 1999 e
di lire 10.672 milioni a decorrere dall’anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei
progetti connessi con l’attuazione dei commi 7 e 8, nonchè per le
relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l’anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Valle
d’Aosta, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, disciplinano l’elevamento dell’obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino
l’insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti
secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al
comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Norme finanziarie.

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato
complessivamente in lire 179.285 milioni per l’anno 1998, in lire
221.518 milioni per l’anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere
dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per
l’anno 1998, per lire 149.823 milioni per l’anno 1999 e per lire
105.323 milioni per l’anno 2000 e l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lire 71.695 milioni per
l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l’anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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