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Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulletossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
di Redazione
Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n.
167). — Disposizioni urgenti per l’attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività
di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso
testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello stato di previsione del Ministero dell’interno, come indicati
alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati
i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. I Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono
chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità
e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
–a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
–b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con
le iniziative assunte dalla Unione europea;
–c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
–d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
–e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
–f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l’intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università
possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della
alcooldipendenza nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei
danni correlati all’uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla
base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche
a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento
dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le
università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono
attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul
territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare
riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di
strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a
decorrere dall’esercizio finanziario 1996.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i
privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all’art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell’albo e nelle more della
registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con
l’unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con
contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell’ente locale, della tossicodipendenza e della
alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale
e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività
di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente
documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di
reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative
sociali, e loro consorzi, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all’albo regionale di
cui all’art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della
istituzione dell’albo regionale, iscritte nel registro prefettizio
delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a
progetti concordati con l’agenzia per l’impiego o con il servizio per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)
territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di
attività di formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all’art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per
l’assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di
operatori per l’elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una
quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e
1995 un’ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per
la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e
di valutazione dell’efficacia degli interventi sul territorio.
Art. 2.
1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all’art. 1 e non
impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono
conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi.
Per l’anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in
conto competenza ed in conto residui non impegnate nell’anno 1994.
2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi
finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell’esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi,
congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con
indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.
3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall’anno
1993, dai soggetti di cui all’art. 1, comma 3, si provvede mediante
aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell’ente
locale o al direttore generale dell’unità sanitaria locale competenti
per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dallo stesso anno, dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui
competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al
50 per cento dell’importo del finanziamento assentito. I successivi
pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento
dell’esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.
5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica
il disposto di cui all’art. 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, introdotto dall’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme
sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità
speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all’esercizio 1993,
residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull’utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati
dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di
cui all’art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente
generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell’ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, all’uopo nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e
collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e
59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Le somme relative al Fondo nazionale d’intervento per la lotta
alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di
previsione della entrata del bilancio dello Stato nell’ultimo
bimestre 1994, ovvero nel corso dell’esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto
capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’anno 1995 per essere riassegnate agli
enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato.
8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l’esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato
anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a
ripianare il bilancio stesso mediante l’emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa
dell’ente locale, di importo pari alla somma effettivamente
anticipata.
9. All’art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<, nonchè="" della="" presidenza="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" -="" dipartimento="" per="" gli="" affari="" sociali,="" pergli="" interventi="" di="" prevenzione,="" recupero="" e="" reinserimento="" sociale="" dei="" tossicodipendenti="">>.
10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale
sull’impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui
all’art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.
11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata
analisi delle attività relative all’erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3.
1. I termini e le modalità di presentazione delle domande,
i criteri per l’esame della congruenza e validità dei progetti ed i
criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto
del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all’art. 127, comma 6, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall’esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni
anno.
2. All’esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro
congruenza e validità, provvede la commissione di cui all’art. 127,
comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per
l’esame dei progetti inoltrati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del
presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell’interno, della sanità, di grazia e
giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione, del tesoro e dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle
regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dall’ANCI fino al trasferimento del
Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell’art. 4. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano
comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della
commissione dall’art. 127 citato.
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati
dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo
ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato
di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini
di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un’analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per
l’impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento
lavorativo.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione
antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui
al comma 1.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle
regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione
delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall’Osservatorio
permanente presso il Ministero dell’interno, le somme da destinare ai
finanziamenti di progetti di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
di cui all’art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per
cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel
rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di cui all’art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni
provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la
ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all’art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all’art. 2 della legge 22
luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle
destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni
ulteriore finanziamento i soggetti di cui all’art. 1, comma 4, che
non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività
finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle
indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell’erogazione
del contributo.
2. Nel corso dell’anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i
criteri e le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti, nonchè
gli strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi, anche
avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari,
del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul
loro territorio.
3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente
sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere
dall’esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che
provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle
somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle
somme per l’anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i
finanziamenti concessi e l’efficacia degli interventi realizzati. Il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei
dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l’elaborazione di criteri ed
indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Art. 5.
1. All’art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
–a) l’alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
—-<8. l'osservatorio,="" sulla="" base="" delle="" direttive="" e="" dei="" criteri="" diramati="" dal="" comitato,="" anche="" in="" base="" alle="" metodiche="" poste="" in="" essere="" dall'istat,="" acquisisce="" periodicamente="" e="" sistematicamente="" dati:="">>;
–b) al comma 10 è premesso il seguente periodo:
–c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
–d) al comma 14 le parole: <31 gennaio="">> sono sostituite dalle
seguenti: <31 marzo="">>.
Art. 6.
1. All’art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, al comma 1, le parole da:
2. All’art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
—<3-bis. gli="" enti="" che="" intendono="" avere="" in="" uso="" gli="" immobili="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" ne="" fanno="" domanda="" alla="" presidenza="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" -="" dipartimento="" per="" gli="" affari="" sociali,="" che="" provvede="" a="" trasmettere="" la="" domanda="" al="" ministero="" delle="" finanze="" -="" dipartimento="" del="" territorio="" -="" direzione="" centrale="" del="" demanio,="" entro="" sessanta="" giorni,="" corredandola="" con="" il="" proprio="" parere.="" il="" ministro="" delle="" finanze="" provvede="" sull'istanza="" entro="" centottanta="" giorni="" dalla="" data="" di="" ricezione.="" trascorso="" inutilmente="" tale="" termine,="" il="" ministro="" per="" la="" famiglia="" e="" la="" solidarietà="" sociale="" può="" chiedere="" che="" la="" questione="" sia="" iscritta="" all'ordine="" del="" giorno="" del="" consiglio="" dei="" ministri="">>.
Art. 7.
1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all’espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla
data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività
dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del
30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio
1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già
esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell’unità sanitaria locale; tale personale deve possedere
tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica
apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell’idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la
propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per
almeno sei anni con rapporto d’impiego o mediante contratti di
prestazioni d’opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa
utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante
concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo
attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico
formalizzato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; tale
personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale
di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i
SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con
rapporto d’impiego o mediante contratti di prestazione d’opera
professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi
previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo
il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o
psicologo mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti
istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del
Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un
punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli
riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e della
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i
SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è
ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.
5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di
assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 8.
1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il
presente decreto.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
3-bis.>31>31>8.>,>
Nessuno ti regala niente, noi sì
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