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Disposizioni urgenti per la disoccupazione e la fiscalizzazione degli oneri sociali”Capo II LAVORI SOCIALMENTE UTILI

di Redazione

DL 299/94: “Disposizioni urgenti per la disoccupazione e la fiscalizzazione degli oneri sociali” Capo II LAVORI SOCIALMENTE UTILI Art. 14. Lavori socialmente utili. Omissis. Art. 15. Piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. 1. Nelle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l’impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l’inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell’istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un’esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l’impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l’impiego . 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un’indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell’indennità provvede mensilmente l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all’uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l’indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l’occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all’INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione. 5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all’istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa e nel caso in cui quest’ultimo non abbia proceduto all’assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L’utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell’esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. 7. L’assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l’impiego. 8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 16. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro. 1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socioculturali, sportive, fondazioni, enti pubblici e di ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7. 2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate; b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. 3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione. 4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma. 5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione. 6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo. 7. Omissis. 8. Omissis. 9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta. 10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. 11. La misura di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento. 12. Omissis. 13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. 15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Art. 17. Copertura finanziaria. 1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l’anno 1994 e per lire 80 miliardi per l’anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l’anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all’entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 1 miliardo per l’anno 1994 ed a lire 80 miliardi per l’anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.


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