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Disposizioni urgenti per la disoccupazione e la fiscalizzazione degli oneri socialiCapo II LAVORI SOCIALMENTE UTILI
di Redazione
DL 299/94: Disposizioni urgenti per la disoccupazione e la fiscalizzazione degli oneri sociali
Capo II LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Art. 14.
Lavori socialmente utili.
Omissis.
Art. 15.
Piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione.
1. Nelle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l’impiego e di intesa con le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l’inserimento professionale dei giovani di età compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati
attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al
recupero dell’istruzione di base, alla qualificazione professionale
dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento
di un’esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa
al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle
disposizioni di cui all’articolo 14. La parte relativa al programma
formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l’impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l’impiego .
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente
articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un
periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e
di attività prestata al giovane è corrisposta un’indennità pari a L.
7.500. Al pagamento dell’indennità provvede mensilmente l’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all’uopo
convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti
utilizzatori corrispondono l’indennità spettante ai giovani anche per
la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per
l’occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all’INPS da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del
costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione,
è a carico del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa
secondo modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso
all’istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui è svolta l’esperienza lavorativa e nel caso in cui quest’ultimo
non abbia proceduto all’assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L’utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1,
lettera b), non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro,
non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non
preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane,
al termine dell’esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti
devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto
utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali
connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
7. L’assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l’impiego, sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l’impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 16.
Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori
di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
socioculturali, sportive, fondazioni, enti pubblici e di ricerca
nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il
progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma
7.
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una
formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro,
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto
di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al
trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo. Nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei
risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità
di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.
12. Omissis.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro
devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995
risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall’articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.
15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per
l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto
dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 17.
Copertura finanziaria.
1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per lire 20 miliardi per l’anno 1994 e per lire 80
miliardi per l’anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a
lire 19 miliardi per l’anno 1994, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilità della gestione di cui all’articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all’entrata di
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 1 miliardo per l’anno 1994 ed a lire 80
miliardi per l’anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilità
del fondo di cui all’articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto
articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo, per le medesime finalità, in quello successivo.
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