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Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo

di Redazione

Decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60 “Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000

Art. 1.
1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi
sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la
continuita’ dei servizi di assistenza ai disabili con handicap
intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall’Associazione
nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS),
e’ autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20
miliardi a favore della predetta Associazione.
2. Il contributo e’ erogato previa presentazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell’ente,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi
assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalita’
di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati
dell’attivita’ svolta a seguito dell’erogazione del contributo.
3. Il presidente dell’ente predispone e trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento
economico-finanziario dell’ente medesimo, nonche’ una relazione
sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all’accertamento
di responsabilita’, anche patrimoniali, nella gestione dell’ente.
Le somme recuperate dall’ente sono riversate, fino alla concorrenza
del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate
al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto,
pari a lire 20 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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