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Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione (GU 1/7/2005 n. 151)

di Redazione

Articolo 1 Art. 12. Cessazione anticipata del servizio di leva nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica militari, nonche’ del servizio civile sostitutivo 1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all’articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo’ chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. 2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo’ chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Fini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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