Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (in Gazz. Uff., 21 maggio 1996,
n. 117), conv. in l. 18 luglio 1996, n. 382 (in Gazz. Uff., 20 luglio
1996, n. 169). — Disposizioni urgenti nel settore sanitario.
Art. 1.
1. Omissis.
2. Omissis.
2-bis. Omissis.
2-ter. Omissis.
2-quater. Al personale risultato in esubero a seguito
dell’attuazione del processo di ristrutturazione della rete
ospedaliera si applicano le misure di mobilità previste dalla
normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di
mobilità d’ufficio da applicare prioritariamente all’interno della
unità sanitaria locale e successivamente nell’ambito del territorio
regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d’ufficio
è collocato in disponibilità ai sensi dell’articolo 34 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
procedure di mobilità di cui al presente comma si applicano
immediatamente dopo l’adozione delle singole iniziative di
ristrutturazione della rete ospedaliera.
2-quinquies. Alle regioni che entro il 31 dicembre 1996 non hanno
adottato l’atto programmatorio previsto dal comma 5 dell’articolo 2
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 2-ter
del presente articolo, a decorrere dall’anno 1997 e fino alla data di
adozione del citato atto, in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’articolo 14 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si applica una riduzione della
quota spettante pari al 2 per cento. A decorrere dall’anno 2000, alle
regioni che non rispettano il termine del 31 dicembre 1999 per il
completamento della ristrutturazione della rete ospedaliera si
applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario
nazionale in misura che sarà determinata dalla legge finanziaria per
il medesimo anno 2000.
3. I termini fissati dall’articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, per l’approvazione
dei progetti esecutivi delle opere finanziate con le risorse
disponibili in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono differiti, rispettivamente, al 31
luglio e al 31 agosto 1996.
Art. 2.
Omissis.
Art. 3.
Omissis.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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