Decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (in Gazz. Uff., 19 novembre
1996, n. 271), conv. in l. 17 gennaio 1997, n. 4 (in Gazz. Uff., 18
gennaio 1997, n. 14). — Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Art. 1.
Emoderivati salvavita.
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 12, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’adeguamento alla media comunitaria
dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15
novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996.
Art. 2.
Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria.
1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica
dirigenziale, ricoprono l’incarico di direttore sanitario di
ospedale, di presidio ospedaliero, di azienda ospedaliera, di azienda
USL o di dirigente medico di presidio ospedaliero alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l’incarico
medesimo fino al 31 dicembre 1997.
2. Omissis.
Art. 3.
Finanziamenti per l’attuazione dell’articolo 18, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni
distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di
base.
1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della
dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico,
sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi
al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal
Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico
del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per
il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per
il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i
programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge
2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi,
limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo
Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all’anno
1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento
delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della
pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.
Art. 4.
Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del
tesoro.
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1996 i contratti a tempo
determinato relativi al personale, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, assunto a norma dell’articolo 3-bis
del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell’articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1991.
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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