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Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.Art. 11 Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
di Redazione
DL 299/94 ART 11 Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Art. 11 Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra
attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica,
anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e
formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività
produttive con particolare funzione di supporto ai processi di
sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. [Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e
gestione per l’utilizzo diffuso della ricerca e dell’innovazione
nelle varie aree economico-produttive;
b) al riorientamento e recupero di competitività di strutture di
ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate
ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
formazione compresi nell’ambito di uno specifico programma organico
di intervento].
3. [Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con
contratti ai sensi dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso
articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata, nonché di consorzi e società
consortili costituite con la partecipazione prevalente di uno o più
dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere affidati
ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui
all’articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982].
4. [L’età per partecipare alle attività di formazione previste
dall’articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è
elevata a 32 anni].
5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede
nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50
miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’ambito del Fondo di
cui all’articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di
previsione del MURST
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