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Disposizioni urgenti in materia di entrate (GU n. 184 del 9/8/2005)

di Redazione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi) Art. 1. Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento 1. Nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita’ della norma tributaria». 2. (Abrogato). 3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche’ dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni. 4. Resta ferma la facolta’ di compensare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell’acconto eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita’ compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e prorogato al 30 settembre 2005. 5-bis. Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e’ effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. 5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresi’, la necessaria uniformita’ del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto: a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l’articolo 17 e’ abrogato; 2) all’articolo 25, comma 1, le parole da: «l’ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a: «straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio»; 3) all’articolo 43, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»; b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l’articolo 23 e’ sostituito dal seguente: «Art. 23 (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). – 1. Le disposizioni previste dall’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche’ i termini di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto»; 2) all’articolo 36, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.»; c) all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l’undicesimo»; d) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 420, le parole da «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera a)»; 2) il comma 424 e’ abrogato; e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice. Art. 1-bis. Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attivita’ di ricerca scientifica 1. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» la parola: «e» e’ soppressa; b) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita’ di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca». 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l’anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. Premio di concentrazione 1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’ attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, e i ventiquattro mesi successivi; b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE; c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di agregazzione devono aver esercitato attivita’ omogenee nei due periodi d’imposta precedenti alla data in cui e’ ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell’Unione eruopea, ovvero dello Spazion economico europeo. 2. Il premio di concentrazione spetta a condizion e che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, ed e’ pari al dieci per cento dell’importo risultante dalla differenza tra: a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione. 3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l’aggregazione e’ ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati. 5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attivita’ produttive, e’ approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche’ i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e’ data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall’anno 2005, per gli importi indicati dall’allegato 1. 8. All’onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2005, 242 milioni di euro per l’anno 2006 e 122 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici 1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l’immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi, n. 10, e’ trasferito in proprieta’ allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell’attuale usuario e’ a titolo gratuito, con le modalita’ e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio. 2. All’art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: 0a) al comma 13-ter, e’ aggiunto il seguente periodo: «Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco dei beni immobili da dismettere, l’Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ sul sito INTERNET dell’Agenzia, con l’indicazione del valore base degli immobili medesimi.»; a) dal comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’ alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e’ sottoposto al Ministro per i beni e le attivita’ culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all’elenco degli immobili»; b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sull’obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo’ essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita’ da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi». Art. 3-bis. Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada 1. All’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria». Art. 3-ter. Disposizioni per favorire le attivita’ di acquacoltura 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l’attivita’ di acquacoltura, diversi dalle societa’ commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita’ nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale ed agrario sono determinati, a decorrere dall’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l’applicazione della tariffa piu’ alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato (omiss.)

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