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Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degliinterventi e dell’occupazione in campo ambientale.

di Redazione

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 (in Gazz. Uff., 13 ottobre 1997, n. 239,
s.o.). — Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli
interventi e dell’occupazione in campo ambientale.

Art. 1.

Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di
figure professionali.

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il
Ministero dell’ambiente, nell’ambito delle proprie competenze,
promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle
amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l’efficienza dei
relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione
europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le
regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri
competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati
livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di
interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie
specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali
disponibili, il Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle
necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati
anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività
dall’Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell’ambiente promuove, in collaborazione con le
amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche
di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla
preparazione e al riconoscimento di profili professionali per
sviluppare e qualificare l’occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il
Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente ANPA), della Commissione tecnico-scientifica
di cui all’articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca,
istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente
riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è
autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall’anno
1997.

Art. 2.

Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della
sostenibilità urbana.

1. Il Ministro dell’ambiente assegna annualmente i premi per lo
sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti
industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la
riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed
indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per
la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali
particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche
dell’infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno
svilupparsi seguendo i princìpi del >,
approvato da rappresentanti delle città d’Europa a Lisbona l’8
ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza
europea sulle città sostenibili. L’assegnazione dei premi di cui al
primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie
imprese.
2. Il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto da emanare entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri
per l’individuazione dei premi di cui al comma 1 nonché le modalità
procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il
Ministero dell’ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell’ANPA,
dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi
associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e
1999.

Art. 3.

Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione.

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di
educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche
attraverso l’organizzazione di specifiche campagne, la
predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato
dell’ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività
di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di
lire 7.500 milioni per l’anno 1997 e di lire 7.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al
periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione
regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e
sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati
dall’Unione europea.

Art. 4.

Interventi per la conservazione della natura.

1. Sono istituiti a decorrere dall’anno 1998 con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente,
sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell’Appennino di significativo o rilevante interesse
naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di
Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso
dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e
individuazione della denominazione stabilite, su proposta del
Ministro dell’ambiente, di intesa con le regioni interessate, è
istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede
ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree
contermini.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Il Ministro dell’ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede,
sentiti la regione e gli enti locali competenti, all’istruttoria
tecnica necessaria per avviare l’istituzione dei parchi di cui ai
commi 3 e 4.
6. All’Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione
dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della
Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale
dell’Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse
naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All’Ente parco dell’Asinara sarà affidata la gestione del
territorio dell’omonima isola. Conseguentemente al comma 2
dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole:
> sono sostituite dalle
seguenti: >.
8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro
dell’ambiente procede, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere
dal 1° gennaio 1998.
9. Per l’istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è
autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000
milioni per l’anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall’anno
1999.
10. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e
9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli
anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a
lire 2.000 milioni per l’anno 1998 l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l’anno 1999
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della
conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, finalizzati all’istituzione e al funzionamento di parchi
nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell’inventario
nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle
linee fondamentali di assetto del territorio, ed all’organizzazione
della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché per
l’attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui
alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire
20.200 milioni per l’anno 1997, di lire 8.600 milioni per l’anno 1998
e di lire 7.100 milioni a decorrere dall’anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all’attività dei
parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui
all’articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze
giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche,
ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni
per l’anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall’anno 1998.

Art. 5.

Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo
ambientale.

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione
di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in
campo ambientale, all’attuazione degli adempimenti di cui alla legge
quadro 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico allo
svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è
autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l’anno 1997 e di lire
2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al
funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, di cui al
decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire
1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di
diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del
Ministro dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al
bilancio dello Stato. Per l’attivazione del sistema di coordinamento
e di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 8
novembre 1991, n. 360, come sostituito dall’articolo 6 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire
600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998.
Per l’attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13
gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca,
sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, nonché di raccolta e di elaborazione dei dati per
una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l’apertura di
uno sportello per il cittadino, l’ufficio preposto al coordinamento
di cui al comma 3 dell’articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991,
come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è
autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a
decorrere dal 1997.
3. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, istituisce un
sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità
ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il
sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per
l’Ecolabel e l’Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
4. Al fine di consentire l’installazione ai valichi di frontiera di
sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati
di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è
autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni
a valere sulle disponibilità dell’apposita sezione del Fondo di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi
corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20
giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 481.
5. Omissis.
6. Omissis.
Art. 6.

Ampliamento della pianta organica.

Ampliamento della pianta organica.

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero
dell’ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in
novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente formulata di intesa con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinati i profili professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai
sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle
procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non
coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in
deroga all’articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla
differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30
maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del
presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII,
VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già
inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di
riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità
richiamate dall’articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la
qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell’espletamento delle
procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI,
VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già
dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con
l’inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero
dell’ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il
personale già inquadrato saranno predisposti corsi di
riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni
attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le
modalità richiamate dall’articolo 12, comma 1, lettera s), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino
al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti
mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti
posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero
dell’ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e
mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII
e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale
vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in
materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle
categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono
coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici
territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il
Ministero dell’ambiente e preposti con atto formale ad uffici di
livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L’inquadramento
avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro
dell’ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici,
dell’anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche
relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal
comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da
riservare al personale dipendente del Ministero dell’ambiente le
modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero
dell’ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle
lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998,
sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo
la qualifica funzionale posseduta presso l’ANPA.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l’anno 1997, in lire
10.200 milioni per l’anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere
dall’anno 1999.

Art. 7.

Programma stralcio di tutela ambientale.

1. Per l’attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di
cui all’articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l’anno 1997, lire
130.000 milioni per l’anno 1998 e lire 130.000 milioni per l’anno
1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti
strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore
aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di
regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza
regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e
materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della
redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
dell’ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università,
enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi
delle vigenti disposizioni.
4. Nell’ambito del programma stralcio di cui al presente articolo,
sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati
secondo le modalità di cui all’articolo 25, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli incentivi ivi
previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di
stipulazione e concessione.

Art. 8.

Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997.

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Omissis.
5. Omissis.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie.

1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli da 1 a 6, ad
eccezione dell’articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per
l’anno 1997, a lire 53.434 milioni per l’anno 1998 e a lire 60.844
milioni per l’anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, pari a lire
65.690 milioni per l’anno 1997, a lire 130.000 milioni per l’anno
1998 e a lire 130.000 milioni per l’anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 19971999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le
risorse derivanti dai finanziamenti dell’Unione europea per
l’attuazione di interventi di politica comunitaria in materia
ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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