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Disposizioni per la trasformazione degli enti cheoperano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
di Redazione
Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (in Gazz. Uff., 11 luglio
1996, n. 161). — Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
TITOLO I
Art. 1.
Trasformazione.
1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel
settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato
secondo le disposizioni previste dal presente decreto.
Art. 2.
Enti operanti nel settore musicale.
1. Il presente decreto si applica:
a) agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche
assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e
della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti
dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con
riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14
agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.
2. Omissis
3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo
statuto, adottato ai sensi dell’art. 6, i propri organi, nonché i
poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano
l’art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni
del presente decreto, in quanto compatibili.
Art. 3.
Finalità delle fondazioni.
1. Le fondazioni di cui all’art. 1 perseguono, senza scopo di
lucro, la diffusione dell’arte musicale, per quanto di competenza la
formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale
della collettività.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono
direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il
patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel
territorio nazionale o all’estero, spettacoli lirici, di balletto e
concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi
istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano
secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del
vincolo di bilancio.
Art. 4.
Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili.
1. Le fondazioni di cui all’art. 1 hanno personalità giuridica di
diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo.
TITOLO II
Art. 5.
Deliberazione di trasformazione.
1. Omissis
2. Omissis.
3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia assorbe la
rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.
Art. 6.
Contenuto della deliberazione.
1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante
le indicazioni prescritte dall’art. 16 del codice civile e dal
presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla
formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione
della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono
obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una
somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla
data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che
la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio
economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei
trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei
nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle
disposizioni del presente decreto.
2. L’apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è
costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa
per l’anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della
ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata
all’ente trasformato, ai sensi dell’art. 24. La misura dell’apporto
corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori
privati al patrimonio iniziale della fondazione.
3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono
la misura del proprio apporto al patrimonio.
Art. 7.
Stima del patrimonio iniziale della fondazione.
1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da
una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione,
comprensivo degli apporti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b),
redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l’ente ha sede.
2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti
patrimoniali, l’indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse
e dei criteri di valutazione seguiti.
3. All’esperto designato dal presidente del tribunale si applicano
le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.
Art. 8.
Approvazione della deliberazione di trasformazione.
1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di
stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa
all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al
Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede
l’ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì
allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai
soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a
concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della
gestione della fondazione.
2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di
ricezione, con decreto dell’autorità di Governo competente in materia
di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la
conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la
situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la
congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le
osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta
giorni dalla sua adozione.
3. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo può
chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono
adottate dall’ente con le modalità di cui all’art. 5. La richiesta
sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che
riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.
Art. 9.
Effetti dell’approvazione.
Omissis
TITOLO III
Art. 10.
Statuto.
1. Lo statuto deve garantire l’autonomia degli organi della
fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li
hanno nominati né ad essi rispondono.
2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la
composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti
pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali
altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a
questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione
totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il
divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali
durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del
patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di
pubblica utilità, in sede di liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della
fondazione non può superare, per il primo quadriennio, la misura del
quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì
che possono nominare un rappresentante nel consiglio di
amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o
cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i
tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto
annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti
per la gestione dell’attività della fondazione, verificato con
riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso nella
fondazione. Per raggiungere tale entità dell’apporto, i fondatori
privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere
collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun
fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione .
4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l’ente
trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.
5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle
previsioni statutarie sono approvate dall’autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta
giorni dalla loro ricezione.
Art. 11.
Presidente.
1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale
essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell’apporto al
patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.
2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia, di cui all’art. 5, comma 3, è presieduta
dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni
di sovrintendente.
3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano
esecuzione gli atti da esso deliberati.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Art. 12.
Consiglio di amministrazione.
1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio di amministrazione, composto da sette membri, compreso chi
lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti
di onorabilità e professionalità dei componenti dell’organo, anche
con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In
ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l’autorità di Governo competente per lo spettacolo e la
regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno
di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio
di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto
al patrimonio.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente
alla trasformazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia è
composto da nove membri, compresi il presidente ed il sindaco di
Roma, dei quali uno designato dall’autorità di Governo competente per
lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha
sede e tre eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare
attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica,
che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la
compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri per i
quali si estende il programma di attività;
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria
della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria o
straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad
altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del
presidente, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei
suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della
delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri
consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e
d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono
partecipare i componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano
prese con maggioranze qualificate.
Art. 13.
Sovrintendente.
1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all’art. 16;
b) predispone il bilancio d’esercizio, nonché, di concerto con il
direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre
alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi
approvati e del vincolo di bilancio, l’attività di produzione
artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il
direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra
i musicologi più rinomati e di comprovata competenza teatrale;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come
disposto dall’art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e
comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e
della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della
cui attività risponde direttamente.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di
amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il
consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con
deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
per gravi motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme
al sovrintendente, e può essere riconfermato.
Art. 14.
Collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con l’autorità di Governo competente in materia di
spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un
supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in
rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del
tesoro.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo
sull’amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni
trimestre con apposita relazione all’autorità di Governo competente
in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale
delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis,
2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
4. Il compenso dei revisori è determinato, all’atto della nomina,
dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.
5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono
essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto
con l’autorità di Governo competente per lo spettacolo.
6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla
sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il
revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme
con quelli in carica.
7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante
l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 21.
Art. 15.
Norme in tema di patrimonio e di gestione.
1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire
legati, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 17 del codice
civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità
e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente
destinati all’esercizio dell’attività della fondazione, entro due
anni dall’acquisto.
2. La fondazione ha il diritto esclusivo all’utilizzo del suo nome,
della denominazione storica e dell’immagine del teatro ad essa
affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni
organizzate; può consentire o concederne l’uso per iniziative
coerenti con le finalità della fondazione stessa.
3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la
fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e
la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo
della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla
legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 16.
Scritture contabili e bilancio.
1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale,
deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti
dall’art. 2214 del codice civile.
2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
quanto compatibili.
3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di
bilancio che tengano conto della particolare attività delle
fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell’attivo
dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e
dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima
dell’approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, secondo le
modalità previste dal medesimo decreto.
4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei
termini previsti per le società per azioni.
5. Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio
deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del
tesoro e all’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo
e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Art. 17.
Conservazione dei diritti.
1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti
originari sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l’impegno di inserire nei programmi annuali di
attività artistica opere di compositori nazionali;
b) abbiano assunto l’impegno di prevedere incentivi per
promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
c) abbiano assunto l’impegno di coordinare la propria attività
con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni
musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione
musicale nazionale, nel rispetto dei princìpi comunitari.
2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le
situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In
particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i
contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali,
provinciali o comunali, spettanti all’ente prima della
trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro
misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell’ente
originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica,
attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare
importanza eventualmente riconosciuta all’ente originario.
Art. 18.
Decadenze.
1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell’art. 17
determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle
prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli
diritti o singole prerogative.
2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo
la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli
stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di
sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso,
in ragione della natura dell’attività da compiere.
3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall’autorità di
Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il
Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.
4. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo
comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i
provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19.
Vigilanza.
1. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo
verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione
dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti
originari.
2. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo può
disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e
all’esito di queste può:
a) adottare i provvedimenti previsti all’art. 18;
b) pronunciare, fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, la
decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge
agli enti originari.
3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all’autorità
di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche
periodiche, da essi richieste.
Art. 20.
Insolvenza.
1. La fondazione che esercita un’attività commerciale è soggetta,
in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento.
Art. 21.
Amministrazione straordinaria.
1. L’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche
su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del
consiglio di amministrazione della fondazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie, che regolano l’attività della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per
cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono
previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due
esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al
50 per cento.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più
commissari straordinari, viene determinata la durata del loro
incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro
spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della
fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le
soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono
motivatamente proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti,
promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle
prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l’esercizio dell’azione di
responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di
amministrazione, previa autorizzazione dell’autorità di Governo
competente in materia di spettacolo.
Art. 22.
Personale.
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono
disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono costituiti e
regolati contrattualmente.
2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si
applicano le disposizioni dell’art. 2 della legge 18 aprile 1962, n.
230.
3. L’art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico,
a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale,
nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.
4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni
diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti,
organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni
musicali svolte nell’ambito del rapporto di lavoro.
5. La trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2 del presente
decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione
del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia
rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro
derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.
Art. 23.
Corpi artistici.
1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività
di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione
delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze
produttive della fondazione.
2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa
autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività
della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da
parte di tutti i componenti del corpo artistico e all’indicazione di
tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo
organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma
non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del
rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell’ente, con
particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario
per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell’attività;
c) al riconoscimento all’ente di vantaggi economici, previamente
concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti
radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi
dell’attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome
della fondazione.
3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici
organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis,
comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 24.
Contributi dello Stato.
1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello
spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione
degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) sono
determinati dall’autorità di Governo competente in materia di
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza Stato-regioni .
2. I criteri vengono determinati sulla base dei seguenti princìpi:
a) ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo
quanto previsto dalla successiva lettera e);
b) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
c) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di
ciascuno degli enti o delle fondazioni con proiezione triennale;
d) valutazione degli organici artistici, tecnici ed
amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e
dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale. Gli organici funzionali sono previamente definiti tenendo
conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla
eventuale presenza di corpi di ballo e laboratori di costruzione
scenotecnica e costituiscono elemento del piano economico finanziario
triennale di cui all’art. 6, lettera c);
e) considerazione della entità della partecipazione dei privati
al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Gli elementi indicati alla lettera c) del comma 2, dovranno
essere valutati secondo criteri oggettivi, collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione di indicatori di
rilevazione.
4. Gli elementi indicati alla lettera e) del comma 2 sono tenuti
presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 25 del
presente decreto.
5. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata in
percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo, in misura
non modificabile per almeno tre anni .
Art. 25.
Disposizioni tributarie.
1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a
favore delle fondazioni di cui all’art. 2 del presente decreto,
nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le
disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65,
comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti
privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate
come contributo alla gestione della medesima nell’anno in cui è
pubblicato il decreto di cui all’articolo 8, e per le somme versate
come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di
imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto,
fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della
detrazione dell’imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto
dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono
versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta
successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione
della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato
presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i
predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme
detratte nel caso di mancato rispetto dell’impegno assunto. La
destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da
parte del percettore .
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati
dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti
[all’imposta sugli spettacoli] soltanto quando il pagamento sia
direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono
soggette [all’imposta sugli spettacoli].
5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente
decreto nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali,
svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività
accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano
svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui
contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi
stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in
diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro
strumento di finanziamento.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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