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Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunitàper l’infanzia e l’adolescenza
di Redazione
Legge 28 agosto 1997, n. 285 (in Gazz. Uff., 5 settembre 1997, n.
207). — Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza.
Art. 1.
Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse
più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del
Fondo è riservata al, finanziamento di interventi da realizzare nei
comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e
Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene,
per il 50 per cento, sulla base dell’ultima rilevazione della
popolazione minorile effettuata dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l’infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi residenziali
socio-assistenziali in base all’ultima rilevazione dell’ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell’obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di
sotto della soglia di povertà così come stimata dall’ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili
del Ministero dell’interno, nonché dall’Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero della giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro,
della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l’anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall’anno 1998.
Art. 2.
Ambiti territoriali di intervento.
1. Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma
6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti
territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e
l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti
ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui
partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende
sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano
piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo
piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali
assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di
intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all’approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all’articolo 1 ad
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti
delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i
successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota
non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la
realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione
in materia di servizi per l’infanzia e per l’adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di cui all’articolo 1, nonché di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
Art. 3.
Finalità dei progetti.
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1 i
progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla
relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della
violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in
istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della
condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per
la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’esercizio dei diritti civili
fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell’ambiente
urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere
e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel
rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere,
culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle
famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più
minori con handicap al fine di migliorare la qualità del
gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di
istituzionalizzazione.
Art. 4.
Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della
povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei
minori in istituti educativo-assistenziali.
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato
di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di
maternità e paternità, facilitando l’accesso ai servizi di assistenza
alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della
famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione
delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante
il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari,
diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica
e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e
portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole
comunità educativo-riabilitative;
f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari
nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali
possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia
deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai
figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in
difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la
promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici
esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di
abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e
di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie
e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino
malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo
avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.
Art. 5.
Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia.
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si
occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di
flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per
l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo
giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa
e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere
anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero.
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno
e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la
partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e
gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione
su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle
capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita
aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza professionale e possono essere
previsti anche nell’ambito dell’attuazione del regolamento recante la
disciplina delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7.
Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani
e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione
di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in
particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica
utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e
degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche
amministrativa.
Art. 8.
Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico.
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per
la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il
Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l’infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti
realizzati a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli
interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con
particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori
progetti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla
Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di
segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di
monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica,
può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e
strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce
le modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del
servizio.
5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua
di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
Valutazione dell’efficacia della spesa.
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui
minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da
adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel
rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto
all’impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui
all’articolo 1 ed all’individuazione degli ambiti territoriali di
intervento di cui all’articolo 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni
delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e
l’assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all’articolo 2.
Art. 10.
Relazione al Parlamento.
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la
solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato
di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni
presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 9.
Art. 11.
Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza e statistiche
ufficiali sull’infanzia.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e
comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull’infanzia
e sull’adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari
sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale
di documentazione e di analisi per l’infanzia e della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri
derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del
Fondo di cui all’articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte
all’infanzia e all’adolescenza, l’ISTAT, anche attraverso i soggetti
che operano all’interno del Sistema statistico nazionale di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità
della vita dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della
famiglia, della scuola e, in genere, della società.
Art. 12.
Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216.
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall’articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a
tal fine riducendo di pari importo l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per
i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n.
216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell’interno.
Art. 13.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1997 e a lire 315
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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