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Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alladroga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

di Redazione

Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53). –
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

Art. 1.

Modifiche al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. All’art. 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominato >, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le parole: <, anche="" con="" l'eventuale="" apporto="" di="" esperti,="">>;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<7. presso="" la="" presidenza="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" -="" dipartimento="" per="" gli="" affari="" sociali="" è="" istituito="" un="" osservatorio="" permanente="" che="" verifica="" l'andamento="" del="" fenomeno="" della="" tossicodipendenza,="" secondo="" le="" previsioni="" del="" comma="" 8.="" il="" ministro="" per="" la="" solidarietà="" sociale="" disciplina,="" con="" proprio="" decreto,="" l'organizzazione="" e="" il="" funzionamento="" dell'osservatorio,="" in="" modo="" da="" assicurare="" lo="" svolgimento="" delle="" funzioni="" previste="" dall'art.="" 127,="" comma="" 2.="" il="" comitato="" si="" avvale="" dell'osservatorio="" permanente.="">>;
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: >;
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: > sono inserite le seguenti: >;
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
<13. le="" campagne="" informative="" nazionali="" sono="" realizzate="" attraverso="" i="" mezzi="" di="" comunicazione="" radiotelevisivi="" pubblici="" e="" privati,="" attraverso="" la="" stampa="" quotidiana="" e="" periodica="" nonchè="" attraverso="" pubbliche="" affissioni="" e="" servizi="" telefonici="" e="" telematici="" di="" informazione="" e="" di="" consulenza="" e="" sono="" finanziate="" nella="" misura="" massima="" di="" lire="" 10="" miliardi="" annue="" a="" valere="" sulla="" quota="" del="" fondo="" nazionale="" di="" intervento="" per="" la="" lotta="" alla="" droga="" destinata="" agli="" interventi="" previsti="" dall'art.="" 127.="" il="" presidente="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" o="" il="" ministro="" per="" la="" solidarietà="" sociale="" da="" lui="" delegato="" determina,="" con="" proprio="" decreto,="" in="" deroga="" alle="" norme="" sulla="" pubblicità="" delle="" amministrazioni="" pubbliche,="" la="" distribuzione="" delle="" risorse="" finanziarie="" tra="" stampa="" quotidiana="" e="" periodica,="" emittenti="" radiofoniche="" e="" televisive="" nazionali="" e="" locali="" nonchè="" a="" favore="" di="" iniziative="" mirate="" di="" comunicazione="" da="" sviluppare="" sul="" territorio="" nazionale.="">>;
f) il comma 14 è abrogato.
2. L’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito
dal seguente:
>.
3. L’art. 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito
dal seguente:
>.
4. L’art. 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito
dal seguente:
>.

CFR PROV 05.08.1999 ART 23
CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1

CFR DLT 31.03.1998 n. 112 ART 5
CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 59
CFR DLT 03.02.1993 n. 29 ART 65
CFR L 08.11.1991 n. 381 ART 1
CFR L 11.08.1991 n. 266
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 1 parte 2
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 127 parte 2
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 131 parte 2
MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 132 parte 2

Art. 2.

Disposizioni sul personale.

1. Ai fini della direzione delle attività dei servizi per le
tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai
sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità
30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di
secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già
eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni
alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria
attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio
sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle
tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o
mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno
ventiquattro ore settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a
bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono
conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per
titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in
assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi
dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo
livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia
prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno
ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell’organico dei SERT, istituiti ai sensi dell’art. 6
del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su
incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno,
anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia
operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno,
anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti
istituiti nell’organico dei SERT in attuazione del regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n.
444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i
titoli riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze
stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l’obbligo di
permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni
dalla data del conferimento dell’incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo
professionale all’interno delle strutture di cui agli articoli 115 e
116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a
svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di
lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino
in possesso dell’attestato di frequenza di appositi corsi di
formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite
dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari,
presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo
unico sulle tossicodipendenze, purchè prestino la loro attività a
tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività
retribuite o remunerative.

CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1

CFR DM 30.11.1990 n. 444
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 115 parte 2
CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 116 parte 2

Art. 3.

Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del
1997.
1. All’art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
modificato dall’art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26,
la parola: <1998>> è sostituita dalla seguente: <2000>>.
2. All’art. 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le
parole da: > fino
alla fine del comma sono soppresse.
3. L’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito
dal seguente:
>.

CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1

MOD DL 19.12.1997 n. 438 ART 1
MOD DL 19.12.1997 n. 438 ART 2
MOD L 28.03.1997 n. 86 ART 1

Art. 4.

Disposizioni finali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell’art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti
soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e
tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e sociali da
parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, al fine dell’iscrizione agli albi
previsti dal medesimo art. 116 e dell’applicazione delle previsioni
dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni. L’atto di intesa di cui al presente
comma è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una
retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può
essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il
lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare
la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico
e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle
terapie, dell’intervento socio-riabilitativo e dell’attività di
prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla
specificità dell’azione di recupero e riabilitazione dalle
tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
previste dall’atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia l’atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la
definizione di criteri e modalità uniformi per l’iscrizione degli
enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui
all’art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo
1993, nonchè l’atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed
educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla
revisione del decreto di cui all’art. 118 del testo unico sulle
tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell’organico dei
SERT.
4. In sede di prima attuazione, l’atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall’art. 127, comma 7, del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall’art. 1, comma 2, è emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento
dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della
determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al medesimo art. 127, comma 7, lettera a), del testo
unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall’art. 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall’art. 1, comma 2, è adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e
31.2.2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello
Stato sono riassegnate all’unità previsionale di base 12.1.3.1,
denominata >, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata,
ai sensi dell’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della presente legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

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