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Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (GU n. 133 Suppl.Ord. del 11/06/2001)

di Redazione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 11 giugno 2001 – Supplemento Ordinario n. 142

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;

Visto l’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Generalita’

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell’Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell’Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonche’, in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.

2. Nell’ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica appartenenti alle categorie:
a) dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all’articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

CAPO II
Disciplina degli organici nel periodo transitorio

Art. 2
(Organico complessivo delle Forze armate)

1. L’entita’ complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e’ fissata a 190.000 unita’ a decorrere dalla data del 1° gennaio 2007.

2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all’articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella “A” allegata al presente decreto.

3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita’, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri indicata nella tabella “A” allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella “A” di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 3.
(Ufficiali)

1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalita’ definite dall’articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 4
(Sottufficiali)

1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono indicate nella tabella “B” allegata al presente decreto.

2. Al fine di realizzare con gradualita’ la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica nella tabella “A” allegata al presente decreto, a decorrere dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

Art. 5
(Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve)

1. Nell’ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, è autorizzata, per il biennio 2001-2002, l’immissione in servizio permanente di non piu’ di 10.450 unita’, comprensive dei 2.531 volontari di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non puo’ comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita’; Marina 2.797 unita’; Aeronautica 1.658 unita’;
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita’; Marina 3.183 unita’; Aeronautica 1.750 unita’.

2. Per il biennio 2001 – 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita’; Marina 5.272 unita’; Aeronautica 2.033 unita’;
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita’; Marina 5.318 unita’; Aeronautica 2.075 unita’.

3. Al fine di realizzare con gradualita’ il raggiungimento degli organici da conseguire al 1° gennaio 2021, nella misura indicata nella tabella “A” allegata al presente decreto a decorrere dall’anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all’articolo 1, comma 2, ledere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.

Art. 6
(Gestione delle eccedenze)

1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella “A” allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l’anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa. e’ assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa nonche’ nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovra’ in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell’ambito della quota prevista per l’accesso dall’esterno.

2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e’ definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa. di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita’ stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo’ permanere presso l’Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale puo’ avvenire, a domanda. il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2004, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di eta’ provati per, ciascuna categoria di personale viene collocale in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria e’ stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 3.

5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu’ anziano e, a parita’ di eta’, l’ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l’ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu’ anziano e, a parita’ di eta’, l’ufficiale o il sottufficiale piu’ anziano in grado.

6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza e’ considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all’articolo 2, comma 3.

7. Non e’ consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.

8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianita’ di grado e di servizio complessivamente maturate nonche’, ove piu’ favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l’attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza. riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo e’ equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta’. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

CAPO III
Sospensione del servizio di leva

Art. 7
(Sospensione del servizio di leva)

1. Il servizio obbligatorio di leva e’ sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985.

2. Dall’anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e’ annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa. tra l’Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l’Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e’ adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e’ ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
(Modalita’ per la chiamata alle armi)

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorita’ per l’assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l’assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, cosi’ come sostituito dall’articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresi’, affinche’ sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneita’ somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita’ e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso, escluso l’eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e’ a carico dell’Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16.

4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.

Art. 9
(Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole “Per ottenere il beneficio ” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio”.

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita’ statali o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti: dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.”.

Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)

1. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita’ economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita’ economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;”;

2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita’ dell’Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita’ presso la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli o la Scuola militare -Teuliè'” di Milano o la Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia.”.

3. All’articolo 7, comma I, lettera f). del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole “per un periodo di almeno 60 giorni” sono soppresse.

Art. 11
(Contingenti ausiliari)

1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell’Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie diporto, e dell’Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

CAPO IV
Volontari di truppa.

Art. 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita’ di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.

2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unita’ dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.

3. Ai volontari di cui al comma 1 e’ corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.

4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili. le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Ai volontari di cui al comma 1 che, comandati in servizio isolato, si trovino nell’impossibilita’, attestata dall’autorita’ che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006. l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all’articolo 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalita’ di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell’ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.

7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

8. 1 volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.

Art. 13
(Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)

1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio:
a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
b) la licenza speciale e’ concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall’inizio della libera uscita dell’ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festivita’.

2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti:
a) e’ concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi’ attribuite quattro gioviate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita’ che non siano corrisposte per dodici mensilita’;
b) in caso di servizio all’estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all’estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l’impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi;
c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l’orario settimanale di lavoro e’ distribuito su cinque giorni, il sabato e’ considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi;
d) nell’anno di maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e’ determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e’ considerata a tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria e’ un diritto irrinunciabile e non e’ monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la licenza ordinaria e’ fruita entro il primo semestre dell’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza;
e) il diritto alla licenza ordinaria non e’ pregiudicato in caso di assenza per infermita’, anche se tale assenza si protrae per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi e’ autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermita’ insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione;
f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato comete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche’ il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita’ ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta;
g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti:
a) è concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi’ attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita’ che non siano corrisposte per dodici mensilita’:
b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

Art. 14
(Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)

1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria e’ disciplinata dalla normativa prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e’ compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve e’ soppressa.

3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita’ d’impiego, secondo le esigenze prospettate dall’interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria gia’ fruito potra’ essere detratto dalla licenza ordinaria dell’anno in corso ovvero dell’anno successivo.

4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneita’ al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, e’ computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti:
a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a un anno;
b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a tre anni;
c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria non puo’ superare complessivamente i due anni a quinquennio.

Art. 15
(Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.

2. Nell’ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all’articolo 5. è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3. Ai fini dell’armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un’indennita’ mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l’attivita’ effettuata oltre il normale orario di servizio.

4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.

Art. 16
(Volontari di truppa in ferma annuale di cui all’art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)

1. Fino al 31 dicembre 2006. l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all’articolo 2, comma 4-bis,”del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all’articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.

2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale puo’ essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell’interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unita’ navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale. nonche’ per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla ferma breve o prefissata.

3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l’assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia ai grado conseguito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 14, comma 4.

Art. 17
(Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato dei lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell’articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.

2. Le norme di incentivazione dell’occupazione e dell’imprenditorialita’ che individuino i beneficiari anche sulla base dell’eta’, della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di eta’ e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l’arruolamento.

3. Il Ministro della difesa, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorita’ militari periferiche.

4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l’affidamento di attivita’ di supporto logistico di interesse delle Forze armate.

5. Le Universita’ degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita’ formative prestate nel corso del servizio militare in qualita’ di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli studi.

Art. 18
(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)

1. Nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell’Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.”

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all’articolo 12, comma 1.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l’applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e’ abrogato l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l’accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

6. La riserva di cui all’articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende. dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche’, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell’anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.

7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche’ da’ luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e’ prevista l’utilizzazione nell’ipotesi in cui l’amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Art. 19
(Eta’ massima per il reclutamento dei volontari di truppa)

1. L’eta’ massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e’ stabilita in 25 anni.

CAPO V
Disposizioni in materia di’ ufficiali

Art. 20
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

1. All’articolo 4. comma 8. del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. e successive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il personale femminile che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e’ rinviato al corso successivo e qualora io superi con esito favorevole assume l’anzianita’ relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.”.

2. All’articolo 5. comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
“a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attivita’ addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero e che non abbiano superato il 40° anno d’eta’:
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo.”.

3. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Ciascuna Forza armata puo’ bandire concorsi per l’ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.”

4. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.”
5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e’ rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l’anzianita’ relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.”.

5. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da “Ispettore Logistico” a “Ispettore delle Armi” sono sostituite dalle seguenti: “ed ispettori a competenza generale nell’ambito dell’esercito”;
b) alla lettera c), le parole: “dai tre tenenti generali” sono sostituite dalle seguenti: “dai due tenenti generali dei ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni”;

6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6, le parole: “3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “2 anni”;

7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga “tenente”, colonna 6, sostituire le parole: “3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore” con le seguenti: “2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore”;

8. All’articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente;
“3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.”.

Art. 21
(Ufficiali ausiliari)

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita’ di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo’ avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita’ tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita’ di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da ammettere annualmente in servizio e’ fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.

Art. 22
(Ufficiali di complemento)

1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Art. 23
(Ufficiali in ferma prefissata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di un anno e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.

2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
b) non abbiano superato il 38o anno d’eta’ alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell’idoneita’ psico-fisica ed attitudinale necessaria all’esercizio delle mansioni connesse.

3. Ai corsi di cui al comma 1, per l’Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d’eta’ alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita’ psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.

4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell’articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d’eta’ alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita’ psico-fisica e attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale.

5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita’ dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche’ la durata dei corsi; le modalita’ per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata.

6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari della corrispondente Arma o Corpo della Forza armata d’appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d’appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea;
c) sottotenenti dell’Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari, del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.

7. L’anzianita’ relativa e’ determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.

8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita’ assoluta.

9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita’ e delle attitudine necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sorto dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.

Art. 24
(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)

1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d’eta’. Il servizio prestato in qualita’ di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche’ gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta’.

5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e’ adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull’avanzamento.

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita’ navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l’avanzamento ad anzianita’ al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

Art. 25
(Ufficiali delle forze di completamento)

1. In relazione alla necessita’ di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita’ addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianita’ posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non piu’ di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali dei servizio permanente.

3. L’avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita’ previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di eta’. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all’Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche’ gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta’.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo’ essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita’ che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:
a) le modalita’ per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita’ per l’individuazione delle professionalita’ e del grado conferibile ai sensi del comma 5, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell’articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita’ a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennita’ integrativa speciale, dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all’interessato.

Art. 26
(Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)

1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonche’ le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.

2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

4. Per ali ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell’Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all’80 per cento dei posti annualmente disponibili per l’accesso al ruolo tecnico-logistico dell’Anna dei carabinieri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 298.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 27
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
“5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 12004, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e’ rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l’anzianita’ relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.”.

Art. 28
(Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali)

1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita’ relative rispettivamente ai livelli retributivi VI° e VII°-bis nonche’ le indennita’ operative gia’ previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennita’ operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stipendio è determinato, se piu’ favorevole, sulla base dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.

4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.

5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.

CAPO VI
Disposizioni varie e finali

Art. 29
(Disposizioni finali)

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella “A” allenata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita’ alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.

2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella “A” allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Nell’ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifici corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l’impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unita’ di personale militare per l’espletamento dei compiti d’istituto.

4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, puo’ essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell’ambito delle risorse disponibili nell’apposito Fondo.

Art. 30
(Modifica e abrogazione di norme)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio.

2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu’ di 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è abrogato l’articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Art. 31
(Clausola finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalita’ previste all’articolo 8. commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

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