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Disposizioni per assicurare interventi urgenti diattuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

di Redazione

Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). – Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000. Art. 1. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una struttura dedicata all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. 2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l’integrazione dell’attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell’ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può superare l’importo di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di lire 100.616 milioni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno 2000. 4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della struttura. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. 6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all’assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambio dell’unità previsionale di base di parte corrente > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO] All’art. 1: al comma 1, la parola: > è sostituita dalle seguenti: >; le parole: > sono sostituite dalle seguenti: >; le parole: > sono sostituite dalle seguenti: >; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: >; al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: >; il comma 3 è sostituito dal seguente: <3. le="" regioni="" e="" le="" province="" autonome="" presentano="" al="" ministero="" della="" sanità,="" nei="" termini="" e="" con="" le="" modalità="" previste="" nel="" decreto="" ministeriale="" di="" adozione="" del="" programma="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" i="" progetti="" per="" l'attivazione="" o="" la="" realizzazione="" delle="" strutture,="" conformi="" alle="" indicazioni="" del="" programma="" medesimo="" e="" tali="" da="" assicurare="" l'integrazione="" delle="" nuove="" strutture="" e="" dell'assistenza="" domiciliare="" con="" le="" altre="" attività="" di="" assistenza="" sanitaria="" erogate="" nell'ambito="" della="" regione="" o="" della="" provincia.="" a="" tali="" progetti="" deve="" essere="" allegato="" un="" piano="" della="" regione="" o="" della="" provincia="" autonoma="" che="" assicuri="" l'integrazione="" dell'attività="" delle="" strutture="" con="" le="" altre="" attività="" di="" assistenza="" ai="" pazienti="" indicati="" nel="" comma="" 1,="" erogate="" nell'ambito="" della="" regione="" o="" della="" provincia="" autonoma.="" il="" contributo="" finanziario="" a="" carico="" del="" bilancio="" dello="" stato="" per="" la="" realizzazione="" del="" programma="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" non="" può="" superare="" l'importo="" di="" lire="" 155.895="" milioni="" per="" l'anno="" 1998,="" di="" lire="" 100.616="" milioni="" per="" l'anno="" 1999="" e="" di="" lire="" 53.532="" milioni="" per="" l'anno="" 2000.="">>; il comma 4 è sostituito dal seguente: <4. il="" ministero="" della="" sanità="" valuta="" i="" progetti="" di="" cui="" al="" comma="" 3="" ed="" i="" piani="" ad="" essi="" allegati="" secondo="" i="" criteri="" stabiliti="" nel="" decreto="" di="" adozione="" del="" programma.="" la="" congruità="" dei="" progetti="" e="" dei="" piani="" ai="" criteri="" stabiliti="" consente="" alla="" regione="" di="" accedere="" al="" finanziamento="" del="" ministero="" della="" sanità="" per="" il="" raggiungimento="" dell'obiettivo="" di="" cui="" al="" comma="" 1="">>. Art. 2. 1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all’art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’art. 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l’adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO] All’art. 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: >. Art. 3. 1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità: a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l’anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997; b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera a). 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale. 4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all’allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999. 5. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l’eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto. 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente > dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO] All’art. 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: > sono inserite le seguenti: <, con="" specifico="" riferimento="" agli="" obiettivi="" della="" programmazione="" sanitaria="" regionale="" conseguiti,="">>. Art. 4. 1. Nell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l’ultimo periodo è sostituto dai seguenti: >. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998. Testo risultante a seguito della conversione [L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO] All’art. 4, al comma 2, sono soppresse le parole: >. Dopo l’art. 4, è inserito il seguente: >. Art. 5. 1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


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