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Disposizioni per assicurare interventi urgenti diattuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
di Redazione
Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (in Gazz. Uff., 29 dicembre,
n. 302). – Disposizioni per assicurare interventi urgenti di
attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
Art. 1.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della sanità, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma
nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia
autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario
nazionale, di almeno una struttura dedicata all’assistenza palliativa
e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai
trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi
dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di
quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della
sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto
ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti
per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del
programma medesimo e tali da assicurare l’integrazione dell’attività
delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti
indicati nel comma 1 erogate nell’ambito della regione o della
provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello
Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può
superare l’importo di lire 155.895 milioni per l’anno 1998, di lire
100.616 milioni per l’anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l’anno
2000.
4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3
secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La
congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di
accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la
realizzazione della struttura.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei precedenti commi,
determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire
53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte capitale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità.
6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria
prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150
miliardi di lire, da destinare all’assistenza domiciliare, con
particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla
ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambio dell’unità previsionale di
base di parte corrente
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla
formazione specialistica dei medici.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO]
All’art. 1:
al comma 1,
la parola:
le parole:
dalle seguenti:
le parole:
alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<3. le="" regioni="" e="" le="" province="" autonome="" presentano="" al="" ministero="" della="" sanità,="" nei="" termini="" e="" con="" le="" modalità="" previste="" nel="" decreto="" ministeriale="" di="" adozione="" del="" programma="" di="" cui="" al="" comma="" 1,="" i="" progetti="" per="" l'attivazione="" o="" la="" realizzazione="" delle="" strutture,="" conformi="" alle="" indicazioni="" del="" programma="" medesimo="" e="" tali="" da="" assicurare="" l'integrazione="" delle="" nuove="" strutture="" e="" dell'assistenza="" domiciliare="" con="" le="" altre="" attività="" di="" assistenza="" sanitaria="" erogate="" nell'ambito="" della="" regione="" o="" della="" provincia.="" a="" tali="" progetti="" deve="" essere="" allegato="" un="" piano="" della="" regione="" o="" della="" provincia="" autonoma="" che="" assicuri="" l'integrazione="" dell'attività="" delle="" strutture="" con="" le="" altre="" attività="" di="" assistenza="" ai="" pazienti="" indicati="" nel="" comma="" 1,="" erogate="" nell'ambito="" della="" regione="" o="" della="" provincia="" autonoma.="" il="" contributo="" finanziario="" a="" carico="" del="" bilancio="" dello="" stato="" per="" la="" realizzazione="" del="" programma="" di="" cui="" al="" comma="" 1="" non="" può="" superare="" l'importo="" di="" lire="" 155.895="" milioni="" per="" l'anno="" 1998,="" di="" lire="" 100.616="" milioni="" per="" l'anno="" 1999="" e="" di="" lire="" 53.532="" milioni="" per="" l'anno="" 2000.="">>;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<4. il="" ministero="" della="" sanità="" valuta="" i="" progetti="" di="" cui="" al="" comma="" 3="" ed="" i="" piani="" ad="" essi="" allegati="" secondo="" i="" criteri="" stabiliti="" nel="" decreto="" di="" adozione="" del="" programma.="" la="" congruità="" dei="" progetti="" e="" dei="" piani="" ai="" criteri="" stabiliti="" consente="" alla="" regione="" di="" accedere="" al="" finanziamento="" del="" ministero="" della="" sanità="" per="" il="" raggiungimento="" dell'obiettivo="" di="" cui="" al="" comma="" 1="">>.
Art. 2. 1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze
delle regioni di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con
proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le modalità e le procedure di cui all’art. 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di
identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto
magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e
le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria
di cui all’art. 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Per la progettazione e l’adozione, in via sperimentale,
della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000
milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni,
rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte capitale
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO]
All’art. 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Art. 3. 1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996
e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il
finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai
sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui
all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
tra le regioni con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto
del Fondo sanitario nazionale per l’anno 1997, fino alla concorrenza
dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995,
1996 e 1997;
b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi
certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme
assegnate ai sensi della lettera a).
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una
quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai
sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a
trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a
quello della sanità, apposita certificazione del presidente della
giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate
e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento
della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario
regionale.
4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme
spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui
all’allegata tabella A entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ed il restante 25 per cento entro il 30
giugno 1999.
5. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della
ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle
certificazioni acquisite, l’eccedenza è posta in detrazione in
occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente
riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente
decreto.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5,
determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO]
All’art. 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
Art. 4. 1. Nell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 13 dicembre
1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1997, n. 21, l’ultimo periodo è sostituto dai seguenti:
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci,
mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga
alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare
la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario
nazionale degli esercizi 1997 e 1998.
Testo risultante a seguito della conversione
[L 26.02.1999 n. 39 ALL UNICO]
All’art. 4, al comma 2, sono soppresse le parole:
Dopo l’art. 4, è inserito il seguente:
Art. 5. 1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle
aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura
di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in
tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il
contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di
stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa
azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
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