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Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggettipubblici.
di Redazione
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (in Gazz. Uff., 17 maggio,
n. 113). – Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici.
Capo I
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente decreto:
a) definisce i princìpi generali in base ai quali i soggetti
pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a
particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto
delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse
pubblico, per il cui perseguimento è consentito detto trattamento,
nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere
trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all’art. 4 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e all’art. 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre
1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le
disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell’art. 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata
b) per
provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24
della legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i princìpi di cui al presente
Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati comunque
effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, lettera b), n. 1),
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e dall’art. 1, comma 2, della
legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della
riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 2.
Modalità del trattamento e informativa agli interessati.
1. I soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati con
modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato; adottano, inoltre, le
misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti
dell’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge.
2. Nell’informare gli interessati ai sensi dell’art. 10 della
legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento.
Art. 3.
Dati trattati.
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati
essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l’interessato.
3. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e), della
legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e
l’aggiornamento dei dati, nonchè la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente
il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari
non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell’essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di
codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e
la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per
finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali
dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti
dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono
tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell’ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell’interessato.
Art. 4.
Operazioni eseguibili.
1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi
dell’art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su
richiesta di altri soggetti.
2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonchè i trattamenti di
dati ai sensi dell’art. 17 della legge, sono effettuati solo con
l’indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonchè le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati
di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute sancito dall’art. 23, comma 4, della legge.
Art. 5.
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
1. Dopo il comma 1 dell’art. 22 della legge è inserito il seguente:
<1-bis. il="" comma="" 1="" non="" si="" applica="" ai="" dati="" relativi="" agli="" aderenti="" alle="" confessioni="" religiose="" i="" cui="" i="" rapporti="" con="" lo="" stato="" siano="" regolati="" da="" accordi="" o="" intese="" ai="" sensi="" degli="" articoli="" 7="" e="" 8="" della="" costituzione,="" nonchè="" relativi="" ai="" soggetti="" che="" con="" riferimento="" a="" finalità="" di="" natura="" esclusivamente="" religiosa="" hanno="" contatti="" regolari="" con="" le="" medesime="" confessioni,="" che="" siano="" trattati="" dai="" relativi="" organi="" o="" enti="" civilmente="" riconosciuti,="" semprechè="" i="" dati="" non="" siano="" comunicati="" o="" diffusi="" fuori="" delle="" medesime="" confessioni.="" queste="" ultime="" determinano="" idonee="" garanzie="" relativamente="" ai="" trattamenti="" effettuati.="">>.
2. Il comma 3 dell’art. 22 della legge è sostituito dal seguente:
<3. il="" trattamento="" dei="" dati="" indicati="" al="" comma="" 1="" da="" parte="" di="" soggetti="" pubblici,="" esclusi="" gli="" enti="" pubblici="" economici,="" è="" consentito="" solo="" se="" autorizzato="" da="" espressa="" disposizione="" di="" legge,="" nella="" quale="" siano="" specificati="" i="" tipi="" di="" dati="" che="" possono="" essere="" trattati,="" le="" operazioni="" eseguibili="" e="" le="" rilevanti="" finalità="" di="" interesse="" pubblico="" perseguite.="" in="" mancanza="" di="" espressa="" disposizione="" di="" legge,="" e="" fuori="" dai="" casi="" previsti="" dai="" decreti="" legislativi="" di="" modificazione="" ed="" integrazione="" della="" presente="" legge,="" emanati="" in="" attuazione="" della="" legge="" 31="" dicembre="" 1996,="" n.="" 676,="" i="" soggetti="" pubblici="" possono="" richiedere="" al="" garante,="" nelle="" more="" della="" specificazione="" legislativa,="" l'individuazione="" delle="" attività,="" tra="" quelle="" demandate="" ai="" medesimi="" soggetti="" dalla="" legge,="" che="" perseguono="" rilevanti="" finalità="" di="" interesse="" pubblico="" e="" per="" le="" quali="" è="" conseguentemente="" autorizzato,="" ai="" sensi="" del="" comma="" 2,="" il="" trattamento="" dei="" dati="" indicati="" al="" comma="" 1.="">>.
3. Dopo il comma 3 dell’art. 22 della legge è inserito il seguente:
<3-bis. nei="" casi="" in="" cui="" è="" specificata,="" a="" norma="" del="" comma="" 3,="" la="" finalità="" di="" rilevante="" interesse="" pubblico,="" ma="" non="" sono="" specificati="" i="" tipi="" di="" dati="" e="" le="" operazioni="" eseguibili,="" i="" soggetti="" pubblici,="" in="" applicazione="" di="" quanto="" previsto="" dalla="" presente="" legge="" e="" dai="" decreti="" legislativi="" di="" attuazione="" della="" legge="" 31="" dicembre="" 1996,="" n.="" 676,="" in="" materia="" di="" dati="" sensibili,="" identificano="" e="" rendono="" pubblici,="" secondo="" i="" rispettivi="" ordinamenti,="" i="" tipi="" di="" dati="" e="" di="" operazioni="" strettamente="" pertinenti="" e="" necessari="" in="" relazione="" alle="" finalità="" perseguite="" nei="" singoli="" casi,="" aggiornando="" tale="" identificazione="" periodicamente.="">>.
4. I soggetti pubblici avviano l’adeguamento dei propri ordinamenti
a quanto previsto dai commi 3 e 3-bis dell’art. 22 della legge,
introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre
1999. Per le richieste presentate al Garante, a norma del comma 3
dell’art. 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro
il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante medesimo
è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati già in
corso può essere proseguito sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui all’art. 22, comma 3-bis, della legge,
introdotto dal comma 3 del presente articolo, costituiscono
attuazione dei princìpi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente
decreto.
Capo II
Art. 6.
Stato civile, anagrafi e liste elettorali.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero,
nonché delle liste elettorali.
Art. 7.
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Le disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti
di dati effettuati in esecuzione della convenzione di cui alla legge
23 marzo 1998, n. 93, o dell’accordo di cui all’art. 4, comma 1,
lettera a), della legge, ovvero previsti dalla lettera e) del
medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è, in particolare, ammesso il
trattamento dei dati strettamente necessari:
a) al rilascio di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari, nonchè alla tenuta di
registri;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione
degli obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di
istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all’integrazione sociale.
Art. 8.
Esercizio dei diritti politici e pubblicità
dell’attività di determinati organi.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè
all’esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’applicazione della disciplina in
materia di documentazione dell’attività istituzionale di organi
pubblici.
3. I trattamenti dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica della relativa regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni d’inchiesta,
il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
4. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei
dati per le finalità di cui al comma 1, in particolare con riguardo
alle sottoscrizioni di liste, alle presentazioni delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento dei dati contenuti in verbali e resoconti
dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) il trattamento dei dati strettamente necessario allo
svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di
sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti
riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per consentire l’espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono
essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti anche per via telematica. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati che non risultino strettamente necessari ad
assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività
istituzionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 4,
della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 9.
Rapporti di lavoro.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’instaurazione ed alla gestione di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie
protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell’equo indennizzo, nonchè obblighi retributivi, fiscali
o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza,
ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere specifici obblighi o compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza
o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza
ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica, agli
istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell’interessato in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all’accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o
di terzi;
j) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. I dati raccolti mediante impianti audiovisivi o altre
apparecchiature, anche informatiche o telematiche, richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità,
individuate secondo le procedure di cui all’art. 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e dall’art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche
attraverso l’informativa di cui all’art. 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma
2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l’individuazione dell’interessato.
Art. 10.
Materia tributaria e doganale.
1. Ai sensi dell’art. 1 si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dei soggetti pubblici dirette all’applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, si considerano,
inoltre, di rilevante interesse pubblico le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi ed all’adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o normativa comunitaria, nonchè al controllo ed
all’esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi,
all’effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 11.
Attività di controllo e ispettive.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le finalità di verifica della legittimità, del buon
andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonchè
della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
2. Nell’esercizio di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1
possono effettuare trattamenti dei dati legittimamente trattati
presso i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell’art. 1 si considerano altresì di rilevante
interesse pubblico le attività di accertamento, nei limiti delle
proprie finalità istituzionali, con riferimento a dati relativi ad
esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all’art. 8, comma 5.
Art. 12.
Istruzione.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività di istruzione e di formazione, in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 13.
Benefici economici e abilitazioni.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) all’elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e antiracket;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da regolamento o dalla
normativa comunitaria.
4. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò sia indispensabile per la trasparenza delle attività indicate
nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime.
Art. 14.
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le attività dirette all’applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di propria
competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè
di rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di
adesione a comitati d’onere e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 15.
Volontariato e obiezione di coscienza.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all’applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano parimenti di rilevante interesse pubblico le
attività dirette all’applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 16.
Attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi
di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati:
a) volti all’applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò
che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di
un’ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per
l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato.
Art. 17.
Tutela della salute.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico le seguenti attività rientranti nei compiti del servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel
rispetto dell’art. 23, comma 1, della legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
soggetti assistiti al servizio sanitario nazionale, ivi compresa
l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all’estero, nonchè l’assistenza sanitaria erogata al personale
navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione
dell’assistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmaco-vigilanza,
l’autorizzazione all’immissione in commercio ed all’importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attività certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza
della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi
nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della
profilassi internazionale;
f) l’applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della
popolazione;
g) i trapianti d’organo e le trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l’instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il
controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. L’identificazione dell’interessato è riservata ai soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’accesso alle
diverse tipologie di dati è consentito ai soli incaricati del
trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle
attività di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei
dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie è fatto oggetto di appositi codici di
deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell’art. 31, comma 1,
lettera h), della legge delle federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è
condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli
incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:
a) l’impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al
segreto professionale da parte degli incaricati del trattamento che
non sono tenuti in base alla legge al segreto professionale;
b) le modalità di applicazione dell’art. 23, comma 2, della legge
ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
c) modalità semplificate per l’informativa agli interessati per
la prestazione del loro consenso.
4. Con i decreti di cui all’art. 15, commi 2 e 3, della legge, sono
individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei
trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici
identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto
dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono
di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici è consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito
il Ministro della sanità, che acquisisce a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
Art. 18.
Interruzione volontaria della gravidanza.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all’applicazione della
disciplina in materia di tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento ai trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per
gli interventi di interruzione della gravidanza.
Art. 19.
Tossicodipendenze.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all’applicazione della
disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare quelli svolti al fine di
assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di
lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure
amministrative previste.
Art. 20.
Portatori di handicap.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati volti all’applicazione della
disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine
di:
a) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona
handicappata;
c) curare l’integrazione sociale, l’educazione e l’istruzione del
portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei casi
previsti dalla legge;
d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21.
Rapporti con enti di culto.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati strettamente necessari allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art. 22.
Statistica.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti svolti dai soggetti pubblici che fanno parte
del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
Art. 23.
Ricerca storica e archivi.
1. Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i trattamenti di dati a fini storici, di studio, di ricerca
e di documentazione, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la
comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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